CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 08768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18186/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 588/2020 depositata il17/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 588/2020, pubblicata il 17/4/2020, ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], società di «notorietà nazionale» operante, dal 1992, nel settore della «produzione e commercializzazione di sistemi ed apparecchiature relative al settore informatico ed all’automazione industriale di computer e componenti elettroniche e informatiche e di software», titolare di marchi, nazionale, internazionale e comunitario, «[OSCURATO:SOCIETA]», registrati, su domande del 2001/2003/2008/2010, tra il 2005 ed il 2010, nei confronti della impresa individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], attiva nella vendita ed installazione di sistemi elettronici di sicurezza, volta ad ottenere, ai sensi degli artt.2563 e ss. c.c. e del d.lgs. n. 30/2005, codice della proprietà industriale, la cancellazione, perché illecita, della registrazione, da parte del convenuto, del proprio marchio «[OSCURATO:SOCIETA]», nonché la prosecuzione della sua utilizzazione anche come domain name o nella rete Internet, con condanna al risarcimento dei danni. I giudici di appello, in accoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], nella contumacia dell’appellata impresa individuale, hanno dichiarato l’illiceità della registrazione e dell’utilizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]: a) del marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» nella propria ditta, ordinando la cancellazione del vocabolo dalla denominazione della ditta, con inibitoria alla prosecuzione dell’illecito; b) del nome a dominio «eurotech sicurezza.it», con ordine di cancellazione ed inibizione alla prosecuzione dell’illecito; c) del marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» nella rete Internet, in particolare nel sito internet e nella pagina Facebook aziendali, con ordine di cancellazione ed inibizione alla prosecuzione dell’illecito ed all’utilizzo del vocabolo «eurotech» sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo; il tutto, con fissazione, ai sensi dell’art.124 comma 2 c.p.i. della somma di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza e per ogni violazione delle statuizioni ivi contenute, ed ordine di pubblicazione della sentenza. In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che risultavano integrati i presupposti di cui agli artt.20, primo comma lett. b) e c), e 22 c.p.c., stante la notorietà dell’azienda e del marchio di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di società quotata in borsa (dal 2008), il cui socio di maggioranza è [OSCURATO:SOCIETA], conosciuta anche a livello internazionale in virtù delle partecipazioni e del controllo di società estere, mentre era pacifico che il convenuto, inizialmente titolare (dal 1999) della ditta «[OSCURATO:PERSONA]», aveva inserito nella denominazione il termine «[OSCURATO:SOCIETA]», nel 2005 (epoca di iscrizione della modifica nel Registro delle Imprese), ed aveva registrato il nome a dominio «eurotech sicurezza.it», nel 2011, attivando con lo stesso nome il proprio sito aziendale eduna pagina del social network Facebook , e che, oltre all’identità dei segni, di cui uno rinomato, ricorreva anche l’affinità merceologica tra i prodotti delle imprese concorrenti, in quanto anche la [OSCURATO:SOCIETA] progetta, realizza e mette in commercio prodotti tecnologici impiegati anche nel settore della sicurezza e della videosorveglianza, ambito commerciale in cui opera la ditta del Degni, che svolge attività di vendita ed installazione di sistemi elettronici di sicurezza; vi era quindi un rischio di confusione per il pubblico, consistente quantomeno in un rischio di associazione tra i due segni, aggravato dalla notorietà dell’attrice, potendo il consumatore medio ritenere il Degni un rivenditore autorizzato della tecnologia a marchio «[OSCURATO:SOCIETA]», ma vi era anche il rischio concreto di situazioni di pregiudizio o di indebito vantaggio conseguente alla rinomanza, ampiamente documentata dalle produzioni in atti (articoli di stampa), del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» di titolarità della società attrice - appellante (come dimostrato anche dal fatto che, nel motore di ricerca Google, digitando il vocabolo suddetto si poteva reperire il sito aziendale del convenuto, che così si avvantaggiava agganciandosi al più noto marchio altrui contraffatto); non rilevava poi la piccola dimensione dell’azienda ed il suo limitato raggio di utenza, dovendosi evitare la confusione a danno dell’azienda rinomata che subisce comunque l’erosione del carattere distintivo del proprio marchio. Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 28/7/2020). La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.20 e 22 d.lgs. 30/2005, in punto di prova, che si assume mancata, della rinomanza del segno di cui si invoca la tutela e di somiglianza tra i segni contrapposti e di affinità tra i prodotti; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., degli artt. 20, comma 1, lett. c), e 22, secondo comma, d.lgs. 30/2005, nonché l’omessa motivazione circa un fatto decisivo ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di ritenuto agganciamento a marchio rinomato e di sussistenza, in via automatica, a prescindere dalla prova, di un indebito vantaggio per l’azienda concorrente, senza alcun riferimento alla sua dimensione ed all’ambito territoriale di operatività, laddove gli elementi di prova deponevano nel senso che «le dimensioni e l’ambito territoriale nel quale opera la ditta di [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei ad arrecare alcun pregiudizio ala [OSCURATO:SOCIETA]»; c) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, sia l’omessa motivazione in relazione alla liquidazione delle spese (€ 7.000,00 e € 8.000,00, rispettivamente per il primo ed il secondo grado del giudizio), non rapportata al valore della controversia. 2. Le prime due censure sono inammissibili per assoluta genericità, in quanto a fronte dell’ampia motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine al rischio di confusione dovuto alla identità tra i segni e affinità tra i rispettivi settori merceologici delle due attività, nonché in ordine ai presupposti della tutela rafforzata ultramerceologica del marchio anteriore «[OSCURATO:SOCIETA]», in quanto rinomato, come da ampia documentazione in atti, il convenuto, che era rimasto contumace in appello, si limita a parlare di «differenze» tra i due segni e tra i prodotti e di mancata prova della rinomanza del segno oggetto di tutela. Nel secondo motivo si denuncia poi un vizio motivazionale, al di fuori degli specifici limiti dettati dall’art.360 n. 5 c.p.c., nel testo riformulato, non essendo indicato alcun fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso. 3. Anche il terzo motivo, in punto di spese liquidate per il primo e secondo grado del giudizio, è inammissibile per assoluta genericità. Questa Corte (Cass.20904 /2005; Cass.10409/2016 ) ha da tempo chiarito che «in sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo».. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo uni