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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 05341/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14700/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1384/2025 depositata il 16/05/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione depositava domanda di concordato preventivo con riserva, cui seguiva il deposito della domanda completa per concordato liquidatorio con cessio bonorum che veniva poi omologato.

Dagli atti risulta che la società in bonis aveva intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. tre rapporti bancari, assistiti da affidamenti (aperture di credito) garantiti da cessioni pro-solvendo di crediti vantati verso la propria clientela, che, secondo la prospettazione dell’odierno controricorrente, avrebbero avuto esecuzione anche dopo l’apertura del concordato preventivo (in assenza di scioglimento ex art. 169-bisl. fall.) e sui quali sarebbero confluiti pagamenti per € 789.781,41 nel periodo tra il 13.11.2015 ed il 31.5.2016, e per € 480.376,84 nel periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in totale, € 1.270.158,25).

1.1. — Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in concordato preventivo – in persona del Liquidatore giudiziale «e per quanto potesse occorrere del liquidatore sociale» – chiedeva la condanna di BPM alla restituzione dei pagamenti (per l’importo in linea capitale di € 1.270.158,25) incassati in violazione degli artt. 1265, 2704 e 2914, co. 2, c.c. e degli artt. 45 e 169 l. fall., deducendo che, «in forza del combinato disposto degli artt. 45 e 169 l. fall. (nonché dell’art. 2914, c. 2, c.c.), le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato, sono senza effetto rispetto ai creditori concordatari.

Ogni eventuale cessione di credito avvenuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] BPM, dunque, avrebbe dovuto essere notificata al, o accettata dal, debitore ceduto con atto di data certa anteriore al 13 novembre 2015 ex artt. 1265 e 2704 c.c.; in difetto, il trasferimento del credito è inefficace nei confronti della massa dei creditori concordatari, così come lo sono i pagamenti effettuati dai debitori ceduti in favore della Banca dopo la presentazione della domanda di concordato, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] BPM non ha titolo per trattenere quanto incassato dopo il 13 novembre 2015».

Con memoria ex art. 183 , co. 1 , c.p.c. l’attrice – a fronte dell’eccezione della Banca di difetto di legittimazione attiva, perché l’azione sarebbe spettata ai singoli creditori, e non alla parte cedente in persona del liquidatore volontario, né al liquidatore giudiziale, privo di ogni rappresentanza processuale della “massa dei creditori” – chiariva di aver proposto non già un’azione di inefficacia di pagamenti exartt. 167 e 168 l. fall., bensì una «azione di restituzione di importi indebitamente trattenuti dalla Banca, in ragione della inopponibilità ai terzi del titolo sottostante», cioè le cessioni di credito.

In comparsa conclusionale ribadiva di aver proposto un’azione funzionale a recuperare quella parte dell’attivo concordatario (rappresentata dai crediti verso la propria clientela) incassata da BPM in virtù di un titolo inopponibile e indebitamente trattenuta in violazione del principio della par condicio creditorum, dunque un’azione funzionale a ricostruire l’attivo concordatario nell’interesse e per la soddisfazione della massa dei creditori concorsuali, poiché nel concordato liquidatorio con cessione dei beni tutti i beni (inclusi i crediti) del debitore costituiscono l’attivo concordatario e, in quanto tali, sono «assoggettati definitivamente al vincolo di destinazione … sono destinati ad essere liquidati perché possano essere soddisfatti i creditori attraverso la distribuzione del ricavato».

A verbale di udienza i procuratori delle parti chiarivano che «sono circostanze pacifiche la stipulazione di cessione di crediti pro solvendo di natura solutoria e che non sono state effettuate le formalità per rendere le cessioni opponibili ai terzi».

1.2. — Il Tribunale di Milano rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che né la società né il liquidatore giudiziale fossero legittimati all’azione di «condanna alla restituzione di quanto ricevuto [dalla Banca] in esecuzione di cessioni non rese opponibili alla massa dei creditori», posto che quei crediti non facevano parte dell’attivo concorsuale, in quanto ceduti prima della domanda di concordato.

1.3. —La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del solo Liquidatore giudiziale, statuendo: «non può (…) essere riconosciuta al liquidatore giudiziale la legittimazione a proporre l’azione qui esperita», in quanto, per un verso, essa rientra nella «legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguarda[no] i suoi beni», mentre, per altro verso, la legittimazione del liquidatore giudiziale va limitata «alle controversie liquidatorie e distributive, fra le quali non rientra quella oggetto del presente giudizio, attinente all’accertamento di ragioni di credito e al loro pagamento»; in senso contrario non varrebbe nemmeno il richiamo all’art. 115 CCII, trattandosi di «di norma entrata in vigore dopo l’apertura del concordato e non applicabile alla procedura che riguarda l’odierna appellante». 2.— [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) in liquidazione e in concordato preventivo, in persona della Liquidatrice giudiziale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] BPM ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. — Con il primo motivo si denunzia l’errata interpretazione dell’azione promossa e il relativo vizio di motivazione (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) per irriducibile contrasto e inconciliabilità delle affermazioni, nonché motivazione apparente, violazione dei canoni di interpretazione degli atti processuali e violazione del divieto per il Giudice di sostituire d’ufficio l’azione effettivamente esercitata con un’azione diversa.

La Corte d’appello avrebbe dapprima (a p. 9) ricostruito l’azione promossa come un’azione di inopponibilità ai terzi delle cessioni di credito in forza degli artt. 45 e 169 l. fall., nonché degli artt. 1265, 2704 e 2914 n. 2 c.c., e poi (a p. 11 e 12) qualificato la medesima azione come «attinente all’accertamento di ragioni di credito [del debitore] e al loro pagamento» e, pertanto, rientrante nella «legittimazione del debitore sottoposto a concordato» (alla stregua delle ben diverse azioni risarcimento danni e restituzione somme conseguenti allo scioglimento o all’inadempimento di un contratto o delle azioni di accertamento delle ragioni di credito dell’imprenditore in concordato verso i propri debitori e relativo recupero).

Avrebbe quindi violato i canoni di interpretazione degli atti processuali, in particolare: l’art. 1362, co. 1, c.c., (per avere ignorato il tenore letterale delle difese); l’art. 1362, co. 2, c.c. (per avere ignorato che nelle more dell’iter concordatario i Commissari giudiziali avevano chiesto a [OSCURATO:PERSONA] BPM l’invio della documentazione atta a provare la tempestiva esecuzione delle formalità necessarie per rendere le cessioni di credito opponibili ai terzi, o, in difetto, di restituire gli importi indebitamente trattenuti); l’art.1363 c.c. (per avere omesso di interpretare la “volontà processuale” della ricorrente in base a una lettura complessiva di tutti gli atti); l’art. 1366 e l’art. 1367 c.c., poiché così «non ci sarebbe un soggetto legittimato a eccepire l’inopponibilità delle cessioni di credito non assistite dalle necessarie formalità ex artt. 45 e 169 l.fall., tale non potendo essere il debitore, perché, essendo parte del contratto di cessione, non può invocare gli artt. 1265, 2704 e/o 2914 n. 2 c.c.».

2.2. — Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1260, 1265, 1376, 2704, 2740, 2741 e 2914 n. 2 c.c., degli artt. 45, 169 e 182 l. fall., nonché dei princìpi di diritto in tema di legittimazione a esperire l’azione oggetto di causa, per aver affermato che essa «non rientra» tra le «controversie liquidatorie e distributive» di spettanza del liquidatore giudiziale, ma nella «legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguarda[no] i suoi beni», posto che: per un verso, si tratterebbe di un’iniziativa da annoverarsi tra le attività lato sensu di “liquidazione” di cui all’art. 182 l. fall.; per altro verso, il debitore in concordato, essendo parte (cedente) delle cessioni di credito, non potrebbe invocare l’inopponibilità ai terzi, né, avendo ceduto i crediti in questione, potrebbe agire in proprio per il loro pagamento.

Il ricorrente osserva che nei rapporti inter partes, il credito si trasferisce con il semplice accordo tra cedente e cessionario espresso nelle forme e nei modi di cui agli artt. 1260 e 1376 c.c.; ma l’accordo tra cedente e cessionario non sarebbe sufficiente per rendere la cessione del credito efficace nei confronti dei creditori del cedente (in concordato preventivo con cessio bonorum), occorrendo a tal fine che la cessione sia stata notificata al (o accettata dal) debitore ceduto, con atto di data certa anteriore (artt. 1265 e 2704 c.c.); formalità nella specie pacificamente non seguite, con conseguente inefficacia delle cessioni de quibus nei confronti dei creditori concordatari ex artt. 2914 n. 2 c.c., 45 e 169 l. fall.

3. — Ritiene il Collegio che le questioni poste dal ricorso meritino la trattazione in pubblica udien

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14700/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1384/2025 depositata il 16/05/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione depositava domanda di concordato preventivo con riserva, cui seguiva il deposito della domanda completa per concordato liquidatorio con cessio bonorum che veniva poi omologato. Dagli atti risulta che la società in bonis aveva intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. tre rapporti bancari, assistiti da affidamenti (aperture di credito) garantiti da cessioni pro-solvendo di crediti vantati verso la propria clientela, che, secondo la prospettazione dell’odierno controricorrente, avrebbero avuto esecuzione anche dopo l’apertura del concordato preventivo (in assenza di scioglimento ex art. 169-bisl. fall.) e sui quali sarebbero confluiti pagamenti per € 789.781,41 nel periodo tra il 13.11.2015 ed il 31.5.2016, e per € 480.376,84 nel periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in totale, € 1.270.158,25). 1.1. — Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in concordato preventivo – in persona del Liquidatore giudiziale «e per quanto potesse occorrere del liquidatore sociale» – chiedeva la condanna di BPM alla restituzione dei pagamenti (per l’importo in linea capitale di € 1.270.158,25) incassati in violazione degli artt. 1265, 2704 e 2914, co. 2, c.c. e degli artt. 45 e 169 l. fall., deducendo che, «in forza del combinato disposto degli artt. 45 e 169 l. fall. (nonché dell’art. 2914, c. 2, c.c.), le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato, sono senza effetto rispetto ai creditori concordatari. Ogni eventuale cessione di credito avvenuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] BPM, dunque, avrebbe dovuto essere notificata al, o accettata dal, debitore ceduto con atto di data certa anteriore al 13 novembre 2015 ex artt. 1265 e 2704 c.c.; in difetto, il trasferimento del credito è inefficace nei confronti della massa dei creditori concordatari, così come lo sono i pagamenti effettuati dai debitori ceduti in favore della Banca dopo la presentazione della domanda di concordato, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] BPM non ha titolo per trattenere quanto incassato dopo il 13 novembre 2015». Con memoria ex art. 183 , co. 1 , c.p.c. l’attrice – a fronte dell’eccezione della Banca di difetto di legittimazione attiva, perché l’azione sarebbe spettata ai singoli creditori, e non alla parte cedente in persona del liquidatore volontario, né al liquidatore giudiziale, privo di ogni rappresentanza processuale della “massa dei creditori” – chiariva di aver proposto non già un’azione di inefficacia di pagamenti exartt. 167 e 168 l. fall., bensì una «azione di restituzione di importi indebitamente trattenuti dalla Banca, in ragione della inopponibilità ai terzi del titolo sottostante», cioè le cessioni di credito. In comparsa conclusionale ribadiva di aver proposto un’azione funzionale a recuperare quella parte dell’attivo concordatario (rappresentata dai crediti verso la propria clientela) incassata da BPM in virtù di un titolo inopponibile e indebitamente trattenuta in violazione del principio della par condicio creditorum, dunque un’azione funzionale a ricostruire l’attivo concordatario nell’interesse e per la soddisfazione della massa dei creditori concorsuali, poiché nel concordato liquidatorio con cessione dei beni tutti i beni (inclusi i crediti) del debitore costituiscono l’attivo concordatario e, in quanto tali, sono «assoggettati definitivamente al vincolo di destinazione … sono destinati ad essere liquidati perché possano essere soddisfatti i creditori attraverso la distribuzione del ricavato». A verbale di udienza i procuratori delle parti chiarivano che «sono circostanze pacifiche la stipulazione di cessione di crediti pro solvendo di natura solutoria e che non sono state effettuate le formalità per rendere le cessioni opponibili ai terzi». 1.2. — Il Tribunale di Milano rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che né la società né il liquidatore giudiziale fossero legittimati all’azione di «condanna alla restituzione di quanto ricevuto [dalla Banca] in esecuzione di cessioni non rese opponibili alla massa dei creditori», posto che quei crediti non facevano parte dell’attivo concorsuale, in quanto ceduti prima della domanda di concordato. 