CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sonodomiciliate per legge;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];-intimate-Numero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.606/2022 depositata il 18/07/2022;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. Nel corso degli anni compresi tra il 1991 e il 1993, AttilioAlbonico intrattenne con [OSCURATO:PERSONA] un rapporto di naturafinanziaria, nell’ambito del quale le concesse ripetuti prestiti di denaro.A garanzia della restituzione delle somme, la Barreca rilasciò assegnibancari, alcuni dei quali recavano la firma del coniuge [OSCURATO:PERSONA],ovvero erano stati sottoscritti dalla stessa in sua vece.In tesi difensiva, con il progressivo deterioramento del rapporto,Albonico pretese la restituzione di importi sempre più elevati e, nelnovembre del 1993, assunse un atteggiamento intimidatorio neiconfronti della donna, prospettando la possibilità di porre all’incassoassegni per somme ingenti e facendo riferimento all’eventualeintervento di soggetti legati alla criminalità organizzata.Ne nacque un procedimento penale nei confronti dell’Albonico,nel quale gli assegni furono sottoposti a sequestro.La vicenda penale si concluse con la sentenza n. 703/2004 delTribunale penale di [OSCURATO:PERSONA], che escludeva la responsabilitàdell’imputato per taluni reati e riqualificava la condotta contestata nelreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dichiarato poi estintoper prescrizione. Tale esito veniva confermato dalla Corte d’appellopenale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1340/2007.Avverso tale sentenza della corte territoriale proponeva ricorsoper cassazione il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parte civile.La Seconda Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n.7961/09, annullò la sentenza limitatamente alla tentata estorsione,rinviando gli atti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede civile,limitatamente all’imputazione di tentata estorsione, affinché valutasseNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026la domanda risarcitoria alla luce della corretta ricostruzione deicomplessi rapporti tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa, deducendo di avere subito undanno diretto, patrimoniale e non, in conseguenza delle condotteintimidatorie poste in essere dall’Albonico nei confronti della moglie.L’Albonico si costituiva per resistere alle pretese attoree,contestando ogni profilo di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata contumace.Nelle more del giudizio decedeva l’Albonico ed il processo venivariassunto dai suoi eredi.Espletata consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello civile diReggio Calabria, con sentenza n. 606/2022, rigettava la domandarisarcitoria e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito con controricorso Claudia e [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto.Le altre parti intimate ([OSCURATO:PERSONA], quale altra erede diAttilio Albonico e [OSCURATO:PERSONA]), pur avendo ricevuto notifica delricorso, non hanno svolto difese.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione delladecisione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha rigettato ladomanda risarcitoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle seguentiargomentazioni: a) ai fini della condanna generica ex art. 278 c.p.c.,non basta l’illiceità della condotta, ma occorre accertarne la potenzialitàdannosa, che nel caso di specie è stata ritenuta insussistente; b) laminaccia estorsiva era rivolta alla moglie e non al [OSCURATO:PERSONA], il quale neNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026era rimasto all’oscuro fino alla denuncia presentata dalla donna; c) losviamento della clientela professionale, lamentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],non era riconducibile al singolo episodio di minaccia del 29 novembre1993 (interrotto dal sequestro dell’assegno), ma semmai al prolungatorapporto di debito della moglie, considerato estraneo all’oggetto delgiudizio; d) la sofferenza morale era stata esposta in modo generico enon correlabile alla specifica vicenda estorsiva.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione dell’art. 360 com. 1n° 3 e n° 4 cpc in relazione all’art. 278 cpc ed agli artt. 2043 e 2059c.c. nonché all’art. 185 c.p. e artt. 629 cp, e inoltre all’ art. 132 com.2 n° 4 cpc e 111 Cost. per motivazione in parte illogica ed in parteapparente e/o omessa , nella parte in cui la corte territoriale harigettato la domanda di condanna generica, ritenendo che il tentativodi estorsione accertato non avesse potenzialità dannosa nei suoiconfronti. Contesta la tesi secondo cui la minaccia “indiretta” non puòprodurre danno. Sostiene che il fatto stesso di essersi rivolti alla poliziadimostri il turbamento e la gravità della minaccia, che era idonea acoartare la volontà e la serenità familiare;- con il secondo motivo denuncia Violazione dell’art 360 co 1nr 3 in relazione all’art 622 cpp e artt 392 e 183 cpc, per avere la corteterritoriale escluso dalla causa petendi, ai fini dell’accoglimento delladomanda alla condanna generica, tutti i fatti ulteriori e diversi rispettoalla minaccia estorsiva oggetto del capo di imputazione , nella partein cui la corte territoriale, nel valutare il danno patrimoniale da perditadi clientela professionale, ha indebitamente ristretto la causa petendidella domanda risarcitoria al solo episodio di minaccia estorsivaavvenuto nel novembre del 1993, escludendo gli ulteriori fatti illecitidedotti, come posti in essere dall’Albonico (es. il riempimento abusivodell’assegno e il calcolo di interessi usurari). Sostiene che il giudizio dirinvio ex art. 622 c.p.p. non è una mera prosecuzione del processoNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026penale, ma un giudizio civile autonomo in cui le parti possono precisarela domanda (emendatio libelli) per ricomprendere l’intera vicendasostanziale. La corte territoriale, ignorando i “complessivi rapporti” trale parti (la cui considerazione era già stata indicata come necessariadalla Corte di cassazione Penale), ha impedito l’accertamento deldanno alla reputazione professionale, da lui subito, che derivava nonsolo dalla singola minaccia, ma dallo sviamento della clientela causatodall’intera condotta illecita dell’Albonico e dalla diffusione della notiziadel presunto “debito da capogiro”;- con il terzo motivo denuncia Violazione dell’art. 360 com. 1n° 4 cpc in relazione all’art. 112 cpc per non aver provveduto la cortedi merito anche nella liquidazione delle spese dei gradi di merito ,nella parte in cui la corte territoriale non ha statuito sulle spese di tuttii gradi di giudizio, invocando Cass. n. 23420 del 2021. Lamenta lamancata statuizione sulle spese di tutti i precedenti gradi di merito,essendosi la Corte limitata a quelle del giudizio di rinvio. Sostiene che,in caso di annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p., si verifica unatranslatio iudicii che riduce il processo ad un’unità. Il giudice del rinvio,in quanto investito della decisione definitiva sul merito, avrebbe ildovere di procedere a una valutazione unitaria e globale dellasoccombenza, liquidando le spese di tutte le fasi del giudizio, compresequelle penali e di legittimità. L’omissione di tale liquidazioneconfigurerebbe un vizio di omessa pronuncia censurabile in sede dilegittimità, non potendosi derubricare a mero errore materiale poichérichiede una valutazione discrezionale sull’esito complessivo della lite.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Inammissibile è il primo motivo.L’inammissibilità consegue al difetto di specificità, in quanto ilricorrente omette di confrontarsi criticamente con la ratio decidendidella sentenza impugnata nella parte in cui accerta che il sequestrodell’assegno, avvenuto nella stessa giornata della minaccia, ha avutoNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026un effetto oggettivamente impeditivo di qualsiasi diminuzionepatrimoniale.Il ricorrente si limita a ribadire la gravità astratta della minaccia,ma non chiarisce - in violazione del principio di autosufficienza - qualipregiudizi concreti sarebbero maturati successivamente alla scopertadel fatto, considerando che egli ne è venuto a conoscenza solo dopoche l’[OSCURATO:PERSONA] aveva già neutralizzato il titolo, impedendonela circolazione con il suo sequestro. La doglianza non specifica comeuna condotta interrotta sul nascere possa aver prodotto uno sviamentodi clientela o un danno biologico, restando confinata a unacontestazione generica del merito.L’inammissibilità per difetto di specificità risulta ancor piùmarcata alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte (daultimo, Cass. n. 25481/2025), secondo cui il giudizio di rinvio ex art.622 c.p.p. si configura come un processo autonomo rispetto a quellopenale. In tale sede, il giudice civile non è vincolato all’accertamentodel fatto compiuto dal giudice penale né alle sue valutazioni sullagravità della condotta, ma deve procedere a un’autonoma verifica dellapotenzialità dannosa applicando le regole probatorie del processo civilee, in particolare, il criterio del ‘più probabile che non’.Nel caso di specie, a fronte della ratio decidendi della Corteterritoriale che ha escluso la potenzialità dannosa proprio in ragionedella neutralizzazione immediata del titolo di credito, il ricorrente nonchiarisce come tale condotta - valutata secondo i canoni dell’illecitocivile - avrebbe potuto fondare, secondo un giudizio di probabilitàprevalente, la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale allapropria sfera patrimoniale o professionale, limitandosi a invocare unasorta di automaticità del danno derivante dalla gravità penale dellaminaccia, prospettiva ormai superata dalla natura rescindente delrinvio civile, così restando la doglianza ancorata a una presunzione didanno in re ipsa, estranea invece al sistema della responsabilità civile.Numero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2. Inammissibile è il secondo motivo.L’inammissibilità consegue al difetto di autosufficienza sullaemendatio libelli, in quanto il ricorrente non fornisce gli elementinecessari per verificare se le istanze formulate nel giudizio di rinviocostituissero una legittima emendatio libelli o una vietata mutatiolibelli.Vero è che, come precisato da questa Corte (Cass. n.25481/2025), il giudizio civile di rinvio è una fase ‘aperta’ che consentealle parti di precisare la domanda (emendatio libelli) per prospettaregli elementi costitutivi dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.Tuttavia, questa Corte ha altresì precisato (Cass. n. 4743/2025)che tale facoltà incontra il limite invalicabile del divieto di domande deltutto nuove. Ciò in quanto il giudizio ex art. 622 c.p.p. mantiene lanatura di giudizio d’appello, nel quale non è consentito formularedomande mai proposte dinanzi al giudice penale nel primo grado delgiudizio, poiché la translatio iudicii non annulla la fase precedente, mane prosegue l’oggetto sostanziale.Il ricorso in esame si caratterizza per difetto di specificità poichénon riporta le conclusioni rassegnate nel primo grado del procedimentopenale o comunque i relativi atti da cui univocamente desumerle,rendendo impossibile per questo Collegio verificare se i ‘fatti ulteriori’(quali il riempimento abusivo e i complessivi rapporti di debito)costituissero una mera integrazione della causa petendi connessa allavicenda originaria o se, al contrario, integrassero una mutatio libellivietata, introducendo titoli di responsabilità diversi rispetto a quelli cheavevano determinato la partecipazione al processo penale.L’omessa trascrizione, nel ricorso, delle conclusioni rassegnatedinanzi al Tribunale penale, o degli atti del procedimento penale in baseai quali individuare l’esatta configurazione della domanda risarcitoriadispiegata in quella sede, impedisce a questo Collegio di accertare sel’introduzione dei fatti relativi ai ‘complessivi rapporti di dare-avere’ eNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026al ‘riempimento abusivo’ rappresentasse una mera precisazione delladomanda o, al contrario, un tentativo di eludere il sistema dellepreclusioni istruttorie, in violazione del principio di autoresponsabilitàe del giusto processo inteso come prevedibilità delle regole di rito.3.3. Inammissibile è infine il terzo motivo.L’inammissibilità consegue al difetto di interesse di interesse exart. 100 c.p.c. del ricorrente alla decisione.Il ricorrente è stato dichiarato integralmente soccombente nelgiudizio di rinvio, con conseguente condanna al pagamento delle spesedi tale fase. Poiché la liquidazione delle spese dei gradi precedenti deveavvenire secondo il principio della soccombenza globale e unitaria,l’accoglimento del motivo comporterebbe paradossalmente una riformain pejus per il ricorrente, il quale si vedrebbe gravato anche degli onerirelativi ai gradi del procedimento penale ed al giudizio di legittimità.In definitiva, non derivando dalla pronuncia richiesta alcunbeneficio concreto o utilità giuridica, ma solo un aggravio patrimoniale,la censura è priva del necessario interesse ad agire.3.4. In estrema sintesi, la “potenzialità dannosa” per la condannagenerica ex art. 278 c.p.c. richiede una prova, seppur sommaria, dellaprobabilità del danno, non bastando la mera illiceità della condottapenale. L’autonomia del giudice civile serve a tutelare le garanziecivilistiche, ma non può diventare un espediente per sanare decadenzematurate nella fase penale della translatio. Il vizio di omessa pronunciasulle spese è assorbito dalla carenza di interesse, in quanto unavalutazione unitaria sulla base della soccombenza globale porterebbea un esito peggiorativo per il ricorrente.Il ricorso è quindi deciso sulla base dei seguenti principi di diritto:- Il giudizio di rinvio che segue l’annullamento della sentenzapenale ai soli effetti civili costituisce un processo autonomo rispetto aquello penale. In tale sede, il giudice civile non è vincolato agliaccertamenti o alle valutazioni del giudice penale, ma deve applicareNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/2026esclusivamente le regole processuali e probatorie del codice diprocedura civile, accertando il nesso causale e la potenzialità dannosasecondo il criterio del “più probabile che non” e non quello penalisticodell’alto grado di probabilità logica ;- Il giudizio ex art. 622 c.p.p., pur costituendo una fase“aperta” che consente l’emendatio libelli per prospettare gli elementicostitutivi dell’illecito civile (art. 2043 c.c.), mantiene la natura digiudizio d’appello. Pertanto, vige il divieto assoluto di introdurredomande del tutto nuove (mutatio libelli) che non siano state propostedinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio, poiché latranslatio iudicii non consente di prescindere dal sistema dellepreclusioni processuali ;- Ai fini della condanna generica ex art. 278 c.p.c., ènecessario accertare la potenzialità dannosa della condotta con giudizioex ante. È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che nonchiarisca quali pregiudizi concreti siano maturati successivamente allascoperta dell’illecito, specialmente qualora sia accertato in fatto dalgiudice del merito che l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] abbianeutralizzato tempestivamente gli effetti patrimoniali dell’azionedelittuosa (come nel caso del tempestivo sequestro di un assegnooggetto di tentata estorsione) 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna alle spese del ricorrente in favore della controparte, nonchéla declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euroNumero registro generale 5335/2023Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 15226/2026Data pubblicazione 20/05/20265.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente