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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10918/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43500/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 22/03/2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 116 commi 15 e 17 cod. strada, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

Si contesta, in particolare, la sproporzione della pena irrogata rispetto al fatto, che non risulterebbe adeguatamente motivata dalla Corte di Appello, che si è limitata a richiamare genericamente i criteri legali senza rispondere alle specifiche doglianze difensive.

Inoltre si lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza di elementi favorevoli al loro riconoscimento.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Si tratta, peraltro, di una doglianza volta a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifi':i travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Afferisce, inoltre al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determirazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; SeL. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.N. 43500/2025 R.G.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto, la pena irrogata risulta pienamente conforme ai criteri dell'art. 133 cod. pen. ed è sorretta da motivazione logica e congrua (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze e della modalità della condotta, nonché della personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti penali, la pena inflitta è stata motivatamente ritenuta proporzionata ed adeguata.

Va inoltre ribadito che l'art. 132 cod. pen., nel prescrivere l'obbligo della motivazione anche in ordine all'applicazione della pena entro i limiti legali, non impone una giustificazione analitica e dettagliata con espresso riferimento a tutti gli elementi indicati dall'art 133 cod. pen., i quali costituiscono parametri orientativi per il corretto esercizio del potere discrezionale.

Costituisce, del resto, ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il che non è nel caso che ci occupa.

Del pari manifestamente infondato è il motivo dedotto in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto va rammentato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,. considerati preponderanti ai fini dePa concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle N. 43500/2025 R.G. attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta e puntuale applicazione di tale principio, motivando in maniera del tutto esaustiva alla luce del curriculum criminale dell'imputato e della gravità del fatto contestato.

Non vi è stato errore nel valorizzare la pericolosità della condotta: per la terza volta l'imputato si è posto, alla guida senza patente - mai conseguita - di un mezzo, peraltro privo di copertura assicurativa, trasportando al seguito anche un passeggero.

La sua personalità già segnata da numerosi precedenti penali, evidenzia inoltre una persistente riluttanza del [OSCURATO:PERSONA] a conformare il proprio stile di vita ai canoni della legalità.

Inoltre, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

Nel caso in esame, la pena irrogata, pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, si colloca in misura contenuta e comunque non prossima al massimo edittale, risultando pienamente rispettato il dictum della giurisprudenza di questa Corte in materia di obbligo motivazionale sulla quantificazione della pena.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 43500/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43500/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 22/03/2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 116 commi 15 e 17 cod. strada, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. Si contesta, in particolare, la sproporzione della pena irrogata rispetto al fatto, che non risulterebbe adeguatamente motivata dalla Corte di Appello, che si è limitata a richiamare genericamente i criteri legali senza rispondere alle specifiche doglianze difensive. Inoltre si lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza di elementi favorevoli al loro riconoscimento. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Si tratta, peraltro, di una doglianza volta a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifi':i travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Afferisce, inoltre al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determirazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; SeL. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.N. 43500/2025 R.G. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la pena irrogata risulta pienamente conforme ai criteri dell'art. 133 cod. pen. ed è sorretta da motivazione logica e congrua (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze e della modalità della condotta, nonché della personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti penali, la pena inflitta è stata motivatamente ritenuta proporzionata ed adeguata. Va inoltre ribadito che l'art. 132 cod. pen., nel prescrivere l'obbligo della motivazione anche in ordine all'applicazione della pena entro i limiti legali, non impone una giustificazione analitica e dettagliata con espresso riferimento a tutti gli elementi indicati dall'art 133 cod. pen., i quali costituiscono parametri orientativi per il corretto esercizio del potere discrezionale. Costituisce, del resto, ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa. Del pari manifestamente infondato è il motivo dedotto in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto va rammentato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,. considerati preponderanti ai fini dePa concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle N. 43500/2025 R.G. attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta e puntuale applicazione di tale principio, motivando in maniera del tutto esaustiva alla luce del curriculum criminale dell'imputato e della gravità del fatto contestato. Non vi è stato errore nel valorizzare la pericolosità della condotta: per la terza volta l'imputato si è posto, alla guida senza patente - mai conseguita - di un mezzo, peraltro privo di copertura assicurativa, trasportando al seguito anche un passeggero. La sua personalità già segnata da numerosi precedenti penali, evidenzia inoltre una persistente riluttanza del [OSCURATO:PERSONA] a conformare il proprio stile di vita ai canoni della legalità. Inoltre, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). Nel caso in esame, la pena irrogata, pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, si colloca in misura contenuta e comunque non prossima al massimo edittale, risultando pienamente rispettato il dictum della giurisprudenza di questa Corte in materia di obbligo motivazionale sulla quantificazione della pena. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 43500/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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