1.3. —La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del solo Liquidatore giudiziale, statuendo: «non può (…) essere riconosciuta al liquidatore giudiziale la legittimazione a proporre l’azione qui esperita», in quanto, per un verso, essa rientra nella «legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguarda[no] i suoi beni», mentre, per altro verso, la legittimazione del liquidatore giudiziale va limitata «alle controversie liquidatorie e distributive, fra le quali non rientra quella oggetto del presente giudizio, attinente all’accertamento di ragioni di credito e al loro pagamento»; in senso contrario non varrebbe nemmeno il richiamo all’art. 115 CCII, trattandosi di «di norma entrata in vigore dopo l’apertura del concordato e non applicabile alla procedura che riguarda l’odierna appellante». 2.— [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) in liquidazione e in concordato preventivo, in persona della Liquidatrice giudiziale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] BPM ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo si denunzia l’errata interpretazione dell’azione promossa e il relativo vizio di motivazione (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) per irriducibile contrasto e inconciliabilità delle affermazioni, nonché motivazione apparente, violazione dei canoni di interpretazione degli atti processuali e violazione del divieto per il Giudice di sostituire d’ufficio l’azione effettivamente esercitata con un’azione diversa. La Corte d’appello avrebbe dapprima (a p. 9) ricostruito l’azione promossa come un’azione di inopponibilità ai terzi delle cessioni di credito in forza degli artt. 45 e 169 l. fall., nonché degli artt. 1265, 2704 e 2914 n. 2 c.c., e poi (a p. 11 e 12) qualificato la medesima azione come «attinente all’accertamento di ragioni di credito [del debitore] e al loro pagamento» e, pertanto, rientrante nella «legittimazione del debitore sottoposto a concordato» (alla stregua delle ben diverse azioni risarcimento danni e restituzione somme conseguenti allo scioglimento o all’inadempimento di un contratto o delle azioni di accertamento delle ragioni di credito dell’imprenditore in concordato verso i propri debitori e relativo recupero). Avrebbe quindi violato i canoni di interpretazione degli atti processuali, in particolare: l’art. 1362, co. 1, c.c., (per avere ignorato il tenore letterale delle difese); l’art. 1362, co. 2, c.c. (per avere ignorato che nelle more dell’iter concordatario i Commissari giudiziali avevano chiesto a [OSCURATO:PERSONA] BPM l’invio della documentazione atta a provare la tempestiva esecuzione delle formalità necessarie per rendere le cessioni di credito opponibili ai terzi, o, in difetto, di restituire gli importi indebitamente trattenuti); l’art.1363 c.c. (per avere omesso di interpretare la “volontà processuale” della ricorrente in base a una lettura complessiva di tutti gli atti); l’art. 1366 e l’art. 1367 c.c., poiché così «non ci sarebbe un soggetto legittimato a eccepire l’inopponibilità delle cessioni di credito non assistite dalle necessarie formalità ex artt. 45 e 169 l.fall., tale non potendo essere il debitore, perché, essendo parte del contratto di cessione, non può invocare gli artt. 1265, 2704 e/o 2914 n. 2 c.c.». 2.2. — Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1260, 1265, 1376, 2704, 2740, 2741 e 2914 n. 2 c.c., degli artt. 45, 169 e 182 l. fall., nonché dei princìpi di diritto in tema di legittimazione a esperire l’azione oggetto di causa, per aver affermato che essa «non rientra» tra le «controversie liquidatorie e distributive» di spettanza del liquidatore giudiziale, ma nella «legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguarda[no] i suoi beni», posto che: per un verso, si tratterebbe di un’iniziativa da annoverarsi tra le attività lato sensu di “liquidazione” di cui all’art. 182 l. fall.; per altro verso, il debitore in concordato, essendo parte (cedente) delle cessioni di credito, non potrebbe invocare l’inopponibilità ai terzi, né, avendo ceduto i crediti in questione, potrebbe agire in proprio per il loro pagamento. Il ricorrente osserva che nei rapporti inter partes, il credito si trasferisce con il semplice accordo tra cedente e cessionario espresso nelle forme e nei modi di cui agli artt. 1260 e 1376 c.c.; ma l’accordo tra cedente e cessionario non sarebbe sufficiente per rendere la cessione del credito efficace nei confronti dei creditori del cedente (in concordato preventivo con cessio bonorum), occorrendo a tal fine che la cessione sia stata notificata al (o accettata dal) debitore ceduto, con atto di data certa anteriore (artt. 1265 e 2704 c.c.); formalità nella specie pacificamente non seguite, con conseguente inefficacia delle cessioni de quibus nei confronti dei creditori concordatari ex artt. 2914 n. 2 c.c., 45 e 169 l. fall. 3. — Ritiene il Collegio che le questioni poste dal ricorso meritino la trattazione in pubblica udien
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