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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35368/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per CLOSA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Rickson CLOSA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 11 ottobre 2021 con la quale veniva respinta l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare applicata in relazione al delitto di omicidio, ritenendo immutato il quadro delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

2. [OSCURATO:PERSONA] CLOSA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede annullamento dell'ordinanza impugnata che non ha considerato l'esistenza di uno stabile radicamento nel territorio italiano (residenza e lavoro) che giustifica l'accoglimento della subordinata richiesta di applicazione di una misura meno restrittiva.

D'altra parte, l'avvenuta rimozione chirurgica del nevo presente sul volto dell'imputato non costituisce un serio pericolo di fuga, alla luce degli strumenti di riconoscimento facciale esistenti.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

3.1. Il ricorso non esamina, se non per affermare una sostanziale non condivisione, la motivazione del provvedimento impugnato che, richiamando la recentissima decisione (22 ottobre 2021) relativa alla richiesta di riesame avverso l'ordinanza genetica, ha evidenziato l'assenza di elementi di novità e l'esistenza della presunzione relativa di adeguatezza che risulta, ove necessario, rafforzata dalle considerazioni svolte dal giudice cautelare circa le concrete possibilità di spostamento internazionale dell'indagato e il mutamento chirurgico dei connotati del viso.

Si tratta, in effetti, di una valutazione prognostica nient'affatto illogica che il ricorso si limita a non condividere.

3.2. Anche per quello che riguarda il rischio di reiterazione, rispetto al quale il ricorso è completamente silente, il tribunale del riesame ha evidenziato il concreto pericolo in considerazione della natura premeditata del delitto, occasionato da situazioni debitorie, giudicate ripetibili alla luce delle attività imprenditoriali intraprese dall'indagato.o 33

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. 3 P pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per CLOSA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Rickson CLOSA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 11 ottobre 2021 con la quale veniva respinta l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare applicata in relazione al delitto di omicidio, ritenendo immutato il quadro delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] CLOSA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede annullamento dell'ordinanza impugnata che non ha considerato l'esistenza di uno stabile radicamento nel territorio italiano (residenza e lavoro) che giustifica l'accoglimento della subordinata richiesta di applicazione di una misura meno restrittiva. D'altra parte, l'avvenuta rimozione chirurgica del nevo presente sul volto dell'imputato non costituisce un serio pericolo di fuga, alla luce degli strumenti di riconoscimento facciale esistenti. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. Il ricorso non esamina, se non per affermare una sostanziale non condivisione, la motivazione del provvedimento impugnato che, richiamando la recentissima decisione (22 ottobre 2021) relativa alla richiesta di riesame avverso l'ordinanza genetica, ha evidenziato l'assenza di elementi di novità e l'esistenza della presunzione relativa di adeguatezza che risulta, ove necessario, rafforzata dalle considerazioni svolte dal giudice cautelare circa le concrete possibilità di spostamento internazionale dell'indagato e il mutamento chirurgico dei connotati del viso. Si tratta, in effetti, di una valutazione prognostica nient'affatto illogica che il ricorso si limita a non condividere. 3.2. Anche per quello che riguarda il rischio di reiterazione, rispetto al quale il ricorso è completamente silente, il tribunale del riesame ha evidenziato il concreto pericolo in considerazione della natura premeditata del delitto, occasionato da situazioni debitorie, giudicate ripetibili alla luce delle attività imprenditoriali intraprese dall'indagato.o 33 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. 3 P pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p
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