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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26449/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale della Repubblica, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso; udita la difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio stradale del motociclista [OSCURATO:PERSONA], commesso alla guida di un autocarro e in concorso con altro soggetto alla guida di altro veicolo.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante l'assenza di statuizione sul punto in sede di lettura del dispositivo in primo grado, peraltro senza motivare in merito alla durata biennale.

Vi sarebbe stato infatti un riferimento alla detta sanzione, per la durata di quattro anni, solo nella motivazione della sentenza appellata.

2.2. La seconda censura deduce violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione.

Il riferimento è, in particolare, al mancato confronto con la tesi difensiva per cui la persona offesa sarebbe stata travolta da un altro autocarro, anch'esso bianco come quello condotto dall'imputato, ivi transitato prima del prevenuto e non fermatosi.

I giudici di merito non si sarebbero confrontati con la tesi difensiva, anche in considerazione dell'altra imputazione, quella di cui all'art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla quale il prevenuto è stato assolto in primo grado, e delle dichiarazioni rese da un testimone e dal coindagato, il conducente dell'altro veicolo coinvolto.

A ciò si aggiungerebbero l'apparenza motivazionale in merito alla dinamica del sinistro, per assenza di un confronto con gli elementi probatori acquisiti, oltre che la manifesta illogicità dell'iter logico-giuridico sotteso all'accertato investimento e all'addebito colposo quanto a nesso causale e giudizio di prevedibilità ed evitabilità, anche in termini di «omesso esame di fatti decisivi».

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. È prioritaria in termini logico-giuridici la trattazione del secondo motivo di ricorso.

2.1. Le censure, laddove non articolate in fatto, in quanto miranti a una valutazione degli elementi probatori diversa da quella operata dai giudici di merito, si mostrano estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto 2d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

2.2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, i giudici di merito hanno accertato che la persona offesa nel percorrere, in tempo di notte e in presenza di nebbia, un tratto stradale rettilineo a una carreggiata e con doppio senso di marcia, è stata attinta da un veicolo che la precedeva, intento a eseguire una inversione nella stessa corsia.

Il motociclista è stato così scaraventato nell'opposta corsia ove è stato investito dall'autocarro guidato dall'imputato.

Quest'ultimo ha travolto il motociclista nonostante fossero stati attivati segnalatori di pericolo acustici e visivi da parte di altro veicolo ivi presente e fermatosi sulla carreggiata in ragione dell'occorso sinistro.

È stata ritenuta non adeguata alle evidenziate condizioni di tempo e di luogo, quindi tenuta in violazione dell'art. 141 cod. strada, la velocità dell'autocarro guidato dall'imputato, il quale, peraltro, non ha azionato il sistema di frenata e non ha tentato manovre volte a evitare l'impatto, ritenute effettuabili ed efficaci qualora la velocità fosse stata contenuta nei limiti di quelli consentiti nello specifico tratto stradale (vds., sul punto, pag. 8 della sentenza impugnata laddove, nel ripercorrerlo, fa sostanzialmente proprio l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado).

2.3. In primo luogo, il ricorrente non confronta il suo dire con la sentenza impugnata quanto all'accertamento dell'avvenuto investimento proprio a opera dell'autocarro condotto dall'imputato e non, come invece prospettato in tesi difensiva, da altro e simile autocarro, anch'esso bianco, transitato pochi istanti prima.

Sul punto i giudici di merito hanno difatti accertato il sopraggiungere, ,7 • rispetto all'investimento operato * prevenuto, di altro autocarro bianco, condotto da un collega di lavoro dell'imputato, e hanno accertato l'investimento a opera dell'imputato anche dall'analisi incrociata delle immagini di un sistema di videosorveglianza e delle tracce dei dispositivi cellulari.

Trattasi di elementi probatori valutati in uno anche con le dichiarazioni rese da soggetti ivi presenti, oltre che con il rinvenimento di materiale biologico della persona offesa sull'autocarro guidato dall'imputato.

32.4. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, i giudici di merito sono altresì lungi dall'aver confermato la responsabilità dell'imputato all'esito sostanzialmente di un ragionamento ex post.

In considerazione delle prospettazioni difensive, sono state vagliate le emergenze processuali costituite dall'apporto scientifico introdotto nel processo dal consulente tecnico/ oltre che le acquisite deposizioni e le specifiche circostanze caratterizzanti il contesto dell'avvenuto sinistro, valutate in ragione della natura elastica della norma assunta come violata, con conseguente individuazione anche della condotta alternativa lecita.

Dall'apparato motivazionale emerge difatti che la ragione fondante la decisione fa perno sulla violazione dell'art. 141 cod. strada.

In considerazione delle innanzi specificate condizioni di tempo e luogo e della concreta possibilità da parte del prevenuto di prevedere e avvistare la presenza della persona offesa sulla corsia e così ridurre la velocità per scansarla ovvero, all'occorrenza fermarsi, la Corte territoriale ha concretamente individuato la regola cautelare preesistente alla condotta che l'indagato avrebbe dovuto rispettare con riferimento alle circostanze del caso.

