CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 22235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9846/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 10, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 432/2021, pubblicata in data 9.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. La Corte d’appello di Milano, in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 22.171,00 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: compensi professionali Per quanto qui rileva, la Corte milanese ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza appellata, perché decisa dal giudice monocratico anziché dal Collegio (come previsto dall’art. 14 D.lgs. 150/2011), ritenendo che la violazione delle norme processuali assume rilievo solo ove abbia compromesso i diritti e le garanzie difensive, situazione che non ricorreva nel caso in esame, che il giudizio, trattato con rito ordinario, aveva consentito l’esercizio di più ampie facoltà difensive rispetto al rito sommario speciale. Il giudice territoriale, pronunciando nel merito, ha disatteso le contestazioni della ricorrente e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha maggiorato il compenso liquidato in primo grado a favore del difensore, regolando le spese di appello. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la viola zione degli artt. 50 bis, 161, comma primo, c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che, poiché la causa di primo grado era sottoposta al rito sommario speciale ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e doveva essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la prima decisione e non confermarla. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. artt. 50 bis, 161, comma primo, c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011, per aver la Corte di merito deciso nel merito senza prima aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, pronunziata da un [OSCURATO:PERSONA] invece che dal tribunale in composizione collegiale. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 14, comma 3, del D.lgs. 1.9.2011, numero 150, lamentando che l’errata applicazione del rito aveva impedito alla ricorrente di difendersi personalmente gravandola dei costi, derivanti dalla maggiore complessità del rito di cognizione ordinario, che sarebbero stati sicuramente evitati. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di merito ha ritenuto valida la pronuncia di primo grado, assunta dal tribunale monocratico, anziché collegiale, in violazione della esplicita previsione dell’art. 14 D.lgs. 150/2011, ed ha pronunciato sui motivi di gravame, respingendo l’appello della ricorrente ed accogliendo in parte il gravame incidentale. Contrariamente a quanto si sostiene nella memoria di parte resistente, il vizio della prima pronuncia, adottata dal giudice monocratico anziché dal Collegio, non poteva ritenersi sanato, non avendo la Corte d’appello rinnovato integralmente la decisione, ma avendo statuito solo sulle questioni devolute in appello. Ciò nonostante, va considerato che la ricorrente, pur dolendosidel mancato annullamento della prima sentenza, non ha indicato in che termini l’invalidità della decisione del tribunale abbia inficiato anche le successive statuizioni di merito assunte in secondo grado. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, ma senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass. s.u. 24080/2008). La conseguenza è che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, la pronuncia impugnata è nulla ed il giudice di appello deve rinnovare la decisione, sanando la nullità. Si è però affermato da questa Corte che, poiché l'eventuale errore in ordine alla composizionecollegiale o monocratica del tribunale non dà luogo arimessione della causa al primo giudice, il fatto che la corte d'appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, abbia influito sulladecisione (Cass.1476/2007; in senso sostanzialmente conforme Cass. 4475/2022 in motivazione). L’assoluta carenza di tali allegazioni rende – nel caso in esame – inammissibile il ricorso. Non rileva – di per sé - l’errore sul rito, che assume rilievo come causa di nullità della sentenza solo ove si sia tradotto in una violazione dei diritti di difesa o abbia inciso sulle regole di competenza. Come recentemente ribadito dalle S.U., le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa. E’ perciò inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa alla mancata adozione di un diverso rito, non essendo indicato lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato in termini di esercizio delle facoltà processuali (Cass. s.u. 36596/2021; Cass. s.u. 3758/2009), non venendo in rilievo che la parte avrebbe potuto – in ipotesi - costituirsi personalmente o ottenere un risparmio di costi processuali, data la scelta della ricorrente di costituirsi comunque mediante un difensore. Il ricorso è – in definitiva inammissibile, con conseguente aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d