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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30773/2021

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te Appalto ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16311/2016) proposto da: S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (P.I.: 04385230729), in persona del liquidatore giudiziale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione in prosecuzione (per effetto del decesso del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale L. Mantegazza, n. 24; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01586880716), in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 816/2015 (pubblicata il 27 maggio 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 luglio 2000 il Tribunale di Lucera-sez. dist. di Apricena: - rigettava l'opposizione proposta dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & c. unitamente a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di lire 41.536.817, oltre interessi ed accessori, quale saldo della fornitura e della posa in opera di infissi dalla ricorrente effettuate in favore degli ingiunti (aggiudicatari delle opere di completamento dell'edificio municipale di e/L 42»76 (7J Mazzano, in provincia di Brescia), in esecuzione di un contratto intervenuto tra le parti in data 29 novembre 1996; - rigettava, altresì, le domande con le quali le parti opponenti avevano richiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del predetto contratto ed il risarcimento del danno; - regolava le spese di causa in base al criterio della soccombenza.

2. Decidendo sull'appello avanzato dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & c. avverso la citata sentenza e nella costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 816/2015 (pubblicata il 27 maggio 2015), rigettava il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell'adottata decisione la Corte barese ravvisava, innanzitutto, l'inammissibilità del motivi sub a) (sulla ritenuta insussistenza, con la sentenza impugnata, della gravità dell'inadempimento tale da giustificare la pronuncia di risoluzione contrattuale) e c) (sulla deduzione della mancata prova circa l'esecuzione non a regola d'arte delle opere oggetto del contratto) dell'atto di appello siccome difettanti di specificità.

Il giudice di appello riteneva, poi, l'infondatezza del motivo sub b) del gravame, sul presupposto che l'appellante non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente con riferimento al prospettato danno che essa aveva ricevuto per effetto della tardiva esecuzione dell'adempimento da parte della società appellata; disattendeva anche il motivo sub d) perché, mediante la proposta opposizione al decreto monitorio, le parti ingiunte non avevano contestato il fatto che l'importo richiesto dalla ricorrente corrispondesse effettivamente a quello contrattualmente pattuito.

3. La soccombente società appellante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha (testualmente) denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, nella parte in cui, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari aveva ritenuto l'inammissibilità dei motivi sub a) e c) (come in precedenza richiamati) del proposto gravame, pur potendosi considerare che la formulazione degli stessi era rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. .

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l'erroneità dell'impugnata sentenza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del predetti motivi sub a) e c) dell'atto di appello, omettendo del tutto di esprimersi in ordine agli stessi, così incorrendo nella violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 4 (rectius: 7), Cost.3.

Con la terza censura la ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio di omessa motivazione circa il motivo di appello proposto in ordine all'incidenza dell'inadempimento nei tempi contrattualmente previsti ed all'interesse specifico di essa ricorrente a conseguire l'adempimento nei termini concordati, oltre che con riguardo alla pretesa carenza probatoria sull'esistenza dei vizi dell'opera.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697, comma 2, c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, pur ravvisando la sussistenza dell'inadempimento per il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte della società Panebarco, aveva affermato che non era stato provato il danno conseguente, circostanza rispetto alla quale era stata invocata anche l'ammissione di una c.t.u., alla cui richiesta, tuttavia, non era stato dato seguito.

5. Con la quinta doglianza la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione sull'immotivato diniego del potere di disporre c.t.u.

6. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione sul motivo di appello relativo all'inesistenza della prova del "quantum" azionato dalla società ingiungente.

7. Rileva il collegio che i primi due motivi devono essere dichiarati inammissibili per difetto del necessario requisito di specificità.

Infatti, al di là della irrilevanza del regime temporale del testo applicabile dell'art. 342 c.p.c. (avendo, peraltro, la Corte di appello preso correttamente in considerazione quello antecedente all'intervento normativo di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, anche se poi - a seguito delle Sezioni unite del 2017, con la sentenza n. 27199 - la sostanza sull'interpretazione della citata norma non è mutata, essendo solo stati precisati i relativi criteri), la ricorrente si limita a riportare (v. pagg. 3-4) in ricorso (nella sola parte in fatto) le conclusioni dei motivi formulati con l'atto di appello, ma non trascrive - nei successivi motivi in discorso - quali erano state le specifiche argomentazioni addotte a confutazione della sentenza di primo grado sulle relative questioni.

Invero, nell'esposizione di queste prime due censure, la ricorrente si limita esclusivamente ad un'esposizione teorica sulla disamina ermeneutica del disposto dell'art. 342 c.p.c. .

Deve, perciò, trovare applicazione - a fronte di questa prospettazione del tutto incompleta - il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 22880/2017 e, da ultimo, Cass. n. 29495/2020) secondo cui il criterio della indispensabile specificità del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - si estende anche ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito.

Da ciò ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, non solo i motivi formulati a sostegno del gravame ma, a pena di inammissibilità, anche - e soprattutto - il contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base degli errori denunciati.

Quest'ultima necessaria specificazione nei primi due motivi del ricorso è del tutto mancante.

8. La terza doglianza è, per effetto della pronuncia sui primi due motivi, consequenzialmente inammissibile, perché la Corte di appello, proprio in relazione ai motivi di gravame individuati sotto le lettere a) e c) dell'atto di appello (ai quali si pone riferimento nella censura in discorso), ha ritenuto che essi fossero inammissibili per difetto di specificità.

E', quindi, evidente che essi non potevano essere esaminati nel merito proprio per l'indicata preclusione di ordine processuale riconducibile alla ravvisata inammissibilità.

9. Anche il quarto ed il quinto motivo possono essere oggetto di esame congiunto in quanto tra loro collegati.Essi sono da ritenersi infondati, dal momento che non risulta omessa una motivazione sul motivo relativo al dedotto mancato riconoscimento dei danni dipendenti dal prospettato ritardo nell'adempimento, avendo la Corte di appello affermato che esso non era stato provato e che, quindi, la odierna ricorrente (sulla quale incombeva, trattandosi del fatto costitutivo della sua pretesa) non aveva assolto il relativo onere probatorio, non indicando, peraltro, in ricorso - per il principio di necessaria specificità - attraverso quali mezzi istruttori (da dedursi entro il termine delle relative preclusioni nel giudizio di primo grado) avrebbe voluto fornire tale prova.

La Corte di appello ha, poi, correttamente considerato che essa poteva essere fornita tramite c.t.u., la quale, però, avrebbe potuto essere ammessa ed utilizzata - ove necessario - per determinare il "quantum" della misura del danno comunque da provare prima nelran", con allegazione e riscontro del relativi fatti potenzialmente produttivi dello stesso, rispetto ai quali - come evidenziato - la ricorrente non aveva assolto il relativo onere probatorio.

E' noto il principio secondo cui, benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato e riscontrato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

10. Il sesto ed ultimo motivo è da considerarsi assorbito (in senso improprio) per effetto della declaratoria di inammissibilità dei precedenti due (relativa alla mancata prova sulran" del danno e alla conseguente ritenuta insussistenza, da parte del giudice di appello, delle ragioni per disporre la c.t.u.) e, in ogni caso, si prospetta inammissibile per difetto di specificità non riportando i fatti e le argomentazioni necessari a supporto dello stesso.

11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Appalto ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16311/2016) proposto da: S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (P.I.: 04385230729), in persona del liquidatore giudiziale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione in prosecuzione (per effetto del decesso del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale L. Mantegazza, n. 24; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01586880716), in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 816/2015 (pubblicata il 27 maggio 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 luglio 2000 il Tribunale di Lucera-sez. dist. di Apricena: - rigettava l'opposizione proposta dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & c. unitamente a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di lire 41.536.817, oltre interessi ed accessori, quale saldo della fornitura e della posa in opera di infissi dalla ricorrente effettuate in favore degli ingiunti (aggiudicatari delle opere di completamento dell'edificio municipale di e/L 42»76 (7J Mazzano, in provincia di Brescia), in esecuzione di un contratto intervenuto tra le parti in data 29 novembre 1996; - rigettava, altresì, le domande con le quali le parti opponenti avevano richiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del predetto contratto ed il risarcimento del danno; - regolava le spese di causa in base al criterio della soccombenza. 2. Decidendo sull'appello avanzato dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & c. avverso la citata sentenza e nella costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 816/2015 (pubblicata il 27 maggio 2015), rigettava il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte barese ravvisava, innanzitutto, l'inammissibilità del motivi sub a) (sulla ritenuta insussistenza, con la sentenza impugnata, della gravità dell'inadempimento tale da giustificare la pronuncia di risoluzione contrattuale) e c) (sulla deduzione della mancata prova circa l'esecuzione non a regola d'arte delle opere oggetto del contratto) dell'atto di appello siccome difettanti di specificità. Il giudice di appello riteneva, poi, l'infondatezza del motivo sub b) del gravame, sul presupposto che l'appellante non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente con riferimento al prospettato danno che essa aveva ricevuto per effetto della tardiva esecuzione dell'adempimento da parte della società appellata; disattendeva anche il motivo sub d) perché, mediante la proposta opposizione al decreto monitorio, le parti ingiunte non avevano contestato il fatto che l'importo richiesto dalla ricorrente corrispondesse effettivamente a quello contrattualmente pattuito. 3. La soccombente società appellante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha (testualmente) denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, nella parte in cui, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari aveva ritenuto l'inammissibilità dei motivi sub a) e c) (come in precedenza richiamati) del proposto gravame, pur potendosi considerare che la formulazione degli stessi era rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. . 2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l'erroneità dell'impugnata sentenza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del predetti motivi sub a) e c) dell'atto di appello, omettendo del tutto di esprimersi in ordine agli stessi, così incorrendo nella violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 4 (rectius: 7), Cost.3. Con la terza censura la ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio di omessa motivazione circa il motivo di appello proposto in ordine all'incidenza dell'inadempimento nei tempi contrattualmente previsti ed all'interesse specifico di essa ricorrente a conseguire l'adempimento nei termini concordati, oltre che con riguardo alla pretesa carenza probatoria sull'esistenza dei vizi dell'opera. 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697, comma 2, c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, pur ravvisando la sussistenza dell'inadempimento per il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte della società Panebarco, aveva affermato che non era stato provato il danno conseguente, circostanza rispetto alla quale era stata invocata anche l'ammissione di una c.t.u., alla cui richiesta, tuttavia, non era stato dato seguito. 5. Con la quinta doglianza la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione sull'immotivato diniego del potere di disporre c.t.u. 6. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione sul motivo di appello relativo all'inesistenza della prova del "quantum" azionato dalla società ingiungente. 7. Rileva il collegio che i primi due motivi devono essere dichiarati inammissibili per difetto del necessario requisito di specificità. Infatti, al di là della irrilevanza del regime temporale del testo applicabile dell'art. 342 c.p.c. (avendo, peraltro, la Corte di appello preso correttamente in considerazione quello antecedente all'intervento normativo di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, anche se poi - a seguito delle Sezioni unite del 2017, con la sentenza n. 27199 - la sostanza sull'interpretazione della citata norma non è mutata, essendo solo stati precisati i relativi criteri), la ricorrente si limita a riportare (v. pagg. 3-4) in ricorso (nella sola parte in fatto) le conclusioni dei motivi formulati con l'atto di appello, ma non trascrive - nei successivi motivi in discorso - quali erano state le specifiche argomentazioni addotte a confutazione della sentenza di primo grado sulle relative questioni. Invero, nell'esposizione di queste prime due censure, la ricorrente si limita esclusivamente ad un'esposizione teorica sulla disamina ermeneutica del disposto dell'art. 342 c.p.c. . Deve, perciò, trovare applicazione - a fronte di questa prospettazione del tutto incompleta - il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 22880/2017 e, da ultimo, Cass. n. 29495/2020) secondo cui il criterio della indispensabile specificità del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - si estende anche ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. Da ciò ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, non solo i motivi formulati a sostegno del gravame ma, a pena di inammissibilità, anche - e soprattutto - il contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base degli errori denunciati. Quest'ultima necessaria specificazione nei primi due motivi del ricorso è del tutto mancante. 8. La terza doglianza è, per effetto della pronuncia sui primi due motivi, consequenzialmente inammissibile, perché la Corte di appello, proprio in relazione ai motivi di gravame individuati sotto le lettere a) e c) dell'atto di appello (ai quali si pone riferimento nella censura in discorso), ha ritenuto che essi fossero inammissibili per difetto di specificità. E', quindi, evidente che essi non potevano essere esaminati nel merito proprio per l'indicata preclusione di ordine processuale riconducibile alla ravvisata inammissibilità. 9. Anche il quarto ed il quinto motivo possono essere oggetto di esame congiunto in quanto tra loro collegati.Essi sono da ritenersi infondati, dal momento che non risulta omessa una motivazione sul motivo relativo al dedotto mancato riconoscimento dei danni dipendenti dal prospettato ritardo nell'adempimento, avendo la Corte di appello affermato che esso non era stato provato e che, quindi, la odierna ricorrente (sulla quale incombeva, trattandosi del fatto costitutivo della sua pretesa) non aveva assolto il relativo onere probatorio, non indicando, peraltro, in ricorso - per il principio di necessaria specificità - attraverso quali mezzi istruttori (da dedursi entro il termine delle relative preclusioni nel giudizio di primo grado) avrebbe voluto fornire tale prova. La Corte di appello ha, poi, correttamente considerato che essa poteva essere fornita tramite c.t.u., la quale, però, avrebbe potuto essere ammessa ed utilizzata - ove necessario - per determinare il "quantum" della misura del danno comunque da provare prima nelran", con allegazione e riscontro del relativi fatti potenzialmente produttivi dello stesso, rispetto ai quali - come evidenziato - la ricorrente non aveva assolto il relativo onere probatorio. E' noto il principio secondo cui, benché le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato e riscontrato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. 10. Il sesto ed ultimo motivo è da considerarsi assorbito (in senso improprio) per effetto della declaratoria di inammissibilità dei precedenti due (relativa alla mancata prova sulran" del danno e alla conseguente ritenuta insussistenza, da parte del giudice di appello, delle ragioni per disporre la c.t.u.) e, in ogni caso, si prospetta inammissibile per difetto di specificità non riportando i fatti e le argomentazioni necessari a supporto dello stesso. 11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,
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