Ne è conseguito il giudizio in merito alla "causalità della colpa" e alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento oltre che, sul piano oggettivo, quello inerente al nesso causale, quanto a momento esplicativo e controfattuale.

I giudici di merito, difatti, hanno non solo ritenuto violata la citata norma del codice della strada, non avendo l'imputato adeguato la velocità alle concrete condizioni della circolazione, ma anche accertato che l'impatto con il motociclista, quando questi era ancora in vita, quale conseguenza della detta violazione e del concorso colposo del guidatore operante l'inversione di marcia, non si sarebbe verificato qualora il prevenuto avesse adottato la descritta condotta alternativa lecita.

Consistente, quest'ultima, nella marcia a velocità adeguata, ritenuta dal consulente essere quella non superiore al limite indicato per quel tratto stradale (per l'approccio del giudice di merito all'accertamento della responsabilità colposa per violazione di norme del codice dalla strada c.d.

"elastiche" e per la necessità di evitare un accertamento fondato su una valutazione ex post, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 34383 del 13/06/2024, Barossi, non mass.).

3. È invece infondato il primo motivo di ricorso, deducente la violazione del divieto di reformatio in peius, quanto all'applicata sanzione amministrativa accessoria, oltre che l'omessa motivazione in merito alla determinazione della relativa durata.

3.1. Orbene, quanto al primo profilo, la doglianza non è accoglibile, trattandosi di correzione di un errore materiale perché avente a oggetto una sanzione amministrativa accessorie di natura obbligatoria, in un contesto peraltro caratterizzato dalla certa volontà del giudice di merito in ordine al 4relativa applicazione e all'entità della durata (vds., ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 3, n, 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01).

3.2. Il profilo di censura che si appunta sulla determinazione della durata biennale della sospensione della patente, così ridotta con la sentenza d'appello, è privo di pregio in considerazione dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata globalmente considerato.

I giudici di merito, sostanzialmente in ragione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada, considerano la gravità della violazione, in relazione alle più volte descritte situazioni di contesto della condotta violativa dell'art. 141 cod. strada, oltre che le relative conseguenze, facendo anche specifico riferimento alla finalità di ovviare al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (dovendo in tal senso intendersi il riferimento alla finalità cautelare).

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

P.Q.MEmarriiele Di i$alvo .

L — Il F Dr, 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale della Repubblica, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso; udita la difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio stradale del motociclista [OSCURATO:PERSONA], commesso alla guida di un autocarro e in concorso con altro soggetto alla guida di altro veicolo. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante l'assenza di statuizione sul punto in sede di lettura del dispositivo in primo grado, peraltro senza motivare in merito alla durata biennale. Vi sarebbe stato infatti un riferimento alla detta sanzione, per la durata di quattro anni, solo nella motivazione della sentenza appellata. 2.2. La seconda censura deduce violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione. Il riferimento è, in particolare, al mancato confronto con la tesi difensiva per cui la persona offesa sarebbe stata travolta da un altro autocarro, anch'esso bianco come quello condotto dall'imputato, ivi transitato prima del prevenuto e non fermatosi. I giudici di merito non si sarebbero confrontati con la tesi difensiva, anche in considerazione dell'altra imputazione, quella di cui all'art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla quale il prevenuto è stato assolto in primo grado, e delle dichiarazioni rese da un testimone e dal coindagato, il conducente dell'altro veicolo coinvolto. A ciò si aggiungerebbero l'apparenza motivazionale in merito alla dinamica del sinistro, per assenza di un confronto con gli elementi probatori acquisiti, oltre che la manifesta illogicità dell'iter logico-giuridico sotteso all'accertato investimento e all'addebito colposo quanto a nesso causale e giudizio di prevedibilità ed evitabilità, anche in termini di «omesso esame di fatti decisivi». 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. È prioritaria in termini logico-giuridici la trattazione del secondo motivo di ricorso. 2.1. Le censure, laddove non articolate in fatto, in quanto miranti a una valutazione degli elementi probatori diversa da quella operata dai giudici di merito, si mostrano estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto 2d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 2.2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, i giudici di merito hanno accertato che la persona offesa nel percorrere, in tempo di notte e in presenza di nebbia, un tratto stradale rettilineo a una carreggiata e con doppio senso di marcia, è stata attinta da un veicolo che la precedeva, intento a eseguire una inversione nella stessa corsia. Il motociclista è stato così scaraventato nell'opposta corsia ove è stato investito dall'autocarro guidato dall'imputato. Quest'ultimo ha travolto il motociclista nonostante fossero stati attivati segnalatori di pericolo acustici e visivi da parte di altro veicolo ivi presente e fermatosi sulla carreggiata in ragione dell'occorso sinistro. È stata ritenuta non adeguata alle evidenziate condizioni di tempo e di luogo, quindi tenuta in violazione dell'art. 141 cod. strada, la velocità dell'autocarro guidato dall'imputato, il quale, peraltro, non ha azionato il sistema di frenata e non ha tentato manovre volte a evitare l'impatto, ritenute effettuabili ed efficaci qualora la velocità fosse stata contenuta nei limiti di quelli consentiti nello specifico tratto stradale (vds., sul punto, pag. 8 della sentenza impugnata laddove, nel ripercorrerlo, fa sostanzialmente proprio l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado). 2.3. In primo luogo, il ricorrente non confronta il suo dire con la sentenza impugnata quanto all'accertamento dell'avvenuto investimento proprio a opera dell'autocarro condotto dall'imputato e non, come invece prospettato in tesi difensiva, da altro e simile autocarro, anch'esso bianco, transitato pochi istanti prima. Sul punto i giudici di merito hanno difatti accertato il sopraggiungere, ,7 • rispetto all'investimento operato * prevenuto, di altro autocarro bianco, condotto da un collega di lavoro dell'imputato, e hanno accertato l'investimento a opera dell'imputato anche dall'analisi incrociata delle immagini di un sistema di videosorveglianza e delle tracce dei dispositivi cellulari. Trattasi di elementi probatori valutati in uno anche con le dichiarazioni rese da soggetti ivi presenti, oltre che con il rinvenimento di materiale biologico della persona offesa sull'autocarro guidato dall'imputato. 32.4. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, i giudici di merito sono altresì lungi dall'aver confermato la responsabilità dell'imputato all'esito sostanzialmente di un ragionamento ex post. In considerazione delle prospettazioni difensive, sono state vagliate le emergenze processuali costituite dall'apporto scientifico introdotto nel processo dal consulente tecnico/ oltre che le acquisite deposizioni e le specifiche circostanze caratterizzanti il contesto dell'avvenuto sinistro, valutate in ragione della natura elastica della norma assunta come violata, con conseguente individuazione anche della condotta alternativa lecita. Dall'apparato motivazionale emerge difatti che la ragione fondante la decisione fa perno sulla violazione dell'art. 141 cod. strada. In considerazione delle innanzi specificate condizioni di tempo e luogo e della concreta possibilità da parte del prevenuto di prevedere e avvistare la presenza della persona offesa sulla corsia e così ridurre la velocità per scansarla ovvero, all'occorrenza fermarsi, la Corte territoriale ha concretamente individuato la regola cautelare preesistente alla condotta che l'indagato avrebbe dovuto rispettare con riferimento alle circostanze del caso. Ne è conseguito il giudizio in merito alla "causalità della colpa" e alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento oltre che, sul piano oggettivo, quello inerente al nesso causale, quanto a momento esplicativo e controfattuale. I giudici di merito, difatti, hanno non solo ritenuto violata la citata norma del codice della strada, non avendo l'imputato adeguato la velocità alle concrete condizioni della circolazione, ma anche accertato che l'impatto con il motociclista, quando questi era ancora in vita, quale conseguenza della detta violazione e del concorso colposo del guidatore operante l'inversione di marcia, non si sarebbe verificato qualora il prevenuto avesse adottato la descritta condotta alternativa lecita. Consistente, quest'ultima, nella marcia a velocità adeguata, ritenuta dal consulente essere quella non superiore al limite indicato per quel tratto stradale (per l'approccio del giudice di merito all'accertamento della responsabilità colposa per violazione di norme del codice dalla strada c.d. "elastiche" e per la necessità di evitare un accertamento fondato su una valutazione ex post, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 34383 del 13/06/2024, Barossi, non mass.). 3. È invece infondato il primo motivo di ricorso, deducente la violazione del divieto di reformatio in peius, quanto all'applicata sanzione amministrativa accessoria, oltre che l'omessa motivazione in merito alla determinazione della relativa durata. 3.1. Orbene, quanto al primo profilo, la doglianza non è accoglibile, trattandosi di correzione di un errore materiale perché avente a oggetto una sanzione amministrativa accessorie di natura obbligatoria, in un contesto peraltro caratterizzato dalla certa volontà del giudice di merito in ordine al 4relativa applicazione e all'entità della durata (vds., ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 3, n, 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01). 3.2. Il profilo di censura che si appunta sulla determinazione della durata biennale della sospensione della patente, così ridotta con la sentenza d'appello, è privo di pregio in considerazione dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata globalmente considerato. I giudici di merito, sostanzialmente in ragione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada, considerano la gravità della violazione, in relazione alle più volte descritte situazioni di contesto della condotta violativa dell'art. 141 cod. strada, oltre che le relative conseguenze, facendo anche specifico riferimento alla finalità di ovviare al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (dovendo in tal senso intendersi il riferimento alla finalità cautelare). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.MEmarriiele Di i$alvo . L — Il F Dr, 5
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