CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 29/06/2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 06/05/2019 con la quale il Tribunale di Livorno aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto di gas aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione, in quanto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la condotta dell'imputato integri il reato di furto solo per il fatto che fu trovato ad utilizzare la fornitura abusiva. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della volenza sulle cose, posto che già dal contatore risulta che la colonna del gas era priva di contatore, sicché non poteva esservi alcuna manomissione di una chiusura. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Su un piano generale, mette conto rilevare che le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. In ogni caso, il primo motivo è inammissibile, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in una fattispecie analoga a quella in esame, risponde del reato di furto (nel caso di specie, di energia elettrica), aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Rilievo, questo, che rende ragione dell'evidente inconsistenza delle deduzioni prospettate in :sede di conclusioni circa la collocazione del contatore e l'accessibilità allo stesso. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, alla luce del rilievo della Corte distrettuale secondo cui la realizzazione dell'allaccio abusivo ha comportato la manomissione dell'impianto, con apertura illecita di un "varco" per superare il contatore (già in precedenza chiuso) e, quindi, con violenza sulle cose, non essendo necessario, per la sussistenza dell'aggravante, il danneggiamento della cosa, ma essendo sufficiente una sua materiale "trasformazione" come quella descritta; trasformazione che, se tale da richiedere un'attività di ripristino, integra la fattispecie circostanziale (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore