CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];"+. n. 97 N. 9133/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter, cod. pen.); Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili perché reiterativi di censure già prospettate ed adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito e sono, altresì, manifestamente infondati; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto desumibile, tra l'altro, dalle modalità di detenzione all'interno della Casa circondariale e di occultamento di un telefono cellulare di dimensioni particolarmente contenute da essere agevolmente sottratto ai controlli, nonché all'applicazione della recidiva, in ragione della negativa personalità dell'odierno ricorrente come tratteggiata con solo dai suoi precedenti penali ma soprattutto dall'avere commesso un nuovo reato durante la detenzione, a conferma della mancanza di effetto deterrente delle precedenti esperienze giudiziarie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del P.Q.M