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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 14559/2026

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a Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.Letta la memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i terziinteressati, di replica alle deduzioni del P.G.;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancoSalvatore e [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto il decreto della Corte di Appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, n. 74/2025, emesso il 23.09.2025,di parziale riforma del decreto n. 12/2024 emesso il 6.12.2023 dal Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata applicata ai ricorrenti la misura di prevenzionepatrimoniale della confisca dei beni ricondotti al proposto [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.In esso si premette che nell'affrontare la motivazione relativa alla pretesaricorrenza dell'ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. a), ovvero gliindizi di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA], si prenderanno inesame, per evitare inutili ripetizioni, anche i connessi aspetti della motivazionerelativi alla confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente eviolazione degli artt. 4 lett. c) e 1 lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, con riferimentoalla ritenuta sussistenza dei presupposti di pericolosità generica (da pagg. 45 IIIcpv. a pag. 50 del decreto e pagg. 72 e 73 in relazione all'ipotesi di reimpiego diproventi illeciti).

Premesso che nel novero dei reati lucro-genetici elencati inpremessa dall'estensore non rientrano le ipotesi di riciclaggio e ricettazione che nonrisultano contestati al proposto nel processo [OSCURATO:PERSONA], come anche ipotesi dievasione relazionate allo spedizioniere MCS, la ricostruzione dell'ipotesi dipericolosità generica in esame ad opera della Corte di appello deve, ad avviso delladifesa, reputarsi meramente apparente.In primo luogo, la ricostruzione dà per acquisita la qualificazione dell'impresaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc come collusa, e non invece soggetta a pretese estorsivedella cosca [OSCURATO:PERSONA], che rendevano le frodi fiscali necessarie non per il sostentamentodel proprio nucleo familiare ma per soddisfare gli appetiti di detta cosca (come pureprospettato in altra parte della motivazione-assumendosi, tuttavia, il caratterevolontario del dirottamento degli utili derivanti dall'illecito risparmio di imposta).In secondo luogo, per affermare che le violazioni fiscali in esame avesseroconsentito al proposto in un arco di tempo apprezzabile della propria vita, di viverecertamente grazie ai proventi dell'attività illecita, l'estensore, oltre ad esporre glielementi indicativi delle predette ipotesi di evasione, avrebbe dovuto precisarel'ammontare dei proventi, in tal modo conseguiti, ed il loro periodo di realizzazione.In particolare, si lamenta che il provvedimento impugnato non avrebbe precisatol’ammontare dei proventi illeciti conseguiti negli anni dal proposto ed il loro periododi realizzazione.Quanto al primo aspetto, l'ammontare degli illeciti 'proventi' derivanti dalleipotesi di evasione {sub specie di illecito risparmio di imposta), si evidenzia quantosegue.La sentenza resa nel processo [OSCURATO:PERSONA] (come rammentato a pag. 38 deldecreto) ha reputato di 'compendiare' tutte le ipotesi di emissione di f.o.i. riferite asocietà del proposto nel capo 36 (relativo alle f.o.i. emesse dalla UniversalTransport [OSCURATO:PERSONA]) - in cui rimangono assorbite le ulteriori ipotesi di violazionedell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 - , e tutte le ipotesi di utilizzo in dichiarazione di f.o.i.(art. 2 d.lgs. n. 74/2000) riferite alla [OSCURATO:PERSONA] nel capo 37- in cuirimangono assorbite le ulteriori ipotesi di violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000(escluso dal predetto assorbimento la sola ipotesi di cui al capo 23 relativaall'annotazione di f.o.i. emesse dalla soc. coop.

Solidarietà e Servizi per ammontaredi poco superiore ad euro 17 mila).Atteso che, secondo quanto opinato dalla stessa Corte di appello nel reputareintegrata la pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. c) (di seguito presa inesame), la predetta [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe reputarsi 'societàgemella' della [OSCURATO:PERSONA] snc, fittiziamente intestata ad altri soci, maindistinguibile dalla seconda, si ha che le fatture attive, generatrici di reddito,emesse dalla prima, sono di ammontare pari alle fatture passive, generatrici deicosti reputati insussistenti, inseriti nelle dichiarazioni dalla seconda (come denotaun raffronto dei valori riportati nei predetti capi).Di tal che l’illecito risparmio di imposta confrontato con i ricavi dell'asseritaunitaria realtà aziendale porterebbe a sommatoria pari a 0 (nel senso che i ricavidella [OSCURATO:PERSONA] annullano gli illeciti vantaggi fiscali dellaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc).Ad ogni modo, quanto al secondo aspetto di cui si è omessa l'esposizione, illasso temporale di verificazione degli illeciti fiscali, si evidenzia che a fronte di unarealtà imprenditoriale, quella della ditta individuale di trasporti del propostocostituita nel 1975 (cfr. all.to 1 della C.t. dei consulente della difesa prof.

Vermiglioe dott. [OSCURATO:PERSONA] in atti) cui succedeva la [OSCURATO:PERSONA] snc costituita nel 1985(cfr. all.to 3 della predetta C.t. della difesa), appare un fuor d'opera affermare che illegale rappresentante di dette imprese abbia tratto il proprio sostentamentoesistenziale da illeciti fiscali, riferiti solo a tale ultima società, che datano dall'anno2007 all'anno 2012 e quindi relativi ad un solo quinquennio della vita di un'aziendadi trasporti già operativa da oltre trent'anni nell'anno 2007.In conclusione, ricorre per le ragioni sopra enunciate l'ipotesi di motivazioneapparente ed errata applicazione della norma de quo in relazione alla reputatapericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b).

V'è solo da aggiungere che,correlativamente, dev'essere giudicato assunto in violazione di legge, per lemedesime ragioni, il supposto precitato logico giuridico di tale aspetto dellapericolosità sociale ravvisato dalla Corte.La stessa nel reputare come mafiosa l'impresa [OSCURATO:PERSONA], secondogli indizi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. a), più oltre confutati (pagg.da 66 a 73 del decreto), giunge ad assumere che gli introiti dell'anzidetta societàdebbano ritenersi il frutto del reimpiego delle attività delittuose, pag. 72, I cpv....ritenute sintomatiche della pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b), percome sopra rappresentate nella parte relativa alla misura personale.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente eviolazione dell’art. 4 lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenutasussistenza del presupposto di pericolosità qualificata derivante dall’essere FrancoDomenico indiziato del reato di intestazione fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di cui all’art. 512-bis c.p.In particolare, nel ricorso si lamenta che il provvedimento impugnato non sisarebbe confrontato con l’argomentazione difensiva secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha mantenuto la propria operatività e patrimonio aziendale, purdopo la cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria partecipazione all’interno dellaUniversal (avvenuta nell’anno 2009), di talché non sarebbe sostenibile ipotizzareche le vicende della [OSCURATO:PERSONA] dissimulassero la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di eludereprovvedimenti ablatori a carico della [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti peraltro negli anni 2011e 2014 ossia successivamente alla cessione di quote del [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2009 cuisi fa risalire l’intestazione fittizia).Quindi alcuna volontà e funzione elusiva èriferibile alle vicende della [OSCURATO:PERSONA].D’altronde, in merito all'ipotesi di pericolosità qualificata in esame il decretooggetto di ricorso osserva, in primo luogo, come l'ipotesi di intestazione fìttizia dellaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc (capo 2 della rubrica) fosse stata esclusa con la più ampiaformula assolutoria dal pronunciamento di merito del Tribunale di Palmi (capopassato in giudicato in assenza di impugnazione da parte della Procura).Di qui l'esclusione della titolarità effettiva di tale impresa in capo ad esponentidella cosca [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci. 78, cfr.capo 2) dell'addebito elevato nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]) ed il riconoscimentodella sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente non ridiscutibilein sede di prevenzione in ragione del giudicato assolutorio.Va per altro verso anche escluso che la creazione e il mantenimento in vitadella [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a consentire la prosecuzionedelle attività imprenditoriali nonostante il vincolo cautelare gravante sullaMeridional.

La società controllata – a differenza di quanto assumono i giudici dimerito - non fungeva da schermo per aggirare gli effetti del sequestro, permettendodi fatto la continuazione dell'attività attraverso una struttura formalmente diversama sostanzialmente identica in termini di controllo gestione e operatività.Senonché il sequestro di prevenzione, cui si fa riferimento, è quello dispostonell'anno 2011 nell'operazione denominata [OSCURATO:PERSONA], cui fa riferimento nel cpv.precedente a quello sopra riportato l'estensore, sequestro poi revocato nell'anno2012 (cfr. risultanze SDI a pag. 5 e 6 del decreto di I grado).Ne consegue che è contrario al predetto dato storico (la sopravvenienza delsequestro in prevenzione) assumere che la configurazione nell'anno 2009 di una sassolo formalmente ceduta ad altri titolari fosse funzionale ad aggirare gli effetti di unsequestro intervenuto solo due anni più tardi.Né l’assunto accusatorio trova riscontro in uno svuotamento del patrimoniodella [OSCURATO:PERSONA] snc (di cui il proposto avrebbe, in ipotesi, temutol'apprensione).

E’ facile rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] snc, dopo l'anzidettosequestro in prevenzione dell'anno 2011, fosse stata oggetto di sequestropreventivo penale nell'anno 2014 nell'ambito del processo [OSCURATO:PERSONA] e, ancora,nella pendenza di detto processo, a sequestro anticipato in prevenzione (Decreto n.04/2023) sfociato nel decreto di confisca del6.12.2023 (confisca confermato daldecreto oggetto del presente ricorso).Dalla relazione degli amministratori giudiziari (allegata ai motivi nuovi dimessi)si apprende, in particolare, che all'atto del sequestro dell'anno 2014 la Meridionaldisponeva di immobilizzazioni materiali, gli automezzi aziendali, pari a ben n. 31automezzi, tra trattori stradali, autovetture e rimorchi.Non appare sostenibile supporre che le vicende della [OSCURATO:PERSONA] dissimulasserola volontà del [OSCURATO:PERSONA] di eludere provvedimenti ablatori a carico della [OSCURATO:PERSONA](che, di fatto, infatti, intervennero utilmente tanto nell'anno 2011 quanto nell'anno2014).Argomento, desunto da incontrovertibili dati circostanziali, con cui l'estensoreha omesso de plano di confrontarsi incorrendo nell'esposizione di motivazioneapparente anche sotto tale ulteriore profilo.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente eviolazione dell’art. 4 lett. a), del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenutasussistenza del presupposto di pericolosità qualificata - derivante dall’essere FrancoDomenico indiziato del reato di associazione di tipo mafioso denominata‘ndrangheta di cui all’art. 416-bis c.p., segnatamente quale appartenente alla coscaPesce operante a Rosarno (RC), zone limitrofe e Milano - in relazione al giudizio dimafiosità dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] del proposto.In particolare, si lamenta che il provvedimento impugnato non si sarebbeconfrontato con plurime argomentazioni difensive volte a confutare l’asserita naturafittizia dei rapporti con le ditte riferite a [OSCURATO:PERSONA] e al cognato ComandèGiuseppe.Si contesta altresì l’affermata identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’uomocon i baffi menzionato nelle intercettazioni, l’evidenziata decisività degli apporti deicollaboratori di giustizia, l’ipotizzato coinvolgimento del ricorrente in un sofisticatosistema di riciclaggio dei proventi delle estorsioni commesse ai danni della societàCe.

Di.

Sisa.

Difetterebbe in ogni caso la prova del dirottamento alla cosca di unaparte degli introiti.L'estensore ripropone la dinamica del do ut des in ragione della quale si assumeche l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata oggetto delle attenzioni della cosca, si daindurre quest'ultimo a versamenti in favore della c.d. bacinella in primo momentoforse imposti e, in seguito, volontariamente elargiti in cambio di una protezionemafiosa che gli avrebbe consentito di ampliare la propria attività verso il [OSCURATO:PERSONA] diGioia [OSCURATO:PERSONA].La necessità di dette elargizioni avrebbe quindi indotto, attesa l'inadeguatezzadell'utile di impresa a sostenere la stessa ed il clan [OSCURATO:PERSONA], alla creazione di unarticolato sistema di evasione (pag. 56 e 57) - perpetrato attraverso f.o.i. emesseda cooperative fittizie atte a generare falsi costi, e f.o.i. emesse da padroncini (pag.69 in relazione alla mafiosità della [OSCURATO:PERSONA]), approvvigionamento di gasolio dicontrabbando (pag. 69 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]) - volto ad accrescere –illecitamente – l’utile di impresa e conseguentemente assicurare versamentiperiodici alla cosca (attestati dal riferimento ai versamenti dovuti dall' 'uomo con ibaffi' contenuto nelle intercettazioni ambientali).I versamenti in favore della cosca (III e IV cpv. di pag. 57), il finanziamentodella stessa, sarebbero avvenuti attraverso la monetizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] diassegni consegnati in pagamento di f.o.i. emessi da distributori stradali(analogamente a pag. 70 il decreto in relazione al giudizio di mafiosità dellaMeridional).I medesimi argomenti (pag. da 66 a 73) sono riproposti, nei luoghi già sopraindicati, con specifico riferimento all'impresa [OSCURATO:PERSONA] snc al fine didesignare la stessa come impresa collusa ed, anzi, quale :... architrave dell’interosistema di controllo mafioso del settore dell'autotrasporto in [OSCURATO:PERSONA],particolarmente nell'area di Rosarno e nel porto di [OSCURATO:PERSONA].Azienda reputata, pertanto, quale mero strumento nelle mani della cosca(ibidem) e quindi da confiscare.Tali indizi erano stati tutti confutati attraverso specifici motivi con cui la Corteha omesso di confrontarsi incorrendo anche sotto il profilo di pericolosità qualificatain esame in una violazione di legge sub specie di motivazione meramenteapparente (in relazione a ciascuno dei supposti elementi indiziari sopra passati inrassegna).Indi si dà conto del contenuto dei motivi che si assumono trascurati, seguendol'ordine di esposizione del decreto impugnato.In conclusione, come delucidato anche in relazione alle ipotesi di evasioneconcernenti le fatture emesse da cooperative di lavoro e quelle emesse dai cd.padroncini (comprese le ditte del [OSCURATO:PERSONA] e del Comande, come sopra chiarito), nonrisulta in alcun punto degli accertamenti svolti nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] che irelativi mezzi di pagamento, e/o, maggiori utili in tal modo illecitamente conseguiti,siano stati dirottati in favore di esponenti della cosca.3.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FrancescoCon un unico motivo i ricorrenti deducono motivazione apparente e violazionedegli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenuta sussistenzadei presupposti per disporre la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti deiterzi interessati6.Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, la difesadeduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere suscettibili di confisca trefabbricati acquistati nell’anno 2006 e la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto gliimmobili sarebbero stati acquistati con redditi leciti della [OSCURATO:PERSONA], mentre la societàsarebbe stata costituita e finanziata nel 2007 con fondi leciti derivanti dallaMeridional [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che sino al 2006 doveva ritenersi una societàperfettamente lecita e florida.D’altronde riguardo a determinati bene sono state accolte le istanze difensivecon cui si era allegata la loro riconducibilità alla capacità reddituale della ricorrente.Al contrario, le valutazioni espresse con riferimento agli altri beni formalmenteintestati alia stessa e agii altri terzi interessati convergono tutte su un dato ritenutotranciante dalia corte territoriale, ovvero quello secondo il quale sarebbero tuttibeni derivati, direttamente o indirettamente, attraverso il reimpiego di somme didenaro derivanti da attività illecita del proposto (cfr. pagg. 73 e ss. del decretoimpugnato).Proprio al fine di dimostrare la capacità patrimoniale autonoma dei terziinteressati e, soprattutto, la sostanziale oltre che formale riconducibilità agii stessidei beni loro intestati, occorre svolgere alcune considerazioni preliminari cheriguardano la posizione di costoro complessivamente considerati.Successivamente si analizzerà la specifica posizione di ciascun terzointeressato.Una prima osservazione di carattere generale attiene alla stretta correlazionetra delimitazione temporale della pericolosità qualificata del proposto e periodo diacquisto dei beni oggetto di ablazione. [OSCURATO:SOCIETA], a far data dalla nota pronuncia aSezioni Unite Spinelli del 2014, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che ladelimitazione temporale della pericolosità sociale, anche qualificata, funge daparametro di riferimento.Proprio avuto riguardo al caso di specie, preme evidenziare come la Corteterritoriale abbia ristretto l'arco temporale di manifestazione della pericolosità delproposto rispetto a quanto invece il decreto di primo grado aveva statuito sulpunto.[OSCURATO:SOCIETA], nel decreto di appello al termine della disamina dei presupposti relativialla misura personale, si legge che ''dunque a parere della Corte le significativecondotte sintomatiche di pericolosità qualificata e generica del [OSCURATO:PERSONA] si collocanonella forbice temporale 2006/2019 sulla scorta della contestazione aperta operatanel processo [OSCURATO:PERSONA] e della data della sentenza di primo grado"{cfr. pag. 57del decreto).Già questo primo elemento consente di eccepire il vizio di violazione di legge incui è incorsa la Corte di Appello con riferimento ad alcuni fabbricati acquistati daliaterza interessata [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2006.Ma vi è di più.

La Corte utilizza quale punto di riferimento temporale lacontestazione di cui al procedimento "Portofranco".

Tuttavia, la Corte non si avvededi un dato, che incide inevitabilmente sulle considerazioni in ordine agli acquistioperati dai terzi interessati.[OSCURATO:SOCIETA], proprio in relazione al procedimento "Portofranco" il proposto è statoarrestato nel 2014 con applicazione nei confronti delio stesso delia misura coercitivadelia custodia cautelare in carcere e le sue aziende poste sotto amministrazionegiudiziaria in quello stesso anno per effetto del sequestro preventivo di cognizioneche era stato disposto nell'ambito dello stesso procedimento.Pertanto, è da questo momento che cessa la pericolosità di fatto del proposto,poiché ia detenzione carceraria non solo affievolisce la pericolosità, ma nel caso dìspecie in uno alia circostanza che le aziende passino sotto la diretta gestione dellaAutorità Giudiziaria impedisce di fatto la produzione, attraverso queste ultime, diprofitti illeciti.Nel decreto impugnato si affronta semplicemente il problema generico dellaqualifica da assegnare alle somme provenienti dalia [OSCURATO:PERSONA], di cui iterzi interessati erano dipendenti, affermando sul punto che "un dato a parere dellaCorte deve essere tenuto fermo: le somme di denaro provenienti a qualsiasi titolodalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerate illecite perché provento direato e comunque proventi dell'attività di impresa definita "Impresa mafiosa"{cfr.pag. 74 del decreto impugnato).Assunto non condivisibile alla luce di quanto poco sopra considerato, oltre chedella ulteriore circostanza per cui fino ai 2006, ovvero l'anno di manifestazione dipericolosità sociale del proposto, tutti i proventi derivanti dalie imprese di Francoerano leciti e quindi avrebbero dovuto essere calcolati anche in relazione aliacapacità reddituale dei terzi interessati.[OSCURATO:SOCIETA], le imprese di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la [OSCURATO:PERSONA], nonsono imprese mafiose ab origine per stessa ammissione della corte territoriale.Ciò vuol dire che fino ai 2006, e poi di nuovo dai 2014 quando intervienel'amministrazione giudiziaria, tutti i redditi generati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono di naturaperfettamente lecita.

Tutto ciò va considerato in uno alla ulteriore circostanza percui sui terzi interessati non grava l'onere della prova, ma semplicemente un oneredi allegazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti,primo passaggio della catena dimostrativa - in punto di dimostrazione dellascissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse - spetta comunquealla pubblica accusa (Cass. Pen., Sez.

I, n. 7709dei 16.11.2023).Prova non fornita in questo caso, poiché l'unica motivazione sulla scorta dellaquale si è esteta la confisca a tutti i beni, società e conti correnti, di tutto il nucleofamiliare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è solo una presunzione di derivazione delle fontiimpiegate dal proposto e dalle sue società in quanto ritenute imprese mafiose senzaalcuna considerazione di natura "temporale" consequenziale alla delimitazionetemporale della pericolosità del proposto per come individuata dalla stessa Corteterritoriale.Delimitato così l'oggetto del ricorso, si passa ad affrontare punto per punto inrelazione ai singoli beni, con io scopo di far emergere una motivazione del tuttoapparente, in alcuni casi del tutto assente, come tale idonea ad integrare ii vizio diviolazione di legge, oltre che fondata su presupposti che esulano totalmente daquelli previsti dalia legge perché si possa disporre la confisca di prevenzione.A) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](moglie del proposto).In ordine alia specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata,oltre a quanto sopra evidenziato in termini generali, si sottolinea come la Corte diappello – come già sopra anticipato - alle pagine 73 e seguenti abbia analizzato taleposizione accogliendo parzialmente le doglianze difensive contenute nell'atto diappello e nella memoria depositata all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia, Essa ha ritenuto di confermare la disposta confisca in ordine ad alcunibeni in considerazione, da un iato delia circostanza per cui non risulterebbe provatol'acquisto con redditi autonomi sganciati dal proposto, dall'altro perché la società alei riconducibile sarebbe da considerare come promanante direttamente dallaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc (cfr.pagg.80-87dei decreto).Con riferimento specifico ai fabbricati indicati ai punti 5, 6 e7 di cui Si tratta apagina 85 dei decreto impugnato, con motivazione meramente apparente e cometale rientrante nel vizio di violazione di legge, la Corte si è limitata a valorizzare lesole circostanze che l'acquisto dei beni sia avvenuto nei 2006, ovvero proprio inconcomitanza dell'inizio del periodo di accertata pericolosità sociale del proposto eche il regime di separazione dei beni non sarebbe ''rilevante" (cfr. pagg.85 e 86 deldecreto).Inoltre, la Corte ha ritenuto che non si possa affermare che l'acquisto di quelloche è in realtà un unico fabbricato suddivido in tre sub sia avvenuto con utilizzo dirisorse lecite (cfr. pag. 86 del decreto).

Simile motivazione viola apertamente iprincipi sopra richiamati, in corretta applicazione dei quali la Corte avrebbe dovutospiegare perché la provvista accumulata fino al 2006 da parte delia [OSCURATO:PERSONA] nonfosse sufficiente a fronte delle seguenti considerazioni dei tutto pretermesse,ovvero: dal 2002 al 2006 la signora percepiva reddito da lavoro dipendente, qualedipendente appunto della [OSCURATO:PERSONA] snc, che non può essere consideratoillecito posto che fino a quel momento il proposto non è stato ritenuto pericolosoalla luce delle valutazioni svolte dalla medesima Corte di appello, ed in virtù deiprincipio di buona fede per cui andava dimostrata la consapevolezza in capo ai terzidella natura mafiosa dell’impresa; gli accertamenti condotti dall'Agenzia delleEntrate nel 2005 e nei 2006 consentono di ritenere dimostrati redditi personali dellaCananzi ben superiori a quelli considerati dai collegio.

Sul punto, sbaglia la Cortequando ritiene che gli stessi non vadano computati poiché frutto di evasione fiscale(cfr. pagg 75 e 76 del decreto).

Nell’affermare ciò la Corte non si avvede dellacircostanza per cui nella CTP depositata già nel corso del giudizio di primo grado siriportava la circostanza per cui gli accertamenti sintetici dell'Agenzia delie Entratesono definitivi, ovvero non sono stati opposti e le relative cartelle esattoriali sonostate pagate.

Circostanza, questa, fondamentale nell'ambito delle misure diprevenzione per poter affermare che quei redditi non possono ritenersi derivanti daevasione fiscale alla luce dei principio per cui l'eventuale recupero della impostaevasa - come nei nostro caso - sottrae per definizione all'evasore la frazione illecitadi redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio e, salva la dimostrazione di unreinvestimento delia quota parte di imposta evasa comunque indebitamentetrattenuta, diventa problematico sostenere che anche il residuo reddito, ovelecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta illecita disottrazione alla tassazione (cfr. Cass. Pen., Sez.

VI, n. 53003 dei 21.09.2017).[OSCURATO:SOCIETA], è chiaro come tutta una serie di meccanismi conciliativi ponganoinevitabilmente in crisi quel concetto di confusione tra patrimonio lecito edincrementi di origine illecita evocato nel decreto; li reddito agricolo prodotto dallasignora [OSCURATO:PERSONA] andava correttamente calcolato ai fini della determinazione dellasua capacità reddituale (cfr. pag. 79 del decreto).

Da un lato, il collegio sbaglianella parte in cui ritiene che il reddito agricolo prodotto dal 2000 al 2002 non vadaconteggiato perché frutto di evasione fiscale perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partitaIVA agricola. [OSCURATO:SOCIETA], se l'attività agricola viene svolta in modo saltuario e il redditoprodotto non è quello principale e non è stabile, non si ha l'obbligo di aprire partitaIVA.

Inoltre, nel calcolo offerto dal collegio, non si affronta la questione legata aicosti sostenuti che incidono evidentemente sul ricavo netto che se non eccedente lasoglia prevista dalia legge era esente da dichiarazione.

Ad ogni modo, la mancanzadi accertamenti di natura penale e l'esistenza invece di accertamenti sinteticidell'Agenzia delle Entrate proprio in relazione ad alcune di quelle annualità rispettoalle quali manca una dichiarazione IVA da adottare quale parametro di riferimento,avrebbe dovuto indurre la Corte a non ritenere che il reddito prodotto in capo allaCANANZI abbia natura lecita, essendo la stessa incorsa semplicemente in un ipotesidi infedele dichiarazione, per altro sanata, visto che gli accertamenti sono definitivie sono stati pagati.Discorso parzialmente differente va operato con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed al relativo complesso aziendale, nonché la quota dipartecipazione pari al 90% del capitale sociale.

Il collegio ha ritenuto che la societàin esame vada sottoposta a confisca poiché creata per derivazione dallaMeridional [OSCURATO:PERSONA], precisando che ''dalla documentazione in atti e dalleosservazioni della G.d.F, non smentite da allegazioni difensive, emerge che trattasidi società promanante dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la provvista per iIversamento del capitale sociale di € 100.000 deliberato sottoscritto nell'attocostitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché finanziamenti per € 105.200 sono stati prelevatidirettamente dal conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è dunque evidenteche trattasi di società realizzata con compendi derivanti da un'impresa mafiosaquale è la [OSCURATO:PERSONA] trasporti s.n.c. per come sopra specificato e come tale daconfiscare'' (cfr. pag. 87 del decreto).Tuttavia, il ragionamento svolto non tiene in minima considerazione lacircostanza sopra richiamata per cui la [OSCURATO:PERSONA], per come pacificamente emersonel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" che costituisce la piattaforma probatoria dellapresente misura di prevenzione, non è impresa mafiosa ab origine.

Al contrario, èuna società florida e perfettamente lecita fino al 2006, ovvero fino a quando nonsarebbe intervenuto quel fenomeno di inquinamento mafioso analizzato nella primaparte del decreto che porta a definirla come "il bancomat della cosca [OSCURATO:PERSONA]".Logica deduzione che deve farsi discendere da questa circostanza è che almenofino alla prima metà del 2006 la [OSCURATO:PERSONA] abbia prodotto utili di naturaperfettamente lecita.

Per cui, ad aprile 2007 non si può sostenere che queiduecentomila euro liquidati dalla società alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale finanziamentosoci - e transitati direttamente alla PC Immobiliare - non trovi la propriagiustificazione in una provvista perfettamente lecita, poiché accumulata in un arcotemporale pregresso.

Se il principio base che attiene il denaro è quello della suaconfusione in quanto bene fungibile, come può sostenersi che quella somma datadalla società alla [OSCURATO:PERSONA] (in realtà la cifra complessivamente considerata neldecreto è transitata dal conto della [OSCURATO:PERSONA] a quello della PC Immobiliaredirettamente, ma il punto della questione non cambia) non sia stata prelevataaccumulate negli anni e di cui si dà conto negli atti prodotti nella CTP.Non solo, il ragionamento qui sostenuto trova conferma nella circostanza percui è la stessa GdF a sostenere che nel 2007 la società avesse registrato unaperdita di esercizio, per cui appare chiaro che la somma erogata dalla Meridionalnon possa essere considerata quale provento di eventuali illeciti commessi dalaccumulate in precedenza, in un arco temporale in cui il proposto non erapericoloso e l'impresa non era mafiosa.Tutte queste considerazioni, lungi dal voler rappresentare un tentativo perindurre la Corte ad una non consentita rivalutazione nel merito, servono in realtàsolo a far comprendere come il ragionamento svolto dal Collegio appaia altamenteviziato sia perché non sono stati correttamente applicati i principi che presiedono laconfisca di prevenzione nei confronti dei terzi interessati, sia perché la motivazioneè in realtà solo apparente (e su alcuni aspetti del tutto assente).B) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto).La Corte ha ritenuto di confermare la confisca già disposta con il decreto diprimo grado su tutti i beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto per cui tutto il suo patrimonio deriverebbe da quello del proposto (cfr.pagg. 87-91 del decreto).

Tuttavia, al netto delle considerazioni già svolte rispettoalla FC Immobiliare di cui detiene il ricorrente detiene il 10%, si sottolinea comeappare perlomeno illogico che la Corte evidenzi come fino al 2010 non risultinodichiarazioni dei redditi presentati dal [OSCURATO:PERSONA], laddove lo stesso è diventatomaggiorenne proprio nel gennaio 2018.

Oltre ciò, che comunque rappresenta già unindice del ragionamento svolto dalla Corte poco attento ai dati concreti econcentrato invece sul mettere in risalto elementi conducenti rispetto allaconclusione cui il collegio voleva arrivare, occorre sottolineare un dato: FRANCOSalvatore ha sempre svolto attività lavorativa quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] chedal 2014, quindi pochi anni dopo l'inizio del periodo di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], è statasotto amministrazione giudiziaria.

Ciò gli ha consentito di accumulare redditi (leciti)da reinvestire nel proprio personale portafoglio obbligazionario, che a sua voltaproduce interessi annuali.Tale dato non trova smentita in alcun atto richiamato dalla Corte territoriale.Al contrario, risulta assolto l'onere di allegazione del terzo nella misura in cuinella CTP depositata in atti risulta chiaramente come [OSCURATO:PERSONA] Saivatore nel periodoche va dal 2010 al 2021 abbia accumulato redditi per ben 442.260,00€.

Cifra checopre ampiamente la provvista presente sui conti correnti a lui intestati e il suopersonale portafoglio obbligazionario.C) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto).Ragionamento del tutto simile vale per il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che comecorrettamente riportato nelle tabelle ha iniziato a lavorare a 25 anni, ovvero nel2017 (cfr. pagg. 89-90 del decreto), in un periodo in cui il padre era già statoarrestato (dai 2014) e le imprese di quest'ultimo erano già sotto amministrazionegiudiziaria da diversi anni.Dalia tabella inserita nella CTP in atti, risulta che nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] Francescoavesse accumulato una somma pari a 372.556,00 €.Le operazioni sospette di cui a pagina 90 del decreto servono alia Corte pergiustificare l'apprensione dell'intero patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], senza peròchiarire: perché una cifra prelevata nel 2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] sul conto correnteintestato a lei e al marito e non sottoposto a sequestro, e data in parte ai propriofiglio, costituirebbe di per sé una posta illecita o il reimpiego di denaro illecitamenteprodotto; che collegamento c'è tra questa somma di denaro ed una cifra di granlunga superiore che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] investe in titoli e nell'apertura di una nuovasocietà nel 2021, quindi ben cinque anni dopo, quando in quel momento luipossedeva già oltre 300.00,00 €; perché il reddito da lavoro dipendente da luiprodotto e poi reinvestito abbia natura illecita.

Trattasi di interrogativi del tuttoignorati dalla Corte territoriale che non ha ritenuto di dover spiegareconcretamente, dati economici alla mano, perché effettivamente il patrimoniodetenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] debba intendersi derivato direttamente daiproposto e abbia natura intrinsecamente illecita, vista anche la produzione deliaCTP, di diverse note offerte in controdeduzione rispetto a quelle della GdF e delladocumentazione a quelle allegata.D) Considerazioni comuni alla posizione dei due figli del proposto.Nella parte conclusiva del decreto si precisa che "è evidente che attraversodette operazioni si è operato iI trasferimento di somme di denaro dalle societàriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] a quelle intestate ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Seppur vero che si tratta di operazioni che si collocano temporalmente al di fuoridel perimetro di pericolosità, il breve scarto temporale di soli due anni unitamenteal rilevante importo delle operazioni non compatibile con i redditi da lavoroconseguiti dai due terzi, rende assolutamente implausiblle l’origine lecita delleprovviste"(cfr. pag. 90 del decreto).Ed ancora si legge "si vuole cioè dire che nel caso in esame si tratta dirapporti finanziari/bancari la cui titolarità è in capo al figli del proposto, entrambiconviventi; che trattasi di rapporti che sebbene costituiti al di fuori del perimetro dipericolosità, traggono origine da passaggi di somme di denaro acquisite nel periododi manifesta pericolosità dei [OSCURATO:PERSONA]; che non vi è alcuna prova di origine lecita delleprovviste che appaiono incompatibili ed inconciliabili con i redditi da lavoro (unici) dicui potevano godere i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 91del decreto).

Il ragionamento seguito dalla Corte è chiaro e, tuttavia, la stessa nonha offerto alcuna motivazione a fronte di tutta una serie di questioni sollevate dalladifesa e segnatamente: [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato nel 2014 e detenutoininterrottamente fino al 2018 e le aziende a lui riconducibili sono state poste a fardata dal 2014 sotto amministrazione giudiziaria, potendo dunque escludersi che daquesto momento i proventi di tali imprese possano essere qualificati come illeciti.Da ciò consegue che tutto il reddito accumulato a partire dal 2014 ha natura lecita.La pericolosità sociale del proposto viene fatta iniziare dalla Corte nel 2006, fino aquel momento tutto quanto prodotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue imprese hanatura lecita e l'accumulo di quelle risorse si intende quale accumulo dell'interonucleo familiare.

Sotto questo profilo è sufficiente ricordare come alla CTP prodottain primo grado risulta allegato l'estratto conto del conto personale di FrancoDomenico che alla data del 31.12.2005 riportava saldo attivo pari a 365.949.01 €.Cifra cui occorre aggiungere gli utili sino a quel momento prodotti dalle imprese,anch'essi piuttosto considerevoli.

Con ciò volendo significare come l'intero nucleofamiliare avesse una cospicua provvista di natura lecita cui attingere per aprireconti corrente e operare investimenti finanziari che a loro volta hanno generato utilie interessi.L'apertura di alcune società da parte dei figli del proposto nel 2021 noninterviene a solo due anni dalla cessazione delia pericolosità, bensì a distanza diben sette anni dall'arresto del padre, con uno iato temporale che la Corte hatotalmente omesso di valutare.La provvista lecita accumulata dai due fratelli nel periodo che va dal 2010 al2021, derivante dalla propria personale attività da lavoro dipendente ammonta aoltre 800.00,00 €.

Cifra che, anche detratti tutti gli esborsi per operare gliinvestimenti finanziari indicati nel decreto e aprire le società che la Corte ha intesosottoporre a confisca, ammonta nel 2021 a complessivi 97.028,50 €.Tutto ciò conduce inevitabilmente a ritenere più che coperti gli esborsi sostenutidai due fratelli nel corso degli anni, con la ovvia conseguenza che anche sottoquesto profilo il decreto appare intrinsecamente affetto da vizio di violazione dilegge.4.

I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, in udienzanon partecipata, sicché le parti hanno interloquito per iscritto – le difese attraversomemorie varie con rispettivi allegati – e rassegnato, sempre per iscritto, leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Inammissibili sono i tre motivi di ricorso proposti – e relative integrazionicontenute nelle memorie ed atti aggiuntivi - che intersecandosi tra loro verrannotrattati unitariamente, basandosi, in buona sostanza, su argomenti analoghi ocomunque contigui.2.1.Si deve innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure diprevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge.

Neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono esclusi dal novero deivizi deducibili in sede di legittimità quelli previsti dall'art. 606, lett. e) c.p.p.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudiced'appello, il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, che non puòessere però evocato strumentalmente al fine di dedurre la sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice ocomunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (ex multis, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA] ealtri, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n.6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).È altresì noto che la motivazione del tutto mancante oppure apparente èravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o siavvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciòsostanzialmente inesistente.In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando ilgiudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire allaconclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generichenon pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata nonrisponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momentiesplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Nel caso di specie, sebbene il ricorso sia stato formalmente proposto perviolazione di legge, deducendo l’apparenza della motivazione in relazione alleipotesi della pericolosità generica e qualificata e la erronea applicazione deirispettivi presupposti, anche in relazione al giudizio di mafiosità della [OSCURATO:SOCIETA]., esso in realtà investe motivi concernenti la motivazione delprovvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionaletale da integrare la motivazione inesistente o apparente, attesi il tenore el'ampiezza delle argomentazioni svolte ne provvedimento impugnato rese dallaCorte territoriale nel rispetto dei principi affermati da questa Corte in materia.2.2.La necessità di una verifica rigorosa e tassativizzante dei presupposti diapplicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali costituisce ormaida tempo un dato acquisito nella giurisprudenza di codesta Corte di legittimità.Nel caso in esame, il giudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs.cit., e qualificata ex art. 4 lett. c) d.lgs. cit., è stato condotto alla stregua degli esitiricavati dalle emergenze processuali confluite nel procedimento penale cd.

Portosentenza di condanna in relazione alla maggior parte dei reati ascritti, aventi naturaspiccatamente lucro-genetica.

La nutrita elencazione delle condanne riportate dalcommettere reati via via sempre più significativi, ma è certamente dagli esiti delprocedimento n. 861/12 [OSCURATO:PERSONA] convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]"che sono stati tratti gli elementi sintomatici della pericolosità dello stesso.

Invero,se si ha riguardo ai presupposti di fatto su cui si è fondato il giudizio di pericolosità,se ne ricava che l'attività delittuosa del proposto è per la gran parte consistita nellacommissione di delitti lucro-genetici, che ha interessato un significativo arcotemporale del suo stile di vita (protrattosi fino all’ultima carcerazione), costituendola componente preponderante del proprio reddito.In data 2.10.2014 [OSCURATO:PERSONA] veniva raggiunto da OCC "qualeappartenente all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operante sulterritorio di [OSCURATO:PERSONA] e provincia oltre che sul territorio nazionale ed esterocostituita da decine di locali articolate in tre mandamenti e con organo di verticedenominato "Provincia", segnatamente quale appartenente alla cosca Pesceoperante a Rosamo (RC), zone limitrofe e Milano, a loro volta inserite nel territoriocompreso nella fascia tirrenica della provincia reggina, contribuendo allarealizzazione degli scopi del sodalizio, attraverso la forza di intimidazionepromanante dal vincolo associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamentoed omertà che ne derivavano, con la commissione di delitti contro il patrimonio egrazie anche alla disponibilità di armi.In particolare, si ascriveva al [OSCURATO:PERSONA] di avere svolto il ruolo di intestatariofittizio o, comunque, di intermediario nell'attività di intestazione fittizia di beni eTrasporti s.n.c. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e, inparticolare, per avere avuto il ruolo di riciclatore di capitali illeciti del gruppocriminale, mediante la emissione di assegni formalmente giustificati comepagamento di fatture, in realtà relative a operazioni inesistenti.

Il percorsodescrittivo e argomentativo degli elementi posti a fondamento dell'ordinanzacautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è sviluppato sull'esito delleindagini degli organi di polizia della Guardia di Finanza.L'impianto accusatorio, recepito dal GIP nell'o.c.c., è stato sostanzialmenteintegralmente confermato dal Tribunale di Palmi che con sentenza n. 1364/2019 del28.11.2019 ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritti ai capi 1),5), 23), 36) (in esso assorbiti i capi 7, 9, 16, 40, 41, 43), 37) (in esso assorbiti icapi 13, 20, 26, 28, 32, 34, 35, 73, 75, 77, 79 e 81) e 96) e lo ha condannato,ritenuta la continuazione tra i reati medesimi e riconosciuta la recidiva, alla pena dianni 10 e mesi 7 di reclusione commessi a partire almeno dall’anno 2007, 2006.Il Tribunale della prevenzione, in sede di doverosa autonoma valutazione,riportava ampi stralci della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in sede di meritoal fine di meglio comprendere l'ipotesi accusatoria avvalorata dalle risultanzeprocessuali, alcuni dei quali vengono riprodotti nel provvedimento impugnato.Questo, in particolare, riprendendo quanto riportato nella sentenza dicondanna, ha dato atto che “l’istruttoria ha provato la responsabilità penale didelitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p., non vi è dubbio per tutto quanto sopraricostruito che i predetti imputati abbiano apportato un contributo essenziale almantenimento ed al rafforzamento del sodalizio criminale '[OSCURATO:PERSONA]'; anzi si può direche fornire le risorse economiche costituisce il contributo causale per eccellenza; ilsodalizio si finanzia, i suoi membri ne traggono guadagno e, con essi, gli stessiimprenditori 'di riferimento' [OSCURATO:PERSONA] lo ha fatto, in tale qualità, nel campodel trasporti, settore dove aveva acquisito nel corso degli anni una notorietà che,con molta probabilità, gli aveva attirato le attenzioni del clan; di qui la necessità,forse inizialmente imposta poi condivisa, di versare parte dei guadagni alla cd.bacinella, ben sapendo che la 'sponsorizzazione' della 'famiglia' egemone sulterritorio dove operava gli avrebbe consentito non solo di proseguire indisturbatonell'attività, ma soprattutto ampliare il raggio di intervento a centri di interessemaggiori come il porto di [OSCURATO:PERSONA].

Ovviamente, seppur ben gestita, l'attività dimovimentazione merci su gomma se condotta secondo legge non poteva fornirerisorse per tutti (cioè all'imprenditore e al clan), per cui erano stati creati varisistemi di frode del fisco, onde ottimizzare i guadagni.

Viene in rilievo il sistemadelle cooperative create ad arte per contabilizzare costi e ridurre l'imponibile, dellefalse fatture emesse da subvettori (ed. padroncini) e dell'approvvigionamento digasolio di contrabbando a prezzi ridotti rispetto a quello di provenienza legale.Aumentati in tal modo gli introiti, dai colloqui carcerari intrattenuti tra i vertici delsodalizio criminale, era dato apprendere, semmai ce ne fosse stato bisogno,dell'interesse per i versamenti cui l'uomo con i baffi era tenuto.Elargizione che avveniva attraverso il complesso meccanismo (complessoperché di difficile accertamento) del cambio assegni cui si prestavano i titolari deidistributori di carburante amici, questi emettevano fatture a favore, nel caso inesame, della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per presunte forniture di carburante;riceveva in pagamento un assegno poi monetizzato, ed il cui denaro in contanti,mafiosa.Indi la Corte di merito prosegue la disamina, spiegando che la sentenzaricostruisce, con un impianto argomentativo ampio e logicamente coerente,l'evoluzione delle indagini che hanno riguardato la cosca [OSCURATO:PERSONA], una dellearticolazioni più radicate e strutturate della 'ndrangheta operante nella Piana diGioia [OSCURATO:PERSONA].Al centro dell'analisi giudiziaria si colloca il settore strategico dei trasporti edella logistica portuale, da sempre terreno privilegiato per l'espansione della coscaPesce.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevaintrapreso la scelta collaborativa già nel 2007, hanno offerto – si evidenzia nelprovvedimento impugnato - un primo quadro rivelatore.

Egli ha descritto gliinteressi consolidati della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel comparto dei trasporti, indicando inparticolare le imprese formalmente intestate ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA] - nonché ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - comerealtà imprenditoriali che, dietro un'apparenza di legittimità, erano di fattoriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e funzionali agli scopi criminali della cosca.Secondo il collaboratore, tali imprese non solo garantivano un controlloeconomico sul porto di [OSCURATO:PERSONA], ma venivano sistematicamente impiegate ancheper il trasporto di ingenti quantitativi di droga destinati ad alimentare i circuitiilleciti gestiti dal sodalizio.Le indagini bancarie, le intercettazioni telefoniche e ambientali, letestimonianze di soci e rappresentanti di diverse società, nonché le dichiarazioni dialtri collaboratori di giustizia, hanno confermato in modo convergente l'infiltrazionecapillare della cosca nel tessuto economico della Piana di [OSCURATO:PERSONA].L'organizzazione esercitava un controllo pressoché totalizzante sulle attivitàeconomiche legate al porto, ottenendo risorse finanziarie ingenti e predisponendosofisticati meccanismi di riciclaggio dei proventi illeciti, anche grazie alla complicitàdi soggetti difficilmente individuabili.Come emblematica, in tale contesto, viene riportata la vicenda dellaMeridional [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., formalmente intestata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma di fattosostenuta finanziariamente con fondi della cosca [OSCURATO:PERSONA].

I proventi dell'impresavenivano sistematicamente riscossi da affiliati o soggetti di fiducia del clan - tra cuia riversarli nel circuito economico della cosca.

Al riguardo la Corte di meritorappresenta che il decreto di primo grado, mutuando dalla sentenza, mette inevidenza come i flussi finanziari della società fossero abilmente mascheratipagamenti che in realtà servivano a fornire liquidità immediata al sodalizio.Accanto alla [OSCURATO:PERSONA], le indagini hanno individuato altre strutturesocietarie create con finalità analoghe. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., puravendo sede coincidente con la [OSCURATO:PERSONA] e priva di una propria strutturaoperativa, riceveva formalmente incarichi di trasporto, costituendo un ulterioreschermo fittizio.

Ancora più sofisticato era il sistema delle cooperative di lavoro,costituite come mere "scatole vuote": tali entità emettevano fatture per servizi maiprestati, consentendo alle imprese della cosca di contabilizzare costi fittizi, ottenereindebiti crediti IVA ed evadere il fisco.La stessa logistica aziendale era piegata alle esigenze criminali.

Il carburantestoccato presso la [OSCURATO:PERSONA] serviva non solo per i mezzi della società,ma anche per rifornire i veicoli di altre imprese legate alla cosca e persino quelliformalmente locati alle cooperative fittizie, che in realtà rimanevano nella pienadisponibilità della [OSCURATO:PERSONA].Le risultanze investigative hanno inoltre documentato un sistematico utilizzodelle imprese dei [OSCURATO:PERSONA] per il traffico di droga.

Diversi episodi, confermati daarresti e condanne definitive, attestano il ruolo logistico delle società di trasporto: il18 maggio 2007, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - cognato di [OSCURATO:PERSONA] edipendente di un'impresa familiare - trovato in possesso di oltre un chilogrammo dicocaina ed eroina a bordo di un veicolo aziendale; l'8 maggio 2009, l'arresto diVenturini Roberto, sorpreso a trasportare oltre 5 kg di cocaina su un autoarticolatodella società [OSCURATO:SOCIETA]., collegata ai [OSCURATO:PERSONA]; il 20 luglio 2011, l'arresto diGangeri Rinaldo, poi condannato in primo grado per traffico internazionale distupefacenti, in relazione allo sdoganamento di container contenenti droga;circostanza significativa anche perché la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui Gangeir eraamministratore, risultava riconducibile alla moglie di [OSCURATO:PERSONA].Parallelamente, il provvedimento impugnato, tramite le risultanze dellasentenza, evidenzia il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in attività dicontrabbando di merce contraffatta, condotte per mezzo della MediterraneanContainer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (M.C.S.).

La società, incaricata del trasporto dei container,anticipava somme per i diritti doganali, che venivano poi riaddebitate ai clientiinsieme alle spese di trasporto.

In diversi casi di importazioni dalla Cina, leoperazioni risultavano finalizzate a eludere i dazi doganali, con contatti diretti traLe intercettazioni telefoniche e ambientali hanno ulteriormente confermato ilruolo di [OSCURATO:PERSONA] come uomo di fiducia della cosca.

Numerosi dialoghiintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - individuato come fiduciario della famigliaPesce - hanno rivelato non solo la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a eseguire direttiveoperative, ma anche la sua partecipazione a operazioni di movimentazione didenaro e di gestione di lavori nella zona portuale.

In più occasioni [OSCURATO:PERSONA] haespresso a [OSCURATO:PERSONA] le proprie preoccupazioni per le indagini in corso, manifestandoconsapevolezza del rischio penale connesso alle attività di contrabbando.La documentazione extracontabile rinvenuta presso la [OSCURATO:PERSONA],insieme ai colloqui in carcere intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali,conferma l'esistenza di rapporti gerarchici: [OSCURATO:PERSONA] appare in posizione subordinatarispetto a [OSCURATO:PERSONA], dal quale riceveva direttive e al quale era tenuto a consegnaresomme di denaro provenienti dai proventi delle attività societarie.Dalla complessiva ricostruzione – osserva la Corte di merito - emergel'immagine di un sistema criminale integrato, nel quale il porto di [OSCURATO:PERSONA] il crocevia strategico per traffici di stupefacenti, contrabbando eoperazioni di riciclaggio, e come in questo scenario, [OSCURATO:PERSONA] sì configuracome intestatario fittizio, intermediario finanziario e operatore logistico della coscaPesce, capace di utilizzare strutture societarie apparentemente legittime pergarantire al sodalizio flussi costanti di denaro e la possibilità di occultare oreimpiegare i proventi illeciti, contribuendo così alla forza economica e allalongevità dell'associazione mafiosa.Indi, si conclude nel provvedimento impugnato che, alla luce delle risultanzedel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] possa formularsi il già anticipato giudizio di"pericolosità qualificata" e "generica" di [OSCURATO:PERSONA] vieppiù aggravato dallasua biografia giudiziaria da cui si evince che il proposto si è reso abitualmenteautore di delitti, ivi compresa l'evasione fiscale, da cui ha tratto un profitto che –per quanto emerso - ha costituito l'ammontare prevalente del suo reddito.Il giudizio di pericolosità sociale, svolto sul duplice fronte, pertanto, siammanta di indici di disvalore che, facendo leva su condotte di reato, sono tutt'altroche indefiniti e perfettamente continenti al tipo criminologico per come assentitodalla stessa giurisprudenza costituzionale.D’altra parte, è costante nella giurisprudenza della Corte di legittimità –secondo quanto riporta anche la recente sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] -l'affermazione secondo cui tra il procedimento di prevenzione e il processo penalesussistono profonde differenze funzionali e strutturali: nel primo si giudicanocondotte complessive, ma significative della pericolosità sociale, mentre nelsecondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità.

Laontologica diversità spiega, allora, la reciproca autonomia dei due processi e il fattoche nel procedimento di prevenzione il giudice è legittimato a servirsi di elementiprobatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusionealla quale si è pervenuti in tale sede, facendosi carico di individuare le circostanzedi fatto rilevanti e ivi accertate per rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione(così da ultimo, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025,[OSCURATO:PERSONA]. 288300 – 01, che richiama tra le tante Sez. 1, n. 5786 del21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 - 01; Sez. 1, n. 5522 del03/11/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203027 - 01).

Per tale ragione è possibile che il giudicedella prevenzione – osservano le Sezioni Unite – “prenda atto dell'esistenza di ungiudicato penale, relativo ad un "fatto" coincidente con una fattispecie delittuosa eper cui sia intervenuta una condanna passata in giudicato: in tal caso, infatti, gli"elementi di fatto" sono direttamente evincibili dalla sentenza che ha riconosciuto laloro conformità alla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna.Nondimeno, è altresì possibile che l'accertamento "pieno" del fatto venga – in sededi prevenzione - desunto da una pronuncia che, in sede penale, abbia tuttaviadovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato.

In tale direzioneconducono le norme di cui agli artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen. e, in termini piùtenore della quale il giudice della prevenzione può utilizzare le risultanze di unprocedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per ricavare ericostruire gli "elementi di fatto" su cui fondare la diagnosi di pericolosità genericaex art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011”.

Proseguono le Sezioni Unite:” [l]'autonomia delgiudizio penale, relativo alle medesime evidenze in fatto, si sostanzia, del resto,anche in termini di indipendenza del relativo esito, sia questo pregresso o paralleloal procedimento di prevenzione.

In tale ipotesi, quindi, anche l'eventuale giudizio diassoluzione, per la diversa "grammatica probatoria" che connota l'accertamento diprevenzione, diretto a verificare la pericolosità del proposto, finisce per nonostacolare l'applicazione della misura di prevenzione, sempre che il fattoconsiderato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella suaontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022,Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862;Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908 - 01; Sez. 6, n. 4668 del08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417 - 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000,Mannone, Rv. 216054 - 01)”.Ovviamente poiché l'art. 1, lett. b), d.lgs. cit. richiede che l'accertamentodelle pregresse condotte delittuose ai fini della valutazione della pericolositàgenerica – ma il discorso nella sostanza non muta per la pericolosità qualificata -avvenga sulla base di «elementi di fatto», ciò che rimane saldo è che il giudice dellaprevenzione non può basare il suo accertamento su meri sospetti ed indizi, ma ètenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, tali essendoanche quelli deducibili non solo da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, maanche da atti di indagine (così, sempre in motivazione, Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], checita tra l’altro Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 - 01).A tali principi di diritto si sono correttamente attenuti i giudici dellaprevenzione nel caso di specie.

Il quadro probatorio in atti, diffusamente richiamatonei suoi esiti dal Tribunale prima, e dalla Corte di appello poi, lungi dal fondarsi suelementi tratti da esiti assolutori, comprova una pluralità di delitti contro ilpatrimonio e con finalità lucrativa commessi nell'ampio arco temporale indicato,compreso, quanto meno, tra il 2006 e il 2019, essendosi dato risalto, oltreall'analitica enunciazione dei plurimi elementi emersi a carico del proposto,all'evoluzione dell'attività criminosa posta in essere dal ricorrente, accentuata econsolidatasi nel tempo, per come successivamente avvalorato anche dall'ordinanzadi custodia cautelare al medesimo applicata nel 2014, e poi dalla stessa sentenza dicondanna del 2019.In tale ambito, la natura ed il significativo numero di delitti riconducibili alproposto danno complessivamente conto dell'abitualità al reato e costituisconoindici logicamente rivelatori della produzione di illecito profitto se letti alla lucedell'ulteriore dato costituito dall'assenza di adeguate lecite fonti di reddito.Per la configurabilità della pericolosità generica – che nel caso in esame siaggiunge a quella qualificata – come si precisa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] – “non sirichiede che l'analisi si spinga al punto da formulare, per ciascuna fattispeciecriminosa a sfondo patrimoniale una specifica verifica dell'effettivo risultatoeconomico conseguito dall'autore del reato.

Una tale indagine compete, infatti, algiudice del merito e non a quello della prevenzione.

Ciò che si richiede, oltreall'abitualità della condotta illecita, è la capacità dei delitti commessi di produrrereddito illecito”, requisito certamente configurabile - nel caso di specie - in presenzadei plurimi delitti contro il patrimonio evidenziati nel provvedimento impugnato.“Occorre, insomma – prosegue la sentenza [OSCURATO:PERSONA] - che quei delitti siprestino, anche in ragione della sproporzione tra disponibilità acquisite nell'arcotemporale corrispondente alla suddetta pericolosità e l'assenza di adeguate fontilecite di reddito, ad assumere idonea valenza di indicatori della possibilità diiscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dallalegge, posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione edestinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "noncolpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto"pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per comericostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore"della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine socialecostituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precisedisposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità» (Sez. 1,n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 01).Diversamente argomentando[...], si finirebbe per sovrapporre la misura di prevenzione patrimoniale dellaconfisca all'omonima misura di sicurezza di cui all'art. 240 cod. pen. che è prevista- tra le altre ipotesi - per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato, cosìrendendo superfluo l'istituto oggi disciplinato dal d.lgs. n. 159 del 2011,quantomeno con riferimento all'ipotesi qui in discorso della pericolosità socialegenerica di cui alla lett. b) dell'art. 1”.Ebbene, a fronte della ricostruzione sopra indicata, nel ricorso in scrutinio, silamenta che il provvedimento impugnato non avrebbe precisato l’ammontare deiproventi illeciti conseguiti negli anni dal proposto ed il loro periodo di realizzazione,laddove la Corte di Appello, facendo buon governo dei principi affermati da questaCorte in materia di misure di prevenzione, ha confermato, con motivazioneesauriente e scevra da vizi logici e di valutazione, le approfondite verificheeffettuate in concreto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’esistenza diplurimi elementi conoscitivi idonei a fondare il giudizio di pericolosità sociale delproposto, correttamente iscritto nelle categorie di pericolosità generica e qualificatadi cui al d.lgs. n. 159/2011.

Trattasi, come già sopra detto, delle significativeevidenze probatorie poste a fondamento della sentenza n. 1364/2019 del28.11.2019 con la quale – come già esposto - il Tribunale di Palmi ha condannatocolpevole non solo di una serie di reati in materia di evasioni fiscali e finanziarie, maanche di intestazioni fittizie (limitatamente al capo n. 5), (essendo stato assolto dalsolo reato di intestazione fittizia della soc. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dai giudicidella cognizione, non società schermata dal [OSCURATO:PERSONA] e in realtà nella disponibilitàdella famiglia [OSCURATO:PERSONA], bensì società del [OSCURATO:PERSONA] il quale si prestava “ad una spontaneaelargizione di somme di denaro" ben consapevole di essere sponsorizzato dalsodalizio che gli avrebbe garantito nuove commesse e/o nuove utilità), ma anchedel reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta,commessi a partire almeno dall’anno 2006-2007 (ai quali si sono aggiunte ulteriorifattispecie lucro-genetiche quali ad esempio il riciclaggio, il contrabbando di gasolio,comunque citate, alla stregua degli elementi emersi, nell’ambito della complessivaricostruzione svolta dai giudici di merito); fattispecie ritenute tutte idonee, nel lorocomplesso, a produrre reddito in misura consistente.La suindicata doglianza difensiva è quindi manifestamente infondata, avendoi giudici di appello anche precisato di avere considerato l’anno 2006 quale dies aquo cui ancorare la valutazione di pericolosità, in coerenza con l’epoca diconsumazione dei gravi reati ipotizzati a carico del proposto, la cui consumazione –in particolare per quello associativo – si è protratta quanto meno sino alla pronunciadi primo grado.Inoltre, nel decreto impugnato vi è un esplicito riferimento all’ingenteammontare dei proventi illeciti conseguiti dal proposto per mezzo delle attivitàillecite poste in essere, per le quali è intervenuta condanna, consideratosignificativo anche in relazione ad una accertata sperequazione pari allaconsiderevole somma di euro -736.265,61.2.3.

Anche con riferimento al tipo di mafiosità che ha investito la [OSCURATO:SOCIETA], il provvedimento impugnato si è speso in una motivazione non affattoapparente.Innanzitutto, la Corte di appello riporta che " [...] è quanto, del resto, riferivain dibattimento [OSCURATO:PERSONA] e gli altri collaboratori di giustizia: dietro FrancoDomenico ci sono i [OSCURATO:PERSONA].

Ciò non significa, almeno il tribunale non lo intende così,che l'imputato fosse un mero prestanome eterodiretto nella sua attività, ma unimprenditore appoggiato/sostenuto/garantito dal sodalizio cui doveva gran parte deiguadagni.

Ciò spiega anche la necessità di ricorrere costantemente a sistemi difrode del fisco, ovvero ottimizzare i guadagni avendo molte bocche da sfamare.

Sesi conviene con tale ricostruzione, allora appare sin troppo evidente, dalleintercettazioni e dalle indagini condotte dalla guardia di finanza, come la [OSCURATO:SOCIETA] fosse il 'bancomat' del sodalizio e fosse da questo garantita in caso dinecessità per “problematiche ambientali*.

Attraverso l'uomo di fiducia SibioDomenico (che talvolta si avvaleva del cognato [OSCURATO:PERSONA]), vero e proprioalter ego di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli affari della famiglia, fungeva dapadroncino cui affidare le commesse di trasporti cui seguivano pagamenti previaesibizione delle fatture.

Ebbene tali trasporti erano fittizi.

In definitiva, che non sitrattasse di intestazione fittizia ma di società 'sponsorizzata' in cambio di denarospontaneamente versato emerge dai seguenti elementi: dalle richieste di notiziacirca lo stato dei pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] rivolte da [OSCURATO:PERSONA] fratello [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei colloqui in carcere sopra già emarginati; dagli esitidella verifica fiscale eseguita presso l'azienda in questione da parte della guardia difinanza di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso come i rapporti con la ditta individualeSibio [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto fittizi e che le operazioni erano contabilizzatestrumentalmente al fine di consentire al predetto di disporre di denaro contante;dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; dal contenuto delle comunicazionicaptate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che lo stesso prelevavasomme dalla cassa della società di trasporti; dalle deposizioni dei testi a discarico(in particolare i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] snc) che negli anni si eranointerfacciati sempre con [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, tirando le fila ed analizzando iprincipali argomenti difensivi, si deve subito sgombrare il campo dal dubbiosull'effettivo esercizio da parte dell'imputato dell'impresa di trasporti: FrancoDomenico era un imprenditore.

Ed era un imprenditore bravo ed affermato e,proprio per tali caratteristiche, aveva attirato le attenzioni del sodalizio mafioso cheappoggiandolo aveva raggiunto un duplice obiettivo: avere un riferimento nelmercato dei trasporti su gomma avvalendosi della professionalità indiscussa deifratelli [OSCURATO:PERSONA]; ottenere lauti introiti attraverso un sistema di ardua individuazione,ovvero quelle delle fatture che giustificassero movimentazioni di denaro”.Pur riconoscendo la sussistenza, in capo al proposto, di risorse lecite – siprecisa nel provvedimento impugnato - si rinviene “una inestricabile confusione,venutasi a creare tra risorse lecite ed illecite, in considerazione del numero assaielevato di ipotesi delittuose che hanno comportato entrate illecite parte delle qualisono servite a foraggiare le casse della "cosca [OSCURATO:PERSONA]" e parte a consentire la vitastessa della società e la sua operatività sul mercato.

Nella specie, si ritiene che lagestione della società è stata, fortemente, caratterizzata dalla condotta delproposto, ovvero l'attività di impresa non sarebbe sorta, o più precisamente non sisarebbe sviluppata in quel modo, se non fosse stata pesantemente condizionata dalpotere e dall'intervento del soggetto pericoloso; ne consegue che la vitadell'impresa è stata concretamente agevolata dall'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA] e lastessa deve essere per l'oggettiva pericolosità di mantenere il bene nelladisponibilità di chi è risultato appartenere ad una delle categorie soggettive dipericolosità”.Va ricordato che l'art. 24 d. lgs. n. 159/2011, art. 24, comma 1 tiene bendistinte le due situazioni nelle quali può procedersi alla confisca: a) quella nellaquale "risulti" che il soggetto interessato (anche per interposta persona) sia titolareod abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di beni in valore sproporzionato al proprioreddito od alla propria attività economica; b) quella nella quale "risulti" che i benide quibus siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Ne consegueche non è necessario che i beni oggetto del provvedimento appartengano,simultaneamente, ad entrambe le citate categorie, bastando la loro riconducibilitàanche ad una sola di esse; occorre la sproporzione reddituale o, in alternativa, cherisultino concreti e validi elementi della provenienza illecita dei beni, anche sottol'aspetto di reimpiego di illeciti guadagni.Nella specie – osserva la Corte di merito - “alla luce della pericolosità delquella generica, si ritiene che le operazioni attuate sul versante economico efinanziario sono rimaste geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad unasituazione antigiuridica ed hanno finito per contribuire alla creazione di quellaricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali intendecolpire, anche con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illeciteo ne costituiscono il reimpiego e che, per la loro stessa esistenza ed operatività,hanno condizionato l'operare e lo sviluppo delle (eventuali) iniziative produttivelecite”.Indi conclude il provvedimento impugnato che “a fronte di una sistematicaa tracciare il flusso di denaro, si è prodotta quella confusione tale da non consentirela ripartizione tra risorse lecite ed illecite e, di conseguenza, spettava al propostoallegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 cit., quali fossero, in positivo,le attività lecite e a quanto ammontavano”.2.4.Rimane da considerare la doglianza difensiva che lamenta che ilprovvedimento impugnato non si sarebbe confrontato con il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe mantenuto la propria operatività e patrimonio aziendale,pur dopo la cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria partecipazione all’internodella [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta nell’anno 2009), di talché non sarebbe sostenibileipotizzare che le vicende della [OSCURATO:PERSONA] dissimulassero la volontà del [OSCURATO:PERSONA] dieludere provvedimenti ablatori a carico della [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti peraltro neglianni 2011 e 2014 ossia successivamente alla cessione di quote del [OSCURATO:PERSONA] risalenteal 2009 cui si fa risalire l’intestazione fittizia).Quindi alcuna volontà e funzioneelusiva sarebbe riferibile alle vicende della [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo non resta che precisare che il provvedimento impugnato, anchecon riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], società formalmente intestata a ZungirGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ma di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA], ha reso una motivazionetutt’altro che apparente.

In particolare, il decreto impugnato ha rappresentato comela contestazione elevata al capo 5) trae il proprio fondamento nelle indagini svoltedalle quali emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. venne costituita il7 giugno 1999 con una compagine sociale inizialmente composta da FrancoDomenico, che deteneva la quota di maggioranza del 70%, e da [OSCURATO:PERSONA] eAversa [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con una partecipazione del 15%.Nel 2009 si era verificato un passaggio societario piuttosto significativo:formalmente dalla compagine societaria.

Tuttavia, questa cessione si era rivelataessere meramente formale, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto mantenuto il controllogestionale dell'impresa attraverso un contratto di collaborazione coordinata econtinuativa stipulato il 1° dicembre 2009.La particolare configurazione contrattuale consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di mantenere ilcontrollo operativo dell'azienda pur non figurando più formalmente come socio.L'accertamento ispettivo, condotto dalla Guardia di Finanza il 9 ottobre 2012presso la sede di Rosamo in via Nespolaro, rivelava poi immediatamente una seriedi anomalie significative.

La prima e più evidente coincidenza riguardava l'identitàdell'indirizzo della sede sociale con quello della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,circostanza che già di per sé destava sospetti sulla reale autonomia delle due entitàsocietarie.

Le coincidenze non si limitavano all'aspetto logistico: entrambe le societàutilizzavano gli stessi numeri di telefono, elemento che suggeriva una gestioneunificata delle comunicazioni aziendali.

L'ispezione degli uffici della UniversalTransport [OSCURATO:PERSONA] rivelava poi una situazione di evidente precarietà einadeguatezza rispetto alle attività dichiarate: i locali consistevano in un semplicecontainer arredato con due scrivanie e un armadio, privo di computer e persino dicorrente elettrica.

L'acquisizione della documentazione contabile, sia presso la sedeaziendale che presso lo studio del consulente fiscale ragionier Cagliostro, avevafornito elementi probatori decisivi per la ricostruzione del rapporto tra le duesocietà.

La contabilità relativa al periodo 2007-2012 evidenziava che la UniversalTransport [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. intratteneva rapporti commerciali quasi esclusivamentecon la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., configurando una situazione di dipendenzacommerciale totale che mal si conciliava con l'idea di due entità imprenditorialiautonome e indipendenti.

Un elemento particolarmente significativo emergevadall'analisi delle autorizzazioni per il trasporto di rifiuti: la [OSCURATO:PERSONA] indicava come propri ben 19 semirimorchi che risultavano invece diproprietà della [OSCURATO:PERSONA].

Questa circostanza non solo confermaval'interconnessione patrimoniale tra le due società, ma rivelava anche un utilizzostrumentale della prima per l'impiego di beni della seconda, probabilmente al fine diaggirare eventuali limitazioni o vincoli gravanti su quest'ultima.Sicché la doglianza secondo cui il provvedimento impugnato non si sarebbeconfrontato con l’argomentazione difensiva secondo cui la [OSCURATO:PERSONA].n.c. avrebbe mantenuto la propria operatività e patrimonio aziendale, pur dopo lacessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria partecipazione all’interno della [OSCURATO:PERSONA](avvenuta nell’anno 2009), risulta manifestamente infondata, non solo perché nonsussiste il vizio denunciato della motivazione apparente, ma anche perché è essa anon confrontarsi adeguatamente con quanto accertato dai giudici di merito, i quali,indipendentemente dalla scansione temporale degli intervenuti sequestri(comunque successivi), hanno verificato che entrambe le società avevano la sedelegale presso il medesimo indirizzo e utilizzavano gli stessi numeri di telefono, e chela [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere rapporti commerciali quasi esclusivamente con laMeridional, nelle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti aveva indicato come propriben 19 semirimorchi che risultavano invece di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].

Vi erastata, in altri termini, quanto meno una sovrapposizione tra le due società dainquadrare nell’ambito delle vicende complessive oggetto del procedimento penalepiù volte citato.2.5.Passando, infine, all'esame delle censure relative all’identificazione deltema dell’incertezza in merito alla corretta identificazione del proposto il quale,contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbe colui indicato qualeuomo con i baffi.Ebbene, anche al riguardo la risposta già resa sul punto nel provvedimentoimpugnato non è affatto apparente.

La parzialità del dato offerto dalla difesa –evidenzia la Corte di appello - si scontra con tutti gli elementi valorizzati dai giudicidi primo grado che sono giunti all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta non solo delcontenuto delle intercettazioni ma altresì delle dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia.Né serve sottolineare, come fa la difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato riconosciutocome soggetto vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA] da alcuni dei collaboratori escussi ed inparticolare da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza non è dirimentein ragione della peculiarità del ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore"vicino" alla cosca, che offriva i suoi servigi alla cosca in cambio dei vantaggiimprenditoriali ed economici che la cosca stessa consentiva.

Poco rileva, quindi, siosserva nel provvedimento impugnato, se trattasi di figura non nota a PesceGiuseppina la quale, pur essendo parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA] non necessariamentedoveva essere a conoscenza di tutti gli affari illeciti della cosca.

Mentre noncorrisponde al vero l'assenza di conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA].3.

In definitiva il provvedimento impugnato evidenzia come il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente desunto da una pluralità di evidenzeprobatorie la realizzazione, da parte del proposto, di plurime condotte delittuoseproduttive di redditi illeciti e aventi natura non episodica.Nel provvedimento impugnato si dà ampiamente conto delle plurime evidenzeprobatorie dimostrative della appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA],operante nel territorio di Rosarno, e dei plurimi apporti causali da egli garantiti almantenimento e al rafforzamento del sodalizio criminale, costituiti dalla sistematicae continuativa fornitura di risorse economiche.In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA].n.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. siano state per anni utilizzate qualisocietà produttive di proventi illeciti destinati al finanziamento dell’organizzazione,mediante l’ideazione e l’attuazione di vari e sofisticati sistemi di frode del fisco, cheprevedevano la creazione di cooperative, c.d. cartiere, in buona sostanza funzionalialla riduzione dell’imponibile delle due imprese mafiose, l’emissione di false fattureda parte di subvettori (c.d. padroncini) e l’approvvigionamento di gasolio dicontrabbando a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato.A differenza di quanto affermato nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di meritohanno diffusamente motivato sulla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’uomocon i baffi menzionato nelle intercettazioni captate in carcere e dalle quali è statadesunta la natura mafiosa delle imprese del proposto, così come sulla natura fittiziadei rapporti commerciali apparentemente intercorsi con le imprese riferite a SibioDomenico e al cognato [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni con le quali ilricorso, in definitiva, non si è adeguatamente confrontato.In conclusione, a fronte dei plurimi elementi indiziari richiamati nel decretoimpugnato, le censure finiscono per ridondare non solo in non consentiti vizi dimotivazione, ma anche in inammissibili questioni attinenti al risultato di meritodella valutazione giudiziale compiuta e all'esercizio della discrezionalità del giudicedella prevenzione, e non alla sua radicale carenza, non deducibili, in forza deldisposto normativo di cui agli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159del 2011, col ricorso per cassazione.4.

I ricorsi proposti – con un unico atto - nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],Anche la motivazione resa con riferimento ai terzi interessati non è affattoapparente, ove agganciata, in un discorso unitario, con le premesse argomentative,e i relativi rilievi in diritto, già svolti con riferimento alla posizione del proposto,4.1.Tanto premesso, deve osservarsi che a rigore sarebbe ravvisabile lacarenza d’interesse in relazione ad alcuni dei profili sollevati con le censure inscrutinio, con particolare riferimento a quelli che contestano i requisiti dipericolosità soggettiva del proposto, ovvero il requisito della sproporzione, potendoi terzi interessati a rigore rivendicare soltanto l'effettiva titolarità dei beni confiscati,allegando innanzitutto la loro capacità reddituale.Come ha di recente statuito questa Corte nella pronuncia, già sopra citata,Sez.

U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288300 – 01, in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a unterzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beniconfiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi dellamisura, deducibile soltanto dal proposto (Sez.

U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01;Sez.

U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez.

U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez.

U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01), sicché a rigore i ricorrenti, in qualità di terzi, non avrebbero titolo percontestare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura, ovvero il difetto diproporzionalità della misura di prevenzione patrimoniale disposta nei loro confrontiin assenza di un collegamento sufficientemente diretto tra i beni oggetto diablazione e un’attività illecita ad essi, anche solo indirettamente, riferibile.Si precisa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che l'azione di prevenzione, che siesprime attraverso una "proposta" formulata ai sensi degli artt. 5 e 17 del d.lgs. n.159 del 2011, mira all'applicazione di determinate misure nei confronti di soggettiche rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti in tutto o in partefrutto di non giustificato accumulo, derivante proprio da quelle condizionisoggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali.

Laregiudicanda di prevenzione, dunque, è a soggetto e oggetto definiti.Da qui, dunque – come sottolineano le Sezioni Unite - già un primo esignificativo corollario che assume rilievo ai fini del giusto inquadramento dellecensure difensive: 1) il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria(e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggettol'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concernal'applicazione di una misura di carattere patrimoniale; 2) diversa è invece laposizione del terzo – affermano le Sezioni Unite - quale parte solo eventuale (alriguardoNe discende, pertanto – osservano le Sezioni Unite - che l'interesse del terzoa prendere parte al giudizio di prevenzione non può che risiedere nella scelta ditutelare nell'ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l'effettivatitolarità del bene di cui si assume la fittizietà (ed ulteriori elementi di sostegno atale conclusione le Sezioni Unite traggono dalla recente decisione della Corte EDU,20/01/2025, Garofalo e altri c.

Italia che ha, a sua volta, osservato che la misuraablatoria in argomento assolve ad una funzione di prevenzione in senso generale,tesa a far comprendere che "il crimine non paga".

Intento, questo, peraltro nondirimente agli effetti della individuazione della natura della confisca, in quantoindifferentemente presente tanto nelle misure di carattere punitivo che in quelle cheperseguono obiettivi diversi).per individuare la natura non punitiva della confisca è, invece, la sua funzioneripristinatoria (pag. 22 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che rimanda a § 126-133 dellapronuncia Cedu).

In proposito si osserva che la misura in questione presenta varielementi che la rendono comparabile alle misure (civili) volte ad impedirel'arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale.Lo scopo della confisca è, infatti, quello di rimuovere dal circuito economicolegale beni acquisiti illecitamente.Sicché il nucleo portante della misura finisce per ruotare attorno al bene, dicui è presunta l'origine illecita, piuttosto che alla persona, come d'altra partetraspare dalla circostanza che la confisca, a certe condizioni, può essere dispostaanche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati.In definitiva lo scopo precipuo perseguito è quello di impedire l'arricchimentoingiusto.Di conseguenza la confisca ha natura ripristinatoria e non punitiva(«restorative and not punitive nature»).

Ciò postula una correlazione necessaria trail quadro patrimoniale preesistente all'ablazione e la sua riconduzione a legalità,Risultando dunque la funzione peculiare della confisca di prevenzione quellaripristinatoria che in quanto tale mira ad eliminare dal circuito lecito il beneacquisito illecitamente – e ciò di là della sua apparente intestazione – sanzionandol’arricchimento ingiustificato, rectius illecito, non può che derivarne che, adifferenza di quanto assume la difesa, nessuna differenziazione può operarsi, sulpiano della proporzionalità del sacrificio, in favore del terzo intestatario fittizio delbene acquisito illecitamente (anche perché una volta accertata l’intestazione fittiziail bene è da ritenere del proposto); né tanto meno potrebbe assumere un qualcherilievo il difetto di un collegamento sufficientemente diretto tra il bene ablato eun’attività illecita riconducibile al terzo intestatario laddove per definizione il terzointeressato è tale proprio perché soggetto estraneo all’attività illecita.I parametri elaborati con orientamento costante da questa Corte sono – non acaso – i seguenti: la c.d. correlazione temporale, in base alla quale la misura puòaggredire solo i beni acquisiti durante il periodo in cui il proposto hapresumibilmente commesso reati lucrogenetici; il rapporto di proporzione tra profittiilleciti e il valore dei beni da confiscare (cfr. in tal senso anche Corte cost., sent. n.24 del 2019).In altri termini, la confisca di prevenzione vede - proprio per soddisfare la suafunzione - patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da unacorrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume unaqualità eventuale ed accessoria, in quanto, in presenza dei relativi presupposti,l'azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei benioggetto di confisca.Sicché ulteriore logico corollario che se ne può trarre – spiegano le SezioniUnite - è che, soltanto ove l'intestatario che si assume fittizio rivendichi la propriaqualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale puòlegittimare il suo "intervento" nel procedimento di prevenzione, secondo le linee enei limiti tratteggiati dall’art. 23 del codice antimafia.Di conseguenza, concludono le Sezioni Unite – dopo aver passato in rassegnaanche ulteriori norme convenzionali e direttive dell’Unione Europea - che l'interessedel terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta diriconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnatoassume l'intestazione fittizia al terzo stesso.[OSCURATO:PERSONA] escludono, per quanto qui di interesse, anche che il terzo possacontestare la datazione dell'acquisto del bene, perché laddove una simileprospettazione sia unicamente volta ad espungere il bene dall'area della pericolositàdel proposto, essa finisce per ridondare in un inammissibile intervento adadiuvandum della posizione del proposto.Ciò nondimeno al terzo nell’ambito suo proprio, di propria pertinenza cioè,precisano le Sezioni Unite, deve essere riconosciuto appieno l’esercizio del diritto didifesa, come sancito anche a livello sovranazionale.Non hanno mancato, al contempo, di precisare le Sezioni Unite che ladomanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deveperò essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suodiritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.Al contrario, la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presuppostiper l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti delproposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da uninteresse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della proceduraprincipale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delleconsiderazioni in precedenza svolte.La corretta perimetrazione della legittimazione e dell'interesse che fondanol'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale hanno indotto leSezioni Unite a soffermarsi anche sugli oneri probatori che gravano sul terzo al finedi confutare la fittizietà dell'intestazione, che pure è opportuno riportare tenutoconto del tenore delle cesure difensive.Hanno precisato le Sezioni Unite che al riguardo resta fermo che, in tema disequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure diprevenzione, incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattualiconnotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza disituazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di dettaintestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte delproposto.

Ciò in quanto - laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pursempre relative, di cui al secondo comma dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 - deveapplicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni incapo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. cit.,secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cuiconfronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente oindirettamente (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 -01; Sez.

U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto,che richiama, sul tema, Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364 -01).

Il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolaritàformale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi dellamisura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa (ex multis, Sez. 2, n. 18569del 12/03/2019, Pisani, non mass.; Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018,Brussolo, Rv. 272703 - 01).

Il terzo, infatti, per definizione, non è il soggettoportatore di pericolosità.

Egli, invece, ha un onere di allegazione che consiste nelconfutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale,ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nellasua esclusiva disponibilità.E rispetto a tale thema probandum – sottolineano le Sezioni Unite - il diritto didifesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l'indicazione probatoria siavolta a contestare le circostanze indotte dall'accusa che riverberano sul fattocostitutivo del diritto fatto valere.

L'ambito di allegazione da riconoscersi al terzodeve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il dirittoazionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivirispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto.Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio econ esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti delproposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenzaindiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene chel'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno.E a tale fine – si legge nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] - sarà la dialettica delprocesso, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di ricostruire in manieraesaustiva le vicende relative all'intestazione o al trasferimento del bene al terzo,tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragionedella natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggettodi un attento scrutinio riservato al giudice del merito.4.2.Ed è proprio rispetto alla dialettica sviluppatasi nel caso di specie, comeampiamente illustrata nel provvedimento impugnato, che difetta un adeguatoconfronto da parte dei ricorsi dei terzi interessati, in scrutinio.Innanzitutto, il motivo che lamenta genericamente la mancanza di unadeguato accertamento dell’autonomia patrimoniale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonopera un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, cheha ben evidenziato la ridotta, se non nulla, capacità di risparmio della Cananziall’epoca dell’acquisto, anche in considerazione delle spese familiari sostenute (perun nucleo complessivo di quattro persone) e della impossibilità di calcolare i redditiderivanti dall’attività agricola svolta dalla stessa, non dichiarati (ritenuti frutto dievasione fiscale, circostanza rispetto alla quale il ricorso si limita ad addurregenericamente l’intervenuta sanatoria attraverso non meglio precisati pagamenti,ex post, delle imposte, che farebbero venir meno la ricostruzione in termini direinvestimento della quota parte di imposta evasa, comunque indebitamentetrattenuta; ovvero contesta, a monte, sempre genericamente, la riconducibilitàall’evasione fiscale in considerazione del mancato raggiungimento delle soglieminime che farebbe scattare l’obbligo contributivo, laddove anche tale aspetto èstato già adeguatamente affrontato nel decreto impugnato; esso peraltro si risolvein un argomento che, a rigore, non deporrebbe per una particolare rilevanze degliintroiti ai fini che occupano).Laddove, peraltro, gli accertamenti reddituali si sono comunque sviluppati inriferimento ad un arco temporale ben più esteso, essendosi proceduto a verificareanche la formazione della provvista negli anni antecedenti al 2006, accertandosiappunto l’insussistenza di elementi reddituali idonei a fondare un’ipotesi dirisparmio rilevante ai fini che occupano.Più in generale la Corte di appello ha anche già evidenziato l’impossibilità diconsiderare leciti gli introiti derivanti dall'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], (impresa definita "mafiosa" per come sopra specificato) sicché i proventi chescaturiscono dall'attività di impresa devono essere esclusi dal computo dei redditi aifini dell'accertamento della sproporzione.Nel provvedimento impugnato non si è mancato di precisare che “[q]uesteconclusioni resistono – si precisa anche a fronte delle deduzioni difensive chepartono dalla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] è imprenditore capace, che giàprima del 2000 (anno dal quale partono gli accertamenti) aveva svolto attivitàimprenditoriale accumulando lecite risorse economiche che dagli stessi consulentisono quantificate in € 50.000 (vedi pag. 5 e pag. 14 della ct. di parte).

Comecorrettamente osservato nel giudizio di primo grado dagli accertamenti analiticieffettuati all'esito delle deduzioni difensive, contrariamente a quanto sostenuto intermini di verosimiglianza dai consulenti di parte, è emerso un saldo negativo.Trattasi comunque di somma che, a tutto concedere, rappresenta un datoscarsamente significativo rispetto alla sperequazione sopra individuata.Rispetto a tale impostazione la ricorrente si limita a dedurre genericamente diaver ricavato reddito lecito per avere svolto attività lavorativa alle dipendenze dellaMeridional in periodi di non sospetta illeceità - dal 2002 al 2006 (o di avernecomunque ignorato la matrice illecita).Quanto poi alla confisca di, [OSCURATO:SOCIETA]. (che involge anche laposizione del figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA], titolare di quota del 10%), laCorte di Appello ha, coerentemente con l’impostazione di fondo seguita, escluso chepossano ritenersi di provenienza lecita i cospicui finanziamenti, per oltreduecentomila euro, erogati nel 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che gli introiti della [OSCURATO:PERSONA], a quell’epoca,dovevano ritenersi illeciti, in quanto prodotti da una impresa già mafiosa e deditaall’evasione fiscale.

Rispetto a tale ricostruzione il ricorso si limita a lamentaregenericamente che non sarebbero stati considerati i possibili introiti leciti dellaMaridional antecedenti alla ravvisata mafiosità della stessa (ritenuta a partire dal2006).

Né potrebbe aggiungere alcunché la pur evidenziata circostanza che il 2007avrebbe registrato una perdita, circostanza che nell’ottica difensiva avrebbe dovutoavvalorare l’utilizzo di somme pregresse – lecite - e che invece è priva di rilievo dalmomento che il trasferimento del denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] alla F.C. avvenivadirettamente da un conto all’altro e non sono di certo le eventuali emergenzecontabili formali a poter incidere sulle valutazioni del caso, che risentono, piuttosto,del sistema truffaldino ed elusivo su cui si imperniava l’attività d’impresa.Motivazione quella resa nel provvedimento impugnato che, nel suo complesso,in alcun modo riflette i canoni dell’apparenza argomentativa, la quale, come giàsopra detto, al pari dell’assenza di motivazione, può integrare il vizio dellaviolazione di legge rilevante in materia di misure di prevenzione.Non si è fatto ricorso ad automatismi legati a mere presunzioni di carattereparentale (che, come noto, non operano nel caso in cui le intestazioni o itrasferimenti dei beni siano collocabili in epoca antecedente ai due anni antecedentialla proposta), ma ad una convergenza di plurimi elementi indiziari dimostrativi deltema di accusa, nell'ambito dei quali quei rapporti sono stati logicamente letti qualeulteriore indizio del disegno di accentramento perseguito dal proposto.Sicché, in definitiva, quanto argomenta la ricorrente col primo motivo diricorso, pur non eccedendo, a rigore, del tutto, i limiti indicati dalla Sezioni Uniteriguardo all’interesse del terzo interessato, deve ritenersi inammissibile sotto ilprofilo della genericità ed, in ogni caso, in quanto riflettente vizi non deducibili nellapresente sede (soprattutto se rapportati al limite, proprio dell’ambito prevenzionale,della violazione di legge).4.3.

Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlidel proposto, la difesa deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel riteneresuscettibili di confisca le ingenti somme di denaro depositate in vari rapporti bancarie due complessi aziendali, che avrebbero invece origine lecita.Invero, la Corte di appello ha ritenuto operante la riferibilità a provvistaillecita dei beni intestati ai figli rivalutando le circostanze di fatto che portavano aritenere dimostrato per tabulas che alla base del tutto vi fossero anche esoprattutto le operazioni effettuate, in data 23.5.2016, da [OSCURATO:PERSONA] sulconto deposito n. 171023 (cointestato con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), segnatamente dueoperazioni così descritte: prelevamento contanti rispettivamente di € 9.000,00 e di€ 230.000,00, provvista parzialmente utilizzata per l'emissione dell'assegnocircolare ICCREA n.

ZE541729 a favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di €100,000,00 e di ulteriore assegno ICCREA n.

ZE562043 di pari importo in favore diDalla documentazione bancaria trasmessa da [OSCURATO:PERSONA],risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sottoscritto il portafoglio n.644896 inerente il prodotto [OSCURATO:PERSONA].

GOV; in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha effettuato un Conferimento liquidità iniziale per un importo di €300.000,00; in data 8.7.2021, ha effettuato un Conferimento liquidità aggiuntivaper un importo di €50.000,00.La Corte di appello precisa che il portafoglio ha una valorizzazione al 9.2.2022di € 344.078,02, e si trova a gestione a pegno per euro 350.000,00.Dalla documentazione bancaria trasmessa da FIDEURAM per IWBANK risulta,tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rilasciato garanzia n.27571 ([OSCURATO:PERSONA]) di € 315.000,00 nell'interesse di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]. afavore della banca.

Nella medesima documentazione, è specificato che al soggettosono riconducibili rapporti fuori dal perimetro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. facenti riferimento aEurizion Capital SGR; pertanto, è verosimile che la garanzia (pegno Gpm) siariferibile al portafoglio n. 644896 di [OSCURATO:PERSONA] sopra citato, concessa a garanzia delfido dell'importo di € 640.000,00 a favore di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]Dalla documentazione bancaria trasmessa da [OSCURATO:PERSONA],risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sottoscritto il portafoglidenominato [OSCURATO:PERSONA].GOV n. 644897, con uncontrovalore di € 304.556,58 alla data del 9.2.2022, e si trova a gestione pegni pereuro 250.000.Dalla documentazione bancaria trasmessa da FIDEURAM per IWBANK risulta,tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rilasciato garanzia n.27572 ([OSCURATO:PERSONA]) di € 225.000,00 nell'interesse di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]. afavore della banca.

Nella medesima documentazione, è specificato che al soggettosono riconducibili rapporti fuori dal perimetro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. facenti riferimento aEurizion Capital SGR; pertanto, è verosimile che la garanzia (pegno Gpm) siariferibile al portafoglio n. 644897 di [OSCURATO:PERSONA] sopra citato, concessa a garanzia delfido dell'importo di € 640.000,00 a favore di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]È evidente – afferma la Corte di appello - che attraverso dette operazioni si èoperato il trasferimento di somme di denaro dalle società riconducibili a FrancoDomenico a quelle intestate ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Seppur vero che trattasidi operazioni che si collocano temporalmente al difuori del perimetro di pericolosità,il breve scarto temporale di soli due anni, unitamente al rilevante importo delleoperazioni non compatibile con i redditi da lavoro conseguiti dai due terzi, rendeassolutamente implausibile l'origine lecita delle provviste.D'altra parte, nessuna prova o allegazione di segno contrario è stata dedottadalle parti che si sono genericamente limitati ad affermare l'origine lecita dellesomme utilizzate.

In altri termini, secondo la difesa, i ricorrenti avrebbero fattofronte agli esborsi in forza di capacità reddituali loro proprie che sono state inveceritenute inadeguate alla luce dei complessivi oneri da ciascuno di costoroordinariamente da sostenersi.Con ulteriori argomenti in fatto, non contestabili sotto il profilo della violazionedi legge, la Corte di merito ha ritenuto l'assenza di prova adeguata della provvistache sarebbe stata impiegata e destinata ai beni oggetto di investimento da partedei fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in particolare la Corte di merito - spostandonecessariamente l’attenzione – per le peculiarità del caso - sulla creazione, incostanza del periodo di manifestazione di pericolosità sociale, della "provvistaillecita", mentre la "raccolta" del "frutto" (ovvero l'acquisto di beni mediante"reimpiego" della "provvista" illecita) ben può essere successiva alla manifestazionedella pericolosità sociale - che “[...] nel caso in esame si tratta di rapportifinanziari/bancari la cui titolarità è in capo ai figli del proposto, entrambi conviventi;che trattasi di rapporti che sebbene costituiti al di fuori del perimetro di pericolosità,traggono origine da passaggi di somme di denaro acquisite nel periodo dimanifestata pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]; che non vi è alcuna prova di origine lecita delleprovviste che appaiono incompatibili ed inconciliabili con i redditi da lavoro (unici) dicui potevano godere i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo la Corte di appello non ha mancato di ricordare che “nelle ipotesidi sequestro e/o confisca del "profitto o reimpiego" di provento di attività illecitanon opera alcuna presunzione (relativa o assoluta) di illecito accumulo, bensì èrichiesta la prova, anche di tipo indiziario (come si desume dalla formula "sulla basedi sufficienti indizi" dì cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. 159/11 e dalla locuzione"risultino essere [...] o ne costituiscano..." di cui all'art. 24, comma 1,d.lgs.159/11), di una derivazione illecita dei beni, costituenti per l'appunto il fruttoo il reimpiego dell'attività illecita.

Per questo peculiare tipo di sequestro e confisca(del "frutto o reimpiego") la correlazione temporale non può essere intesa nelmedesimo senso con riguardo al sequestro e alla confisca per sproporzione,dovendo semmai essere riferita ad elementi diversi rispetto all'acquisto del bene: "avenire in rilievo è la correlazione temporale tra pericolosità del proposto eaccumulazione delle risorse economiche impiegate per l'acquisito, nonnecessariamente la data di quest'ultimo" (così, in parte motiva, Sez. 5, Sentenza n.49479 del 13/11/2019 - Rv. 27709 - 01)”.Tale impostazione, non sindacabile in fatto, neppure potrebbe esserecensurata sotto il profilo della violazione di legge, risultando piuttosto essaconforme all’orientamento di questa Corte (oltre Sez. 5, Sentenza n. 49479 del13/11/2019, Rv. 277909 – 01, citata nel provvedimento impugnato, che haaffermato che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggettoindiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui lafattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale dellapericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti inperiodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquistorisulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertaresulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della direttaderivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nelperiodo di compimento dell'attività delittuosa; vi sono diverse altre pronunce delmedesimo tenore, tra le quali Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, Rv.281990 – 01 che ha, tra l’altro, osservato che gli indici in questione devono esseretanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dallacessazione della pericolosità.

Laddove nel caso di specie i giudici di meritoevidenziano che si è trattato di uno sforamento di soli due anni).5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.Letta la memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i terziinteressati, di replica alle deduzioni del P.G.;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancoSalvatore e [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto il decreto della Corte di Appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, n. 74/2025, emesso il 23.09.2025,di parziale riforma del decreto n. 12/2024 emesso il 6.12.2023 dal Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata applicata ai ricorrenti la misura di prevenzionepatrimoniale della confisca dei beni ricondotti al proposto [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.In esso si premette che nell'affrontare la motivazione relativa alla pretesaricorrenza dell'ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. a), ovvero gliindizi di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA], si prenderanno inesame, per evitare inutili ripetizioni, anche i connessi aspetti della motivazionerelativi alla confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente eviolazione degli artt. 4 lett. c) e 1 lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, con riferimentoalla ritenuta sussistenza dei presupposti di pericolosità generica (da pagg. 45 IIIcpv. a pag. 50 del decreto e pagg. 72 e 73 in relazione all'ipotesi di reimpiego diproventi illeciti). Premesso che nel novero dei reati lucro-genetici elencati inpremessa dall'estensore non rientrano le ipotesi di riciclaggio e ricettazione che nonrisultano contestati al proposto nel processo [OSCURATO:PERSONA], come anche ipotesi dievasione relazionate allo spedizioniere MCS, la ricostruzione dell'ipotesi dipericolosità generica in esame ad opera della Corte di appello deve, ad avviso delladifesa, reputarsi meramente apparente.In primo luogo, la ricostruzione dà per acquisita la qualificazione dell'impresaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc come collusa, e non invece soggetta a pretese estorsivedella cosca [OSCURATO:PERSONA], che rendevano le frodi fiscali necessarie non per il sostentamentodel proprio nucleo familiare ma per soddisfare gli appetiti di detta cosca (come pureprospettato in altra parte della motivazione-assumendosi, tuttavia, il caratterevolontario del dirottamento degli utili derivanti dall'illecito risparmio di imposta).In secondo luogo, per affermare che le violazioni fiscali in esame avesseroconsentito al proposto in un arco di tempo apprezzabile della propria vita, di viverecertamente grazie ai proventi dell'attività illecita, l'estensore, oltre ad esporre glielementi indicativi delle predette ipotesi di evasione, avrebbe dovuto precisarel'ammontare dei proventi, in tal modo conseguiti, ed il loro periodo di realizzazione.In particolare, si lamenta che il provvedimento impugnato non avrebbe precisatol’ammontare dei proventi illeciti conseguiti negli anni dal proposto ed il loro periododi realizzazione.Quanto al primo aspetto, l'ammontare degli illeciti 'proventi' derivanti dalleipotesi di evasione {sub specie di illecito risparmio di imposta), si evidenzia quantosegue.La sentenza resa nel processo [OSCURATO:PERSONA] (come rammentato a pag. 38 deldecreto) ha reputato di 'compendiare' tutte le ipotesi di emissione di f.o.i. riferite asocietà del proposto nel capo 36 (relativo alle f.o.i. emesse dalla UniversalTransport [OSCURATO:PERSONA]) - in cui rimangono assorbite le ulteriori ipotesi di violazionedell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 - , e tutte le ipotesi di utilizzo in dichiarazione di f.o.i.(art. 2 d.lgs. n. 74/2000) riferite alla [OSCURATO:PERSONA] nel capo 37- in cuirimangono assorbite le ulteriori ipotesi di violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000(escluso dal predetto assorbimento la sola ipotesi di cui al capo 23 relativaall'annotazione di f.o.i. emesse dalla soc. coop. Solidarietà e Servizi per ammontaredi poco superiore ad euro 17 mila).Atteso che, secondo quanto opinato dalla stessa Corte di appello nel reputareintegrata la pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. c) (di seguito presa inesame), la predetta [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe reputarsi 'societàgemella' della [OSCURATO:PERSONA] snc, fittiziamente intestata ad altri soci, maindistinguibile dalla seconda, si ha che le fatture attive, generatrici di reddito,emesse dalla prima, sono di ammontare pari alle fatture passive, generatrici deicosti reputati insussistenti, inseriti nelle dichiarazioni dalla seconda (come denotaun raffronto dei valori riportati nei predetti capi).Di tal che l’illecito risparmio di imposta confrontato con i ricavi dell'asseritaunitaria realtà aziendale porterebbe a sommatoria pari a 0 (nel senso che i ricavidella [OSCURATO:PERSONA] annullano gli illeciti vantaggi fiscali dellaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc).Ad ogni modo, quanto al secondo aspetto di cui si è omessa l'esposizione, illasso temporale di verificazione degli illeciti fiscali, si evidenzia che a fronte di unarealtà imprenditoriale, quella della ditta individuale di trasporti del propostocostituita nel 1975 (cfr. all.to 1 della C.t. dei consulente della difesa prof. Vermiglioe dott. [OSCURATO:PERSONA] in atti) cui succedeva la [OSCURATO:PERSONA] snc costituita nel 1985(cfr. all.to 3 della predetta C.t. della difesa), appare un fuor d'opera affermare che illegale rappresentante di dette imprese abbia tratto il proprio sostentamentoesistenziale da illeciti fiscali, riferiti solo a tale ultima società, che datano dall'anno2007 all'anno 2012 e quindi relativi ad un solo quinquennio della vita di un'aziendadi trasporti già operativa da oltre trent'anni nell'anno 2007.In conclusione, ricorre per le ragioni sopra enunciate l'ipotesi di motivazioneapparente ed errata applicazione della norma de quo in relazione alla reputatapericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b). V'è solo da aggiungere che,correlativamente, dev'essere giudicato assunto in violazione di legge, per lemedesime ragioni, il supposto precitato logico giuridico di tale aspetto dellapericolosità sociale ravvisato dalla Corte.La stessa nel reputare come mafiosa l'impresa [OSCURATO:PERSONA], secondogli indizi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. a), più oltre confutati (pagg.da 66 a 73 del decreto), giunge ad assumere che gli introiti dell'anzidetta societàdebbano ritenersi il frutto del reimpiego delle attività delittuose, pag. 72, I cpv....ritenute sintomatiche della pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b), percome sopra rappresentate nella parte relativa alla misura personale.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente eviolazione dell’art. 4 lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenutasussistenza del presupposto di pericolosità qualificata derivante dall’essere FrancoDomenico indiziato del reato di intestazione fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di cui all’art. 512-bis c.p.In particolare, nel ricorso si lamenta che il provvedimento impugnato non sisarebbe confrontato con l’argomentazione difensiva secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha mantenuto la propria operatività e patrimonio aziendale, purdopo la cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria partecipazione all’interno dellaUniversal (avvenuta nell’anno 2009), di talché non sarebbe sostenibile ipotizzareche le vicende della [OSCURATO:PERSONA] dissimulassero la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di eludereprovvedimenti ablatori a carico della [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti peraltro negli anni 2011e 2014 ossia successivamente alla cessione di quote del [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2009 cuisi fa risalire l’intestazione fittizia).Quindi alcuna volontà e funzione elusiva èriferibile alle vicende della [OSCURATO:PERSONA].D’altronde, in merito all'ipotesi di pericolosità qualificata in esame il decretooggetto di ricorso osserva, in primo luogo, come l'ipotesi di intestazione fìttizia dellaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc (capo 2 della rubrica) fosse stata esclusa con la più ampiaformula assolutoria dal pronunciamento di merito del Tribunale di Palmi (capopassato in giudicato in assenza di impugnazione da parte della Procura).Di qui l'esclusione della titolarità effettiva di tale impresa in capo ad esponentidella cosca [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci. 78, cfr.capo 2) dell'addebito elevato nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]) ed il riconoscimentodella sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente non ridiscutibilein sede di prevenzione in ragione del giudicato assolutorio.Va per altro verso anche escluso che la creazione e il mantenimento in vitadella [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a consentire la prosecuzionedelle attività imprenditoriali nonostante il vincolo cautelare gravante sullaMeridional. La società controllata – a differenza di quanto assumono i giudici dimerito - non fungeva da schermo per aggirare gli effetti del sequestro, permettendodi fatto la continuazione dell'attività attraverso una struttura formalmente diversama sostanzialmente identica in termini di controllo gestione e operatività.Senonché il sequestro di prevenzione, cui si fa riferimento, è quello dispostonell'anno 2011 nell'operazione denominata [OSCURATO:PERSONA], cui fa riferimento nel cpv.precedente a quello sopra riportato l'estensore, sequestro poi revocato nell'anno2012 (cfr. risultanze SDI a pag. 5 e 6 del decreto di I grado).Ne consegue che è contrario al predetto dato storico (la sopravvenienza delsequestro in prevenzione) assumere che la configurazione nell'anno 2009 di una sassolo formalmente ceduta ad altri titolari fosse funzionale ad aggirare gli effetti di unsequestro intervenuto solo due anni più tardi.Né l’assunto accusatorio trova riscontro in uno svuotamento del patrimoniodella [OSCURATO:PERSONA] snc (di cui il proposto avrebbe, in ipotesi, temutol'apprensione). E’ facile rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] snc, dopo l'anzidettosequestro in prevenzione dell'anno 2011, fosse stata oggetto di sequestropreventivo penale nell'anno 2014 nell'ambito del processo [OSCURATO:PERSONA] e, ancora,nella pendenza di detto processo, a sequestro anticipato in prevenzione (Decreto n.04/2023) sfociato nel decreto di confisca del6.12.2023 (confisca confermato daldecreto oggetto del presente ricorso).Dalla relazione degli amministratori giudiziari (allegata ai motivi nuovi dimessi)si apprende, in particolare, che all'atto del sequestro dell'anno 2014 la Meridionaldisponeva di immobilizzazioni materiali, gli automezzi aziendali, pari a ben n. 31automezzi, tra trattori stradali, autovetture e rimorchi.Non appare sostenibile supporre che le vicende della [OSCURATO:PERSONA] dissimulasserola volontà del [OSCURATO:PERSONA] di eludere provvedimenti ablatori a carico della [OSCURATO:PERSONA](che, di fatto, infatti, intervennero utilmente tanto nell'anno 2011 quanto nell'anno2014).Argomento, desunto da incontrovertibili dati circostanziali, con cui l'estensoreha omesso de plano di confrontarsi incorrendo nell'esposizione di motivazioneapparente anche sotto tale ulteriore profilo.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente eviolazione dell’art. 4 lett. a), del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenutasussistenza del presupposto di pericolosità qualificata - derivante dall’essere FrancoDomenico indiziato del reato di associazione di tipo mafioso denominata‘ndrangheta di cui all’art. 416-bis c.p., segnatamente quale appartenente alla coscaPesce operante a Rosarno (RC), zone limitrofe e Milano - in relazione al giudizio dimafiosità dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] del proposto.In particolare, si lamenta che il provvedimento impugnato non si sarebbeconfrontato con plurime argomentazioni difensive volte a confutare l’asserita naturafittizia dei rapporti con le ditte riferite a [OSCURATO:PERSONA] e al cognato ComandèGiuseppe.Si contesta altresì l’affermata identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’uomocon i baffi menzionato nelle intercettazioni, l’evidenziata decisività degli apporti deicollaboratori di giustizia, l’ipotizzato coinvolgimento del ricorrente in un sofisticatosistema di riciclaggio dei proventi delle estorsioni commesse ai danni della societàCe. Di. Sisa. Difetterebbe in ogni caso la prova del dirottamento alla cosca di unaparte degli introiti.L'estensore ripropone la dinamica del do ut des in ragione della quale si assumeche l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata oggetto delle attenzioni della cosca, si daindurre quest'ultimo a versamenti in favore della c.d. bacinella in primo momentoforse imposti e, in seguito, volontariamente elargiti in cambio di una protezionemafiosa che gli avrebbe consentito di ampliare la propria attività verso il [OSCURATO:PERSONA] diGioia [OSCURATO:PERSONA].La necessità di dette elargizioni avrebbe quindi indotto, attesa l'inadeguatezzadell'utile di impresa a sostenere la stessa ed il clan [OSCURATO:PERSONA], alla creazione di unarticolato sistema di evasione (pag. 56 e 57) - perpetrato attraverso f.o.i. emesseda cooperative fittizie atte a generare falsi costi, e f.o.i. emesse da padroncini (pag.69 in relazione alla mafiosità della [OSCURATO:PERSONA]), approvvigionamento di gasolio dicontrabbando (pag. 69 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]) - volto ad accrescere –illecitamente – l’utile di impresa e conseguentemente assicurare versamentiperiodici alla cosca (attestati dal riferimento ai versamenti dovuti dall' 'uomo con ibaffi' contenuto nelle intercettazioni ambientali).I versamenti in favore della cosca (III e IV cpv. di pag. 57), il finanziamentodella stessa, sarebbero avvenuti attraverso la monetizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] diassegni consegnati in pagamento di f.o.i. emessi da distributori stradali(analogamente a pag. 70 il decreto in relazione al giudizio di mafiosità dellaMeridional).I medesimi argomenti (pag. da 66 a 73) sono riproposti, nei luoghi già sopraindicati, con specifico riferimento all'impresa [OSCURATO:PERSONA] snc al fine didesignare la stessa come impresa collusa ed, anzi, quale :... architrave dell’interosistema di controllo mafioso del settore dell'autotrasporto in [OSCURATO:PERSONA],particolarmente nell'area di Rosarno e nel porto di [OSCURATO:PERSONA].Azienda reputata, pertanto, quale mero strumento nelle mani della cosca(ibidem) e quindi da confiscare.Tali indizi erano stati tutti confutati attraverso specifici motivi con cui la Corteha omesso di confrontarsi incorrendo anche sotto il profilo di pericolosità qualificatain esame in una violazione di legge sub specie di motivazione meramenteapparente (in relazione a ciascuno dei supposti elementi indiziari sopra passati inrassegna).Indi si dà conto del contenuto dei motivi che si assumono trascurati, seguendol'ordine di esposizione del decreto impugnato.In conclusione, come delucidato anche in relazione alle ipotesi di evasioneconcernenti le fatture emesse da cooperative di lavoro e quelle emesse dai cd.padroncini (comprese le ditte del [OSCURATO:PERSONA] e del Comande, come sopra chiarito), nonrisulta in alcun punto degli accertamenti svolti nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] che irelativi mezzi di pagamento, e/o, maggiori utili in tal modo illecitamente conseguiti,siano stati dirottati in favore di esponenti della cosca.3.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FrancescoCon un unico motivo i ricorrenti deducono motivazione apparente e violazionedegli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenuta sussistenzadei presupposti per disporre la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti deiterzi interessati6.Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, la difesadeduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere suscettibili di confisca trefabbricati acquistati nell’anno 2006 e la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto gliimmobili sarebbero stati acquistati con redditi leciti della [OSCURATO:PERSONA], mentre la societàsarebbe stata costituita e finanziata nel 2007 con fondi leciti derivanti dallaMeridional [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che sino al 2006 doveva ritenersi una societàperfettamente lecita e florida.D’altronde riguardo a determinati bene sono state accolte le istanze difensivecon cui si era allegata la loro riconducibilità alla capacità reddituale della ricorrente.Al contrario, le valutazioni espresse con riferimento agli altri beni formalmenteintestati alia stessa e agii altri terzi interessati convergono tutte su un dato ritenutotranciante dalia corte territoriale, ovvero quello secondo il quale sarebbero tuttibeni derivati, direttamente o indirettamente, attraverso il reimpiego di somme didenaro derivanti da attività illecita del proposto (cfr. pagg. 73 e ss. del decretoimpugnato).Proprio al fine di dimostrare la capacità patrimoniale autonoma dei terziinteressati e, soprattutto, la sostanziale oltre che formale riconducibilità agii stessidei beni loro intestati, occorre svolgere alcune considerazioni preliminari cheriguardano la posizione di costoro complessivamente considerati.Successivamente si analizzerà la specifica posizione di ciascun terzointeressato.Una prima osservazione di carattere generale attiene alla stretta correlazionetra delimitazione temporale della pericolosità qualificata del proposto e periodo diacquisto dei beni oggetto di ablazione. [OSCURATO:SOCIETA], a far data dalla nota pronuncia aSezioni Unite Spinelli del 2014, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che ladelimitazione temporale della pericolosità sociale, anche qualificata, funge daparametro di riferimento.Proprio avuto riguardo al caso di specie, preme evidenziare come la Corteterritoriale abbia ristretto l'arco temporale di manifestazione della pericolosità delproposto rispetto a quanto invece il decreto di primo grado aveva statuito sulpunto.[OSCURATO:SOCIETA], nel decreto di appello al termine della disamina dei presupposti relativialla misura personale, si legge che ''dunque a parere della Corte le significativecondotte sintomatiche di pericolosità qualificata e generica del [OSCURATO:PERSONA] si collocanonella forbice temporale 2006/2019 sulla scorta della contestazione aperta operatanel processo [OSCURATO:PERSONA] e della data della sentenza di primo grado"{cfr. pag. 57del decreto).Già questo primo elemento consente di eccepire il vizio di violazione di legge incui è incorsa la Corte di Appello con riferimento ad alcuni fabbricati acquistati daliaterza interessata [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2006.Ma vi è di più. La Corte utilizza quale punto di riferimento temporale lacontestazione di cui al procedimento "Portofranco". Tuttavia, la Corte non si avvededi un dato, che incide inevitabilmente sulle considerazioni in ordine agli acquistioperati dai terzi interessati.[OSCURATO:SOCIETA], proprio in relazione al procedimento "Portofranco" il proposto è statoarrestato nel 2014 con applicazione nei confronti delio stesso delia misura coercitivadelia custodia cautelare in carcere e le sue aziende poste sotto amministrazionegiudiziaria in quello stesso anno per effetto del sequestro preventivo di cognizioneche era stato disposto nell'ambito dello stesso procedimento.Pertanto, è da questo momento che cessa la pericolosità di fatto del proposto,poiché ia detenzione carceraria non solo affievolisce la pericolosità, ma nel caso dìspecie in uno alia circostanza che le aziende passino sotto la diretta gestione dellaAutorità Giudiziaria impedisce di fatto la produzione, attraverso queste ultime, diprofitti illeciti.Nel decreto impugnato si affronta semplicemente il problema generico dellaqualifica da assegnare alle somme provenienti dalia [OSCURATO:PERSONA], di cui iterzi interessati erano dipendenti, affermando sul punto che "un dato a parere dellaCorte deve essere tenuto fermo: le somme di denaro provenienti a qualsiasi titolodalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerate illecite perché provento direato e comunque proventi dell'attività di impresa definita "Impresa mafiosa"{cfr.pag. 74 del decreto impugnato).Assunto non condivisibile alla luce di quanto poco sopra considerato, oltre chedella ulteriore circostanza per cui fino ai 2006, ovvero l'anno di manifestazione dipericolosità sociale del proposto, tutti i proventi derivanti dalie imprese di Francoerano leciti e quindi avrebbero dovuto essere calcolati anche in relazione aliacapacità reddituale dei terzi interessati.[OSCURATO:SOCIETA], le imprese di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la [OSCURATO:PERSONA], nonsono imprese mafiose ab origine per stessa ammissione della corte territoriale.Ciò vuol dire che fino ai 2006, e poi di nuovo dai 2014 quando intervienel'amministrazione giudiziaria, tutti i redditi generati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono di naturaperfettamente lecita. Tutto ciò va considerato in uno alla ulteriore circostanza percui sui terzi interessati non grava l'onere della prova, ma semplicemente un oneredi allegazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti,primo passaggio della catena dimostrativa - in punto di dimostrazione dellascissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse - spetta comunquealla pubblica accusa (Cass. Pen., Sez. I, n. 7709dei 16.11.2023).Prova non fornita in questo caso, poiché l'unica motivazione sulla scorta dellaquale si è esteta la confisca a tutti i beni, società e conti correnti, di tutto il nucleofamiliare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è solo una presunzione di derivazione delle fontiimpiegate dal proposto e dalle sue società in quanto ritenute imprese mafiose senzaalcuna considerazione di natura "temporale" consequenziale alla delimitazionetemporale della pericolosità del proposto per come individuata dalla stessa Corteterritoriale.Delimitato così l'oggetto del ricorso, si passa ad affrontare punto per punto inrelazione ai singoli beni, con io scopo di far emergere una motivazione del tuttoapparente, in alcuni casi del tutto assente, come tale idonea ad integrare ii vizio diviolazione di legge, oltre che fondata su presupposti che esulano totalmente daquelli previsti dalia legge perché si possa disporre la confisca di prevenzione.A) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](moglie del proposto).In ordine alia specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata,oltre a quanto sopra evidenziato in termini generali, si sottolinea come la Corte diappello – come già sopra anticipato - alle pagine 73 e seguenti abbia analizzato taleposizione accogliendo parzialmente le doglianze difensive contenute nell'atto diappello e nella memoria depositata all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia, Essa ha ritenuto di confermare la disposta confisca in ordine ad alcunibeni in considerazione, da un iato delia circostanza per cui non risulterebbe provatol'acquisto con redditi autonomi sganciati dal proposto, dall'altro perché la società alei riconducibile sarebbe da considerare come promanante direttamente dallaMeridional [OSCURATO:PERSONA] snc (cfr.pagg.80-87dei decreto).Con riferimento specifico ai fabbricati indicati ai punti 5, 6 e7 di cui Si tratta apagina 85 dei decreto impugnato, con motivazione meramente apparente e cometale rientrante nel vizio di violazione di legge, la Corte si è limitata a valorizzare lesole circostanze che l'acquisto dei beni sia avvenuto nei 2006, ovvero proprio inconcomitanza dell'inizio del periodo di accertata pericolosità sociale del proposto eche il regime di separazione dei beni non sarebbe ''rilevante" (cfr. pagg.85 e 86 deldecreto).Inoltre, la Corte ha ritenuto che non si possa affermare che l'acquisto di quelloche è in realtà un unico fabbricato suddivido in tre sub sia avvenuto con utilizzo dirisorse lecite (cfr. pag. 86 del decreto). Simile motivazione viola apertamente iprincipi sopra richiamati, in corretta applicazione dei quali la Corte avrebbe dovutospiegare perché la provvista accumulata fino al 2006 da parte delia [OSCURATO:PERSONA] nonfosse sufficiente a fronte delle seguenti considerazioni dei tutto pretermesse,ovvero: dal 2002 al 2006 la signora percepiva reddito da lavoro dipendente, qualedipendente appunto della [OSCURATO:PERSONA] snc, che non può essere consideratoillecito posto che fino a quel momento il proposto non è stato ritenuto pericolosoalla luce delle valutazioni svolte dalla medesima Corte di appello, ed in virtù deiprincipio di buona fede per cui andava dimostrata la consapevolezza in capo ai terzidella natura mafiosa dell’impresa; gli accertamenti condotti dall'Agenzia delleEntrate nel 2005 e nei 2006 consentono di ritenere dimostrati redditi personali dellaCananzi ben superiori a quelli considerati dai collegio. Sul punto, sbaglia la Cortequando ritiene che gli stessi non vadano computati poiché frutto di evasione fiscale(cfr. pagg 75 e 76 del decreto). Nell’affermare ciò la Corte non si avvede dellacircostanza per cui nella CTP depositata già nel corso del giudizio di primo grado siriportava la circostanza per cui gli accertamenti sintetici dell'Agenzia delie Entratesono definitivi, ovvero non sono stati opposti e le relative cartelle esattoriali sonostate pagate. Circostanza, questa, fondamentale nell'ambito delle misure diprevenzione per poter affermare che quei redditi non possono ritenersi derivanti daevasione fiscale alla luce dei principio per cui l'eventuale recupero della impostaevasa - come nei nostro caso - sottrae per definizione all'evasore la frazione illecitadi redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio e, salva la dimostrazione di unreinvestimento delia quota parte di imposta evasa comunque indebitamentetrattenuta, diventa problematico sostenere che anche il residuo reddito, ovelecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta illecita disottrazione alla tassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 53003 dei 21.09.2017).[OSCURATO:SOCIETA], è chiaro come tutta una serie di meccanismi conciliativi ponganoinevitabilmente in crisi quel concetto di confusione tra patrimonio lecito edincrementi di origine illecita evocato nel decreto; li reddito agricolo prodotto dallasignora [OSCURATO:PERSONA] andava correttamente calcolato ai fini della determinazione dellasua capacità reddituale (cfr. pag. 79 del decreto). Da un lato, il collegio sbaglianella parte in cui ritiene che il reddito agricolo prodotto dal 2000 al 2002 non vadaconteggiato perché frutto di evasione fiscale perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partitaIVA agricola. [OSCURATO:SOCIETA], se l'attività agricola viene svolta in modo saltuario e il redditoprodotto non è quello principale e non è stabile, non si ha l'obbligo di aprire partitaIVA. Inoltre, nel calcolo offerto dal collegio, non si affronta la questione legata aicosti sostenuti che incidono evidentemente sul ricavo netto che se non eccedente lasoglia prevista dalia legge era esente da dichiarazione. Ad ogni modo, la mancanzadi accertamenti di natura penale e l'esistenza invece di accertamenti sinteticidell'Agenzia delle Entrate proprio in relazione ad alcune di quelle annualità rispettoalle quali manca una dichiarazione IVA da adottare quale parametro di riferimento,avrebbe dovuto indurre la Corte a non ritenere che il reddito prodotto in capo allaCANANZI abbia natura lecita, essendo la stessa incorsa semplicemente in un ipotesidi infedele dichiarazione, per altro sanata, visto che gli accertamenti sono definitivie sono stati pagati.Discorso parzialmente differente va operato con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed al relativo complesso aziendale, nonché la quota dipartecipazione pari al 90% del capitale sociale. Il collegio ha ritenuto che la societàin esame vada sottoposta a confisca poiché creata per derivazione dallaMeridional [OSCURATO:PERSONA], precisando che ''dalla documentazione in atti e dalleosservazioni della G.d.F, non smentite da allegazioni difensive, emerge che trattasidi società promanante dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la provvista per iIversamento del capitale sociale di € 100.000 deliberato sottoscritto nell'attocostitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché finanziamenti per € 105.200 sono stati prelevatidirettamente dal conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è dunque evidenteche trattasi di società realizzata con compendi derivanti da un'impresa mafiosaquale è la [OSCURATO:PERSONA] trasporti s.n.c. per come sopra specificato e come tale daconfiscare'' (cfr. pag. 87 del decreto).Tuttavia, il ragionamento svolto non tiene in minima considerazione lacircostanza sopra richiamata per cui la [OSCURATO:PERSONA], per come pacificamente emersonel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" che costituisce la piattaforma probatoria dellapresente misura di prevenzione, non è impresa mafiosa ab origine. Al contrario, èuna società florida e perfettamente lecita fino al 2006, ovvero fino a quando nonsarebbe intervenuto quel fenomeno di inquinamento mafioso analizzato nella primaparte del decreto che porta a definirla come "il bancomat della cosca [OSCURATO:PERSONA]".Logica deduzione che deve farsi discendere da questa circostanza è che almenofino alla prima metà del 2006 la [OSCURATO:PERSONA] abbia prodotto utili di naturaperfettamente lecita. Per cui, ad aprile 2007 non si può sostenere che queiduecentomila euro liquidati dalla società alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale finanziamentosoci - e transitati direttamente alla PC Immobiliare - non trovi la propriagiustificazione in una provvista perfettamente lecita, poiché accumulata in un arcotemporale pregresso. Se il principio base che attiene il denaro è quello della suaconfusione in quanto bene fungibile, come può sostenersi che quella somma datadalla società alla [OSCURATO:PERSONA] (in realtà la cifra complessivamente considerata neldecreto è transitata dal conto della [OSCURATO:PERSONA] a quello della PC Immobiliaredirettamente, ma il punto della questione non cambia) non sia stata prelevataaccumulate negli anni e di cui si dà conto negli atti prodotti nella CTP.Non solo, il ragionamento qui sostenuto trova conferma nella circostanza percui è la stessa GdF a sostenere che nel 2007 la società avesse registrato unaperdita di esercizio, per cui appare chiaro che la somma erogata dalla Meridionalnon possa essere considerata quale provento di eventuali illeciti commessi dalaccumulate in precedenza, in un arco temporale in cui il proposto non erapericoloso e l'impresa non era mafiosa.Tutte queste considerazioni, lungi dal voler rappresentare un tentativo perindurre la Corte ad una non consentita rivalutazione nel merito, servono in realtàsolo a far comprendere come il ragionamento svolto dal Collegio appaia altamenteviziato sia perché non sono stati correttamente applicati i principi che presiedono laconfisca di prevenzione nei confronti dei terzi interessati, sia perché la motivazioneè in realtà solo apparente (e su alcuni aspetti del tutto assente).B) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto).La Corte ha ritenuto di confermare la confisca già disposta con il decreto diprimo grado su tutti i beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto per cui tutto il suo patrimonio deriverebbe da quello del proposto (cfr.pagg. 87-91 del decreto). Tuttavia, al netto delle considerazioni già svolte rispettoalla FC Immobiliare di cui detiene il ricorrente detiene il 10%, si sottolinea comeappare perlomeno illogico che la Corte evidenzi come fino al 2010 non risultinodichiarazioni dei redditi presentati dal [OSCURATO:PERSONA], laddove lo stesso è diventatomaggiorenne proprio nel gennaio 2018. Oltre ciò, che comunque rappresenta già unindice del ragionamento svolto dalla Corte poco attento ai dati concreti econcentrato invece sul mettere in risalto elementi conducenti rispetto allaconclusione cui il collegio voleva arrivare, occorre sottolineare un dato: FRANCOSalvatore ha sempre svolto attività lavorativa quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] chedal 2014, quindi pochi anni dopo l'inizio del periodo di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], è statasotto amministrazione giudiziaria. Ciò gli ha consentito di accumulare redditi (leciti)da reinvestire nel proprio personale portafoglio obbligazionario, che a sua voltaproduce interessi annuali.Tale dato non trova smentita in alcun atto richiamato dalla Corte territoriale.Al contrario, risulta assolto l'onere di allegazione del terzo nella misura in cuinella CTP depositata in atti risulta chiaramente come [OSCURATO:PERSONA] Saivatore nel periodoche va dal 2010 al 2021 abbia accumulato redditi per ben 442.260,00€. Cifra checopre ampiamente la provvista presente sui conti correnti a lui intestati e il suopersonale portafoglio obbligazionario.C) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto).Ragionamento del tutto simile vale per il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che comecorrettamente riportato nelle tabelle ha iniziato a lavorare a 25 anni, ovvero nel2017 (cfr. pagg. 89-90 del decreto), in un periodo in cui il padre era già statoarrestato (dai 2014) e le imprese di quest'ultimo erano già sotto amministrazionegiudiziaria da diversi anni.Dalia tabella inserita nella CTP in atti, risulta che nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] Francescoavesse accumulato una somma pari a 372.556,00 €.Le operazioni sospette di cui a pagina 90 del decreto servono alia Corte pergiustificare l'apprensione dell'intero patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], senza peròchiarire: perché una cifra prelevata nel 2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] sul conto correnteintestato a lei e al marito e non sottoposto a sequestro, e data in parte ai propriofiglio, costituirebbe di per sé una posta illecita o il reimpiego di denaro illecitamenteprodotto; che collegamento c'è tra questa somma di denaro ed una cifra di granlunga superiore che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] investe in titoli e nell'apertura di una nuovasocietà nel 2021, quindi ben cinque anni dopo, quando in quel momento luipossedeva già oltre 300.00,00 €; perché il reddito da lavoro dipendente da luiprodotto e poi reinvestito abbia natura illecita. Trattasi di interrogativi del tuttoignorati dalla Corte territoriale che non ha ritenuto di dover spiegareconcretamente, dati economici alla mano, perché effettivamente il patrimoniodetenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] debba intendersi derivato direttamente daiproposto e abbia natura intrinsecamente illecita, vista anche la produzione deliaCTP, di diverse note offerte in controdeduzione rispetto a quelle della GdF e delladocumentazione a quelle allegata.D) Considerazioni comuni alla posizione dei due figli del proposto.Nella parte conclusiva del decreto si precisa che "è evidente che attraversodette operazioni si è operato iI trasferimento di somme di denaro dalle societàriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] a quelle intestate ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Seppur vero che si tratta di operazioni che si collocano temporalmente al di fuoridel perimetro di pericolosità, il breve scarto temporale di soli due anni unitamenteal rilevante importo delle operazioni non compatibile con i redditi da lavoroconseguiti dai due terzi, rende assolutamente implausiblle l’origine lecita delleprovviste"(cfr. pag. 90 del decreto).Ed ancora si legge "si vuole cioè dire che nel caso in esame si tratta dirapporti finanziari/bancari la cui titolarità è in capo al figli del proposto, entrambiconviventi; che trattasi di rapporti che sebbene costituiti al di fuori del perimetro dipericolosità, traggono origine da passaggi di somme di denaro acquisite nel periododi manifesta pericolosità dei [OSCURATO:PERSONA]; che non vi è alcuna prova di origine lecita delleprovviste che appaiono incompatibili ed inconciliabili con i redditi da lavoro (unici) dicui potevano godere i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 91del decreto). Il ragionamento seguito dalla Corte è chiaro e, tuttavia, la stessa nonha offerto alcuna motivazione a fronte di tutta una serie di questioni sollevate dalladifesa e segnatamente: [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato nel 2014 e detenutoininterrottamente fino al 2018 e le aziende a lui riconducibili sono state poste a fardata dal 2014 sotto amministrazione giudiziaria, potendo dunque escludersi che daquesto momento i proventi di tali imprese possano essere qualificati come illeciti.Da ciò consegue che tutto il reddito accumulato a partire dal 2014 ha natura lecita.La pericolosità sociale del proposto viene fatta iniziare dalla Corte nel 2006, fino aquel momento tutto quanto prodotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue imprese hanatura lecita e l'accumulo di quelle risorse si intende quale accumulo dell'interonucleo familiare. Sotto questo profilo è sufficiente ricordare come alla CTP prodottain primo grado risulta allegato l'estratto conto del conto personale di FrancoDomenico che alla data del 31.12.2005 riportava saldo attivo pari a 365.949.01 €.Cifra cui occorre aggiungere gli utili sino a quel momento prodotti dalle imprese,anch'essi piuttosto considerevoli. Con ciò volendo significare come l'intero nucleofamiliare avesse una cospicua provvista di natura lecita cui attingere per aprireconti corrente e operare investimenti finanziari che a loro volta hanno generato utilie interessi.L'apertura di alcune società da parte dei figli del proposto nel 2021 noninterviene a solo due anni dalla cessazione delia pericolosità, bensì a distanza diben sette anni dall'arresto del padre, con uno iato temporale che la Corte hatotalmente omesso di valutare.La provvista lecita accumulata dai due fratelli nel periodo che va dal 2010 al2021, derivante dalla propria personale attività da lavoro dipendente ammonta aoltre 800.00,00 €. Cifra che, anche detratti tutti gli esborsi per operare gliinvestimenti finanziari indicati nel decreto e aprire le società che la Corte ha intesosottoporre a confisca, ammonta nel 2021 a complessivi 97.028,50 €.Tutto ciò conduce inevitabilmente a ritenere più che coperti gli esborsi sostenutidai due fratelli nel corso degli anni, con la ovvia conseguenza che anche sottoquesto profilo il decreto appare intrinsecamente affetto da vizio di violazione dilegge.4. I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, in udienzanon partecipata, sicché le parti hanno interloquito per iscritto – le difese attraversomemorie varie con rispettivi allegati – e rassegnato, sempre per iscritto, leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Inammissibili sono i tre motivi di ricorso proposti – e relative integrazionicontenute nelle memorie ed atti aggiuntivi - che intersecandosi tra loro verrannotrattati unitariamente, basandosi, in buona sostanza, su argomenti analoghi ocomunque contigui.2.1.Si deve innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure diprevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge. Neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono esclusi dal novero deivizi deducibili in sede di legittimità quelli previsti dall'art. 606, lett. e) c.p.p.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudiced'appello, il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, che non puòessere però evocato strumentalmente al fine di dedurre la sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice ocomunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (ex multis, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA] ealtri, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n.6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).È altresì noto che la motivazione del tutto mancante oppure apparente èravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o siavvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciòsostanzialmente inesistente.In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando ilgiudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire allaconclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generichenon pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata nonrisponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momentiesplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Nel caso di specie, sebbene il ricorso sia stato formalmente proposto perviolazione di legge, deducendo l’apparenza della motivazione in relazione alleipotesi della pericolosità generica e qualificata e la erronea applicazione deirispettivi presupposti, anche in relazione al giudizio di mafiosità della [OSCURATO:SOCIETA]., esso in realtà investe motivi concernenti la motivazione delprovvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionaletale da integrare la motivazione inesistente o apparente, attesi il tenore el'ampiezza delle argomentazioni svolte ne provvedimento impugnato rese dallaCorte territoriale nel rispetto dei principi affermati da questa Corte in materia.2.2.La necessità di una verifica rigorosa e tassativizzante dei presupposti diapplicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali costituisce ormaida tempo un dato acquisito nella giurisprudenza di codesta Corte di legittimità.Nel caso in esame, il giudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs.cit., e qualificata ex art. 4 lett. c) d.lgs. cit., è stato condotto alla stregua degli esitiricavati dalle emergenze processuali confluite nel procedimento penale cd. Portosentenza di condanna in relazione alla maggior parte dei reati ascritti, aventi naturaspiccatamente lucro-genetica. La nutrita elencazione delle condanne riportate dalcommettere reati via via sempre più significativi, ma è certamente dagli esiti delprocedimento n. 861/12 [OSCURATO:PERSONA] convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]"che sono stati tratti gli elementi sintomatici della pericolosità dello stesso. Invero,se si ha riguardo ai presupposti di fatto su cui si è fondato il giudizio di pericolosità,se ne ricava che l'attività delittuosa del proposto è per la gran parte consistita nellacommissione di delitti lucro-genetici, che ha interessato un significativo arcotemporale del suo stile di vita (protrattosi fino all’ultima carcerazione), costituendola componente preponderante del proprio reddito.In data 2.10.2014 [OSCURATO:PERSONA] veniva raggiunto da OCC "qualeappartenente all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operante sulterritorio di [OSCURATO:PERSONA] e provincia oltre che sul territorio nazionale ed esterocostituita da decine di locali articolate in tre mandamenti e con organo di verticedenominato "Provincia", segnatamente quale appartenente alla cosca Pesceoperante a Rosamo (RC), zone limitrofe e Milano, a loro volta inserite nel territoriocompreso nella fascia tirrenica della provincia reggina, contribuendo allarealizzazione degli scopi del sodalizio, attraverso la forza di intimidazionepromanante dal vincolo associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamentoed omertà che ne derivavano, con la commissione di delitti contro il patrimonio egrazie anche alla disponibilità di armi.In particolare, si ascriveva al [OSCURATO:PERSONA] di avere svolto il ruolo di intestatariofittizio o, comunque, di intermediario nell'attività di intestazione fittizia di beni eTrasporti s.n.c. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e, inparticolare, per avere avuto il ruolo di riciclatore di capitali illeciti del gruppocriminale, mediante la emissione di assegni formalmente giustificati comepagamento di fatture, in realtà relative a operazioni inesistenti. Il percorsodescrittivo e argomentativo degli elementi posti a fondamento dell'ordinanzacautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è sviluppato sull'esito delleindagini degli organi di polizia della Guardia di Finanza.L'impianto accusatorio, recepito dal GIP nell'o.c.c., è stato sostanzialmenteintegralmente confermato dal Tribunale di Palmi che con sentenza n. 1364/2019 del28.11.2019 ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritti ai capi 1),5), 23), 36) (in esso assorbiti i capi 7, 9, 16, 40, 41, 43), 37) (in esso assorbiti icapi 13, 20, 26, 28, 32, 34, 35, 73, 75, 77, 79 e 81) e 96) e lo ha condannato,ritenuta la continuazione tra i reati medesimi e riconosciuta la recidiva, alla pena dianni 10 e mesi 7 di reclusione commessi a partire almeno dall’anno 2007, 2006.Il Tribunale della prevenzione, in sede di doverosa autonoma valutazione,riportava ampi stralci della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in sede di meritoal fine di meglio comprendere l'ipotesi accusatoria avvalorata dalle risultanzeprocessuali, alcuni dei quali vengono riprodotti nel provvedimento impugnato.Questo, in particolare, riprendendo quanto riportato nella sentenza dicondanna, ha dato atto che “l’istruttoria ha provato la responsabilità penale didelitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p., non vi è dubbio per tutto quanto sopraricostruito che i predetti imputati abbiano apportato un contributo essenziale almantenimento ed al rafforzamento del sodalizio criminale '[OSCURATO:PERSONA]'; anzi si può direche fornire le risorse economiche costituisce il contributo causale per eccellenza; ilsodalizio si finanzia, i suoi membri ne traggono guadagno e, con essi, gli stessiimprenditori 'di riferimento' [OSCURATO:PERSONA] lo ha fatto, in tale qualità, nel campodel trasporti, settore dove aveva acquisito nel corso degli anni una notorietà che,con molta probabilità, gli aveva attirato le attenzioni del clan; di qui la necessità,forse inizialmente imposta poi condivisa, di versare parte dei guadagni alla cd.bacinella, ben sapendo che la 'sponsorizzazione' della 'famiglia' egemone sulterritorio dove operava gli avrebbe consentito non solo di proseguire indisturbatonell'attività, ma soprattutto ampliare il raggio di intervento a centri di interessemaggiori come il porto di [OSCURATO:PERSONA]. Ovviamente, seppur ben gestita, l'attività dimovimentazione merci su gomma se condotta secondo legge non poteva fornirerisorse per tutti (cioè all'imprenditore e al clan), per cui erano stati creati varisistemi di frode del fisco, onde ottimizzare i guadagni. Viene in rilievo il sistemadelle cooperative create ad arte per contabilizzare costi e ridurre l'imponibile, dellefalse fatture emesse da subvettori (ed. padroncini) e dell'approvvigionamento digasolio di contrabbando a prezzi ridotti rispetto a quello di provenienza legale.Aumentati in tal modo gli introiti, dai colloqui carcerari intrattenuti tra i vertici delsodalizio criminale, era dato apprendere, semmai ce ne fosse stato bisogno,dell'interesse per i versamenti cui l'uomo con i baffi era tenuto.Elargizione che avveniva attraverso il complesso meccanismo (complessoperché di difficile accertamento) del cambio assegni cui si prestavano i titolari deidistributori di carburante amici, questi emettevano fatture a favore, nel caso inesame, della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per presunte forniture di carburante;riceveva in pagamento un assegno poi monetizzato, ed il cui denaro in contanti,mafiosa.Indi la Corte di merito prosegue la disamina, spiegando che la sentenzaricostruisce, con un impianto argomentativo ampio e logicamente coerente,l'evoluzione delle indagini che hanno riguardato la cosca [OSCURATO:PERSONA], una dellearticolazioni più radicate e strutturate della 'ndrangheta operante nella Piana diGioia [OSCURATO:PERSONA].Al centro dell'analisi giudiziaria si colloca il settore strategico dei trasporti edella logistica portuale, da sempre terreno privilegiato per l'espansione della coscaPesce. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevaintrapreso la scelta collaborativa già nel 2007, hanno offerto – si evidenzia nelprovvedimento impugnato - un primo quadro rivelatore. Egli ha descritto gliinteressi consolidati della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel comparto dei trasporti, indicando inparticolare le imprese formalmente intestate ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA] - nonché ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - comerealtà imprenditoriali che, dietro un'apparenza di legittimità, erano di fattoriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e funzionali agli scopi criminali della cosca.Secondo il collaboratore, tali imprese non solo garantivano un controlloeconomico sul porto di [OSCURATO:PERSONA], ma venivano sistematicamente impiegate ancheper il trasporto di ingenti quantitativi di droga destinati ad alimentare i circuitiilleciti gestiti dal sodalizio.Le indagini bancarie, le intercettazioni telefoniche e ambientali, letestimonianze di soci e rappresentanti di diverse società, nonché le dichiarazioni dialtri collaboratori di giustizia, hanno confermato in modo convergente l'infiltrazionecapillare della cosca nel tessuto economico della Piana di [OSCURATO:PERSONA].L'organizzazione esercitava un controllo pressoché totalizzante sulle attivitàeconomiche legate al porto, ottenendo risorse finanziarie ingenti e predisponendosofisticati meccanismi di riciclaggio dei proventi illeciti, anche grazie alla complicitàdi soggetti difficilmente individuabili.Come emblematica, in tale contesto, viene riportata la vicenda dellaMeridional [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., formalmente intestata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma di fattosostenuta finanziariamente con fondi della cosca [OSCURATO:PERSONA]. I proventi dell'impresavenivano sistematicamente riscossi da affiliati o soggetti di fiducia del clan - tra cuia riversarli nel circuito economico della cosca. Al riguardo la Corte di meritorappresenta che il decreto di primo grado, mutuando dalla sentenza, mette inevidenza come i flussi finanziari della società fossero abilmente mascheratipagamenti che in realtà servivano a fornire liquidità immediata al sodalizio.Accanto alla [OSCURATO:PERSONA], le indagini hanno individuato altre strutturesocietarie create con finalità analoghe. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., puravendo sede coincidente con la [OSCURATO:PERSONA] e priva di una propria strutturaoperativa, riceveva formalmente incarichi di trasporto, costituendo un ulterioreschermo fittizio. Ancora più sofisticato era il sistema delle cooperative di lavoro,costituite come mere "scatole vuote": tali entità emettevano fatture per servizi maiprestati, consentendo alle imprese della cosca di contabilizzare costi fittizi, ottenereindebiti crediti IVA ed evadere il fisco.La stessa logistica aziendale era piegata alle esigenze criminali. Il carburantestoccato presso la [OSCURATO:PERSONA] serviva non solo per i mezzi della società,ma anche per rifornire i veicoli di altre imprese legate alla cosca e persino quelliformalmente locati alle cooperative fittizie, che in realtà rimanevano nella pienadisponibilità della [OSCURATO:PERSONA].Le risultanze investigative hanno inoltre documentato un sistematico utilizzodelle imprese dei [OSCURATO:PERSONA] per il traffico di droga. Diversi episodi, confermati daarresti e condanne definitive, attestano il ruolo logistico delle società di trasporto: il18 maggio 2007, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - cognato di [OSCURATO:PERSONA] edipendente di un'impresa familiare - trovato in possesso di oltre un chilogrammo dicocaina ed eroina a bordo di un veicolo aziendale; l'8 maggio 2009, l'arresto diVenturini Roberto, sorpreso a trasportare oltre 5 kg di cocaina su un autoarticolatodella società [OSCURATO:SOCIETA]., collegata ai [OSCURATO:PERSONA]; il 20 luglio 2011, l'arresto diGangeri Rinaldo, poi condannato in primo grado per traffico internazionale distupefacenti, in relazione allo sdoganamento di container contenenti droga;circostanza significativa anche perché la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui Gangeir eraamministratore, risultava riconducibile alla moglie di [OSCURATO:PERSONA].Parallelamente, il provvedimento impugnato, tramite le risultanze dellasentenza, evidenzia il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in attività dicontrabbando di merce contraffatta, condotte per mezzo della MediterraneanContainer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (M.C.S.). La società, incaricata del trasporto dei container,anticipava somme per i diritti doganali, che venivano poi riaddebitate ai clientiinsieme alle spese di trasporto. In diversi casi di importazioni dalla Cina, leoperazioni risultavano finalizzate a eludere i dazi doganali, con contatti diretti traLe intercettazioni telefoniche e ambientali hanno ulteriormente confermato ilruolo di [OSCURATO:PERSONA] come uomo di fiducia della cosca. Numerosi dialoghiintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - individuato come fiduciario della famigliaPesce - hanno rivelato non solo la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a eseguire direttiveoperative, ma anche la sua partecipazione a operazioni di movimentazione didenaro e di gestione di lavori nella zona portuale. In più occasioni [OSCURATO:PERSONA] haespresso a [OSCURATO:PERSONA] le proprie preoccupazioni per le indagini in corso, manifestandoconsapevolezza del rischio penale connesso alle attività di contrabbando.La documentazione extracontabile rinvenuta presso la [OSCURATO:PERSONA],insieme ai colloqui in carcere intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali,conferma l'esistenza di rapporti gerarchici