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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00940/2026

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decreto trasferimento; descrizione immobile; ricorso straordinario per cassazione Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28752/2021 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente e con questi elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e con indirizzo digitale di p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede inCapannori, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], fallimento n. 160/2015 Reg.

Fall., nella persona del curatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MARCHI, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lucca . - controricorrente - avverso il decreto pronunciato e pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decretoimpugnato il Tribunale di Lucca ha respinto il reclamo e x art.26 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].”, avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato il 7-5-2021, nella procedura fallimentare n. 160/2015.

2. Con tale decreto erastato trasferito, al prezzo di €. 50.500,00 un terreno edificabile in Lucca, [OSCURATO:PERSONA], con l’indicazione che sull’area era già stato rilasciato il permesso a costruire 197 del 1-7-2010, decaduto tuttavia nei termini di validità.

Lamentava il reclamante che nel decreto di trasferimento non era stata integralmente riportata la descrizione del bene contenuta nella relazione di stima del geom.

Rinaldi, che descriveva analiticamente l’intervento edilizio concesso, ivi compreso il parcheggio pubblico da costruire su porzione del lotto, da cedere gratuitamente al Comune di Lucca e del costo stimato di €. 50.000,00.Ne chiedeva pertanto l’integrazione con la descrizione effettuata dallo stimatore, nonché con l’ulteriore specificazione che l’aggiudicatario era “subentrato nella titolarità del permesso di costruire 197 del 1 luglio 2010”, posto che nel prezzo di vendita si sarebbe “ tenuto conto della compensazione di fatto tra i costi stimati di realizzazione del parcheggio e gli oneri accessori versati, con conseguente integrale diritto dello stesso alla relativa riscossione presso l’amministrazione comunale.”

3. Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale di Lucca nel ritenere “palesemente infondato” il reclamo, ha osservato e rilevato che: (i) la descrizione del bene contenuta nel decreto di trasferimento coincide va esattamente con quella contenuta nell’avviso di vendita, trattandosi di un terreno edificabile, acquistato al prezzo di €. 50.500, pari ad €. 6,44 al metro quadro,cioè ad un prezzo da terreno agricolo, privo di permesso a costruire, in quanto quest’ultimo da molto tempo“scaduto”; (ii) i lavori di edificazione, come risultavachiaramente dalla perizia di stima, non erano mai iniziati, ed il basso prezzo di aggiudicazione, pur trovandosi il terreno in zona di pregio, trovava giustificazione proprio nella necessità di dover ricominciare da capo l’iter per il rilascio delpermesso a costruire, senza alcuna garanzia di poter realizzare l’intervento edificatorio già programmato dalla fallita ; (iii) nell’avviso di vendita nessuna menzione era stata peraltrofatta dell’esistenza di un credito per €. 85.814,09 nei confronti del Comune di Lucca che l’aggiudicatario non avrebbe potuto dunque riscuotere, né tale credito avrebbe potutoessere menzionato, in quanto il diritto alla restituzione era sorto in favore del fallito e, dopo ladichiarazione di fallimento, questi ne era stato spossessato, con tutto il suo patrimonio, in favore della massa dei creditori e per essa della curatela fallimentare; (iv) tale credito restitutorio non potevapertanto essere “implicitamente” messo in vendita unitamente al terreno, come sostenuto dalla reclamante, ma solo riscosso da parte della curatela come tutti gli altri crediti e distribuito tra icreditori; (v) la vendita in sede fallimentaread €. 50.500,00 di un immobile, comprensiva di un credito liquido ed esigibile di €. 85.814,09,nei confronti di un soggetto sicuramente solvibile come il Comune di Lucca, non risultava , inoltre, nemmeno ipotizzabile, dovendosi configurare la stessa non come una vendita, ma una “donazione del terreno e della somma liquida di €. 35.314,09”, pari alla differenza tra quanto pagatoed il credito riscuotibile.

4. Il provvedimento, pubblicato in data 8.10.2021 , è stat o impugnat o da LOREDANO PETTAcon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui il [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].”ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione agli artt. 586 c.p.c., 1477, 2919 c.c. e 15 e 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 360 -(art. 360, n. 3 c.p.c.) e dell’art.111 Cost.” 1.1 In via pregiudiziale, in ordine all’ammissibilità del presente ricorso per cassazione avverso il reclamo per l’impugnativa del decreto di trasferimento immobiliare, il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimitàsi è già espressa nel senso che lo stesso “è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., stante la sua incidenza sui diritti reali …, che altrimenti verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile” (Cass. Civ. Sez.

I, 8 febbraio 2017, n. 3310; Cass. Civ., Sez.

I, 7 ottobre 2015, n. 20118). 1.2 Nel merito delle doglianze, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata era interamente incentrata sulla questione del credito per il rimborso degli oneri concessori e non, viceversa, sul reale oggetto del reclamo che riguardavainvece la richiesta di “ integrazione ” del contenuto del decreto di trasferimento in relazione al permesso di costruire ed agli oneri concessori già versati. 1.3 Osserva ancora che l’art. 2919 c.c. stabilisce che “La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione”.

Aggiunge inoltre che, n ella vendita forzata “l'applicabilità delle norme del contratto di vendita, non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, riguarda anche l'art. 1477 cod. civ., concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore, ivi compresigli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita” (Cass. Civ., Sez.

III, 30 giugno 2014, n. 14764).

Nei suddetti diritti trasferibili ex art. 1477 C.C. rientrerebberogli oneri concessori ed il “Permesso di costruire” (ancorché decaduto) non oggetto di rinuncia, né di provvedimento amministrativo di decadenza. 1.4 Sotto altro profilo evidenzia che l’art. 107 l. fall., in ordine alle modalità per le vendite, richiede espressamente il requisito della “massima informazione” degli interessati.Nel caso in esame sia il bando che la perizia avevano fatto riferimento espressamente al “ Permesso a Costruire ”, “decaduto in termini di validità” e “non dichiarato decaduto ovvero annullato dal Comune”.Aggiunge che, nella relazione di stima, posta a base del bando e richiamata dallo stesso, il perito estimatore avevaespressamente dichiarato che “A seguito di un formale colloquio con il funzionario dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Lucca, geometra BARSOTTI Guido, è emerso che l'Amministrazione sta valutando la possibilità di revisionare la determina di cui sopra, nel senso di poter assegnare le capacità edificatorie attribuite in forza di Permessi di Costruzione già rilasciati, anche se scaduti, per i quali risulti corrisposto in tutto o in parte il contributo concessorio, anche se le opere realizzate non risultano al cosiddetto “stato grezzo” in forza del concetto che comunque le volumetrie da essi scaturite sono state al tempo conteggiate.

Tale circostanza, applicata al caso in esame, garantirebbe senza ombra di dubbio la possibilità di realizzare l'intervento, previa presentazione ed ottenimento di un nuovo titolo edilizio per il medesimo progetto, con evidenti implicazioni anche sulla determinazione del valore a base d'asta del compendio”. 1.5 Osserva infine che nel caso di specie - non essendosi avverata alcuna delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza amministrativa (rinuncia da parte della Curatela all’atto concessorio o dichiarazione di decadenza del Permesso di Costruire da parte del Comune), ai fini della maturazione del predettodiritto di credito prima dell’aggiudicazione - sarebbe evidente che , ai fini della riproposizione della domanda di concessione del Permesso di Costruire, sussis teva il suo diritto di avvalersi degli on eri concessori già versati e che di tanto si sarebbe dovuto dare atto nel decreto di trasferimento. 1.6 Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente non intercettano infatti le rationes decidendisu cui poggia il provvedimento impugnato.

Da un lato, si era invero evidenziato da parte del T ribunale che il bene oggetto della vendita competitiva era stato correttamente descritto e dunque altrettanto correttamente trasferito al ricorrente nella sua consistenza oggettiva, posto che il “Permesso a costruire” era ormai scaduto temporalmente nella sua valenza autorizzativae dunque era ormai da considerarsi titolo invalido dal punto di vista amministrativo (come tale necessitante l’attivazione di altro e diverso procedimento amministrativoda sottoporsi al vaglio della P.A., al fine di ottenere una rinnovazione dello stesso), con la conseguenza che oggetto della vendita fallimentare era solo il terreno, come specificato, peraltro,dal regolamento di gara e come emergente, inoltre,dal prezzo di vendita che era conforme al valore di un terreno agricolo e non gia’ edificabile.

Dall’altro, il Tribunale aveva evidenziato, nel suo percorso argomentativo, che gli eventuali crediti da rimborso di oneri concessori versati dalla fallita in bonis erano oramai entrati nel patrimonio della massa attivaconcorsuale e dunque non più trasferibili tramitela vendita coattiva del terrenoin sede fallimentare perché integranti un credito autonomo e svincolato dal terreno e certo non potevano essere considerati “implicitamente”trasferiti con il terreno stesso, perché altrimenti si sarebbe realizzata una “donazione” di un cospicuo credito in favore dell’aggiudicatario.

Ebbene, queste sono le rationes decidendi su cui poggia la decisione contenuta nel provvedimento impugnato, ragioni decisorie che sono state tuttavia trascurate dal ricorrente nella sua dissertazione difensiva, le cui doglianze devono pertanto ritenersi non rilevanti perché il loro eventuale accoglimento non comporterebbe comunque l’esito caducatorio del provvedimento desiderato dalla parte ricorrente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto trasferimento; descrizione immobile; ricorso straordinario per cassazione Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28752/2021 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente e con questi elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e con indirizzo digitale di p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede inCapannori, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], fallimento n. 160/2015 Reg. Fall., nella persona del curatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MARCHI, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lucca . - controricorrente - avverso il decreto pronunciato e pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decretoimpugnato il Tribunale di Lucca ha respinto il reclamo e x art.26 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].”, avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato il 7-5-2021, nella procedura fallimentare n. 160/2015. 2. Con tale decreto erastato trasferito, al prezzo di €. 50.500,00 un terreno edificabile in Lucca, [OSCURATO:PERSONA], con l’indicazione che sull’area era già stato rilasciato il permesso a costruire 197 del 1-7-2010, decaduto tuttavia nei termini di validità. Lamentava il reclamante che nel decreto di trasferimento non era stata integralmente riportata la descrizione del bene contenuta nella relazione di stima del geom. Rinaldi, che descriveva analiticamente l’intervento edilizio concesso, ivi compreso il parcheggio pubblico da costruire su porzione del lotto, da cedere gratuitamente al Comune di Lucca e del costo stimato di €. 50.000,00.Ne chiedeva pertanto l’integrazione con la descrizione effettuata dallo stimatore, nonché con l’ulteriore specificazione che l’aggiudicatario era “subentrato nella titolarità del permesso di costruire 197 del 1 luglio 2010”, posto che nel prezzo di vendita si sarebbe “ tenuto conto della compensazione di fatto tra i costi stimati di realizzazione del parcheggio e gli oneri accessori versati, con conseguente integrale diritto dello stesso alla relativa riscossione presso l’amministrazione comunale.” 3. Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale di Lucca nel ritenere “palesemente infondato” il reclamo, ha osservato e rilevato che: (i) la descrizione del bene contenuta nel decreto di trasferimento coincide va esattamente con quella contenuta nell’avviso di vendita, trattandosi di un terreno edificabile, acquistato al prezzo di €. 50.500, pari ad €. 6,44 al metro quadro,cioè ad un prezzo da terreno agricolo, privo di permesso a costruire, in quanto quest’ultimo da molto tempo“scaduto”; (ii) i lavori di edificazione, come risultavachiaramente dalla perizia di stima, non erano mai iniziati, ed il basso prezzo di aggiudicazione, pur trovandosi il terreno in zona di pregio, trovava giustificazione proprio nella necessità di dover ricominciare da capo l’iter per il rilascio delpermesso a costruire, senza alcuna garanzia di poter realizzare l’intervento edificatorio già programmato dalla fallita ; (iii) nell’avviso di vendita nessuna menzione era stata peraltrofatta dell’esistenza di un credito per €. 85.814,09 nei confronti del Comune di Lucca che l’aggiudicatario non avrebbe potuto dunque riscuotere, né tale credito avrebbe potutoessere menzionato, in quanto il diritto alla restituzione era sorto in favore del fallito e, dopo ladichiarazione di fallimento, questi ne era stato spossessato, con tutto il suo patrimonio, in favore della massa dei creditori e per essa della curatela fallimentare; (iv) tale credito restitutorio non potevapertanto essere “implicitamente” messo in vendita unitamente al terreno, come sostenuto dalla reclamante, ma solo riscosso da parte della curatela come tutti gli altri crediti e distribuito tra icreditori; (v) la vendita in sede fallimentaread €. 50.500,00 di un immobile, comprensiva di un credito liquido ed esigibile di €. 85.814,09,nei confronti di un soggetto sicuramente solvibile come il Comune di Lucca, non risultava , inoltre, nemmeno ipotizzabile, dovendosi configurare la stessa non come una vendita, ma una “donazione del terreno e della somma liquida di €. 35.314,09”, pari alla differenza tra quanto pagatoed il credito riscuotibile. 4. Il provvedimento, pubblicato in data 8.10.2021 , è stat o impugnat o da LOREDANO PETTAcon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui il [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].”ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione agli artt. 586 c.p.c., 1477, 2919 c.c. e 15 e 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 360 -(art. 360, n. 3 c.p.c.) e dell’art.111 Cost.” 1.1 In via pregiudiziale, in ordine all’ammissibilità del presente ricorso per cassazione avverso il reclamo per l’impugnativa del decreto di trasferimento immobiliare, il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimitàsi è già espressa nel senso che lo stesso “è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., stante la sua incidenza sui diritti reali …, che altrimenti verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile” (Cass. Civ. Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3310; Cass. Civ., Sez. I, 7 ottobre 2015, n. 20118). 1.2 Nel merito delle doglianze, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata era interamente incentrata sulla questione del credito per il rimborso degli oneri concessori e non, viceversa, sul reale oggetto del reclamo che riguardavainvece la richiesta di “ integrazione ” del contenuto del decreto di trasferimento in relazione al permesso di costruire ed agli oneri concessori già versati. 1.3 Osserva ancora che l’art. 2919 c.c. stabilisce che “La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione”. Aggiunge inoltre che, n ella vendita forzata “l'applicabilità delle norme del contratto di vendita, non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, riguarda anche l'art. 1477 cod. civ., concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore, ivi compresigli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita” (Cass. Civ., Sez. III, 30 giugno 2014, n. 14764). Nei suddetti diritti trasferibili ex art. 1477 C.C. rientrerebberogli oneri concessori ed il “Permesso di costruire” (ancorché decaduto) non oggetto di rinuncia, né di provvedimento amministrativo di decadenza. 1.4 Sotto altro profilo evidenzia che l’art. 107 l. fall., in ordine alle modalità per le vendite, richiede espressamente il requisito della “massima informazione” degli interessati.Nel caso in esame sia il bando che la perizia avevano fatto riferimento espressamente al “ Permesso a Costruire ”, “decaduto in termini di validità” e “non dichiarato decaduto ovvero annullato dal Comune”.Aggiunge che, nella relazione di stima, posta a base del bando e richiamata dallo stesso, il perito estimatore avevaespressamente dichiarato che “A seguito di un formale colloquio con il funzionario dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Lucca, geometra BARSOTTI Guido, è emerso che l'Amministrazione sta valutando la possibilità di revisionare la determina di cui sopra, nel senso di poter assegnare le capacità edificatorie attribuite in forza di Permessi di Costruzione già rilasciati, anche se scaduti, per i quali risulti corrisposto in tutto o in parte il contributo concessorio, anche se le opere realizzate non risultano al cosiddetto “stato grezzo” in forza del concetto che comunque le volumetrie da essi scaturite sono state al tempo conteggiate. Tale circostanza, applicata al caso in esame, garantirebbe senza ombra di dubbio la possibilità di realizzare l'intervento, previa presentazione ed ottenimento di un nuovo titolo edilizio per il medesimo progetto, con evidenti implicazioni anche sulla determinazione del valore a base d'asta del compendio”. 1.5 Osserva infine che nel caso di specie - non essendosi avverata alcuna delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza amministrativa (rinuncia da parte della Curatela all’atto concessorio o dichiarazione di decadenza del Permesso di Costruire da parte del Comune), ai fini della maturazione del predettodiritto di credito prima dell’aggiudicazione - sarebbe evidente che , ai fini della riproposizione della domanda di concessione del Permesso di Costruire, sussis teva il suo diritto di avvalersi degli on eri concessori già versati e che di tanto si sarebbe dovuto dare atto nel decreto di trasferimento. 1.6 Il motivo è inammissibile. Le censure proposte dal ricorrente non intercettano infatti le rationes decidendisu cui poggia il provvedimento impugnato. Da un lato, si era invero evidenziato da parte del T ribunale che il bene oggetto della vendita competitiva era stato correttamente descritto e dunque altrettanto correttamente trasferito al ricorrente nella sua consistenza oggettiva, posto che il “Permesso a costruire” era ormai scaduto temporalmente nella sua valenza autorizzativae dunque era ormai da considerarsi titolo invalido dal punto di vista amministrativo (come tale necessitante l’attivazione di altro e diverso procedimento amministrativoda sottoporsi al vaglio della P.A., al fine di ottenere una rinnovazione dello stesso), con la conseguenza che oggetto della vendita fallimentare era solo il terreno, come specificato, peraltro,dal regolamento di gara e come emergente, inoltre,dal prezzo di vendita che era conforme al valore di un terreno agricolo e non gia’ edificabile. Dall’altro, il Tribunale aveva evidenziato, nel suo percorso argomentativo, che gli eventuali crediti da rimborso di oneri concessori versati dalla fallita in bonis erano oramai entrati nel patrimonio della massa attivaconcorsuale e dunque non più trasferibili tramitela vendita coattiva del terrenoin sede fallimentare perché integranti un credito autonomo e svincolato dal terreno e certo non potevano essere considerati “implicitamente”trasferiti con il terreno stesso, perché altrimenti si sarebbe realizzata una “donazione” di un cospicuo credito in favore dell’aggiudicatario. Ebbene, queste sono le rationes decidendi su cui poggia la decisione contenuta nel provvedimento impugnato, ragioni decisorie che sono state tuttavia trascurate dal ricorrente nella sua dissertazione difensiva, le cui doglianze devono pertanto ritenersi non rilevanti perché il loro eventuale accoglimento non comporterebbe comunque l’esito caducatorio del provvedimento desiderato dalla parte ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Decreto Cassazione n. 00940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris