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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08800/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 5 luglio 2016 (irrevocabile il giorno 26 settembre 2019), pena di anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione ed altro; 2) sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 28 giugno 2018 (irrevocabile il giorno 16 luglio 2020), pena anni sette e mesi otto di reclusione per estorsione ed altro.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato, osservando che le diverse modalità e circostanze di commissione delle estorsioni, oltre alla eterogeneità degli ulteriori reati satellite accertati contestualmente alla declaratoria di responsabilità penale del Procopio nell'ambito del vincolo associativo e l'assenza, nelle motivazioni delle sentenze, di altri indici rivelatori di una continuazione tra i reati commessi, inducevano ad escludere la dedotta unicità del disegno criminoso.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt.81 cod. pen. e 125 del codice di rito, nonché il vizio di omessa motivazione.

Egli osserva che, pur in presenza di indicatori (non valutati) sintomatici della unicità del disegno criminoso, l'ordinanza impugnata ha escluso la unicità del disegno criminoso sulla base di dati soltanto evocati, ma non descritti e neppure precisati.

Inoltre, evidenzia che i reati fine (estorsioni) rientravano nel programma della associazione di stampo mafioso ed erano stati commessi ai danni della stessa persona offesa e con modalità analoghe.

3. In data 19 ottobre 2022 il difensore ha provveduto al deposito di memoria contenente motivi nuovi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto la giurisprudenza di questa Corte ritiene ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.

Infatti, qualora si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01).

Ciò posto va evidenziato che il giudice dell'esecuzione - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza della programmazione al momento dell'ingresso del Procopio nel sodalizio criminale osservando che i reati - fine erano stati commessi in un arco temporale non ristretto compreso tra luglio 2010 ed il mese di agosto 2014 e che le vittime delle estorsioni non coincidevano tra loro a conferma della assenza di una iniziale programmazione dei reati da parte dell'odierno ricorrente al momento del suo ingresso nell'associazione criminale.

3. Al riguardo si osserva che il ricorrente nulla deduce rispetto alla circostanza sopra evidenziata e che, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione per respingere l'istanza.

Le censure del condannato quindi, oltre ad essere generiche /sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non illogica, del Tribunale di Catanzaro, operazione che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 5 luglio 2016 (irrevocabile il giorno 26 settembre 2019), pena di anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione ed altro; 2) sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 28 giugno 2018 (irrevocabile il giorno 16 luglio 2020), pena anni sette e mesi otto di reclusione per estorsione ed altro. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato, osservando che le diverse modalità e circostanze di commissione delle estorsioni, oltre alla eterogeneità degli ulteriori reati satellite accertati contestualmente alla declaratoria di responsabilità penale del Procopio nell'ambito del vincolo associativo e l'assenza, nelle motivazioni delle sentenze, di altri indici rivelatori di una continuazione tra i reati commessi, inducevano ad escludere la dedotta unicità del disegno criminoso. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt.81 cod. pen. e 125 del codice di rito, nonché il vizio di omessa motivazione. Egli osserva che, pur in presenza di indicatori (non valutati) sintomatici della unicità del disegno criminoso, l'ordinanza impugnata ha escluso la unicità del disegno criminoso sulla base di dati soltanto evocati, ma non descritti e neppure precisati. Inoltre, evidenzia che i reati fine (estorsioni) rientravano nel programma della associazione di stampo mafioso ed erano stati commessi ai danni della stessa persona offesa e con modalità analoghe. 3. In data 19 ottobre 2022 il difensore ha provveduto al deposito di memoria contenente motivi nuovi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come noto la giurisprudenza di questa Corte ritiene ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Infatti, qualora si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01). Ciò posto va evidenziato che il giudice dell'esecuzione - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza della programmazione al momento dell'ingresso del Procopio nel sodalizio criminale osservando che i reati - fine erano stati commessi in un arco temporale non ristretto compreso tra luglio 2010 ed il mese di agosto 2014 e che le vittime delle estorsioni non coincidevano tra loro a conferma della assenza di una iniziale programmazione dei reati da parte dell'odierno ricorrente al momento del suo ingresso nell'associazione criminale. 3. Al riguardo si osserva che il ricorrente nulla deduce rispetto alla circostanza sopra evidenziata e che, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione per respingere l'istanza. Le censure del condannato quindi, oltre ad essere generiche /sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non illogica, del Tribunale di Catanzaro, operazione che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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