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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1957

Cassazione n. 00132/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1957 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899, che ha evidenziato come detta interpretazione corrisponda al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.).; Considerato che, quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, la Corte fiorentina ha correttamente richiamato l'insegnamento di legittimità per cui vale a provare la ricettazione l'implausibile giustificazione dell'imputato in ordine alla provenienza della cosa, di modo che le censure del ricorrente risultano meramente reiterative, basate su una lettura alternativa delle prove e comunque manifestamente infondate; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze generiche, è reiterativo e manifestamente infondato, a fronte di un'adeguata argomentazione che si fonda sui precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1957 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899, che ha evidenziato come detta interpretazione corrisponda al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.).; Considerato che, quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, la Corte fiorentina ha correttamente richiamato l'insegnamento di legittimità per cui vale a provare la ricettazione l'implausibile giustificazione dell'imputato in ordine alla provenienza della cosa, di modo che le censure del ricorrente risultano meramente reiterative, basate su una lettura alternativa delle prove e comunque manifestamente infondate; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze generiche, è reiterativo e manifestamente infondato, a fronte di un'adeguata argomentazione che si fonda sui precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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