CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37775/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto d t- t-ClA. [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto oltreché generiche; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata circa la attendibilità dei pubblici ufficiali e l'inattenclibilità dei testi a discarico; in relazione alla doglianza sulla recidiva, altresì, la Corte ha operato un vaglio immune da vizi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2 22 [OSCURATO:PERSONA]