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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 1995

Cassazione n. 49331/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1995 avverso la sentenza emessa il 12/04/2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla confisca, ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen.- 85 bis -87 d.P.R. cit., dell'apparecchio telefonico e delle schede sim in sequestro.

Si sostiene che non sarebbe stata provata la sproporzione tra "guadagni e patrimonio" (così il ricorso), non essendo stato nemmeno indicato il valore del telefono e neppure come sia stato accertato lo stato di disoccupazione ovvero la esistenza di pregressi redditi dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile.

1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina).

Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena.

2. Il ricorso è fondato.

A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la confisca del telefono cellulare e delle schede sim è stata disposta facendo riferimento all'art. 240 bis cod. perì. [OSCURATO:PERSONA], al fine di giustificare il provvedimento ablativo, ha ritenuto che le cose indicate sarebbero sproporzionate in ragione dello stato di disoccupazione dell'imputato.

Si tratta di una motivazione strutturalmente viziata in cui il Giudice ha omesso di spiegare perché vi sarebbero le condizioni per procedere alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis cod. pen., non essendo stato compiuto nessun accertamento né sul valore dei beni confiscati, né sul tempo in cui furono acquistati, nè sulle condizioni patrimoniale del ricorrente al momento dell'acquisto.

La confisca deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1995 avverso la sentenza emessa il 12/04/2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla confisca, ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen.- 85 bis -87 d.P.R. cit., dell'apparecchio telefonico e delle schede sim in sequestro. Si sostiene che non sarebbe stata provata la sproporzione tra "guadagni e patrimonio" (così il ricorso), non essendo stato nemmeno indicato il valore del telefono e neppure come sia stato accertato lo stato di disoccupazione ovvero la esistenza di pregressi redditi dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile. 1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina). Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena. 2. Il ricorso è fondato. A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la confisca del telefono cellulare e delle schede sim è stata disposta facendo riferimento all'art. 240 bis cod. perì. [OSCURATO:PERSONA], al fine di giustificare il provvedimento ablativo, ha ritenuto che le cose indicate sarebbero sproporzionate in ragione dello stato di disoccupazione dell'imputato. Si tratta di una motivazione strutturalmente viziata in cui il Giudice ha omesso di spiegare perché vi sarebbero le condizioni per procedere alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis cod. pen., non essendo stato compiuto nessun accertamento né sul valore dei beni confiscati, né sul tempo in cui furono acquistati, nè sulle condizioni patrimoniale del ricorrente al momento dell'acquisto. La confisca deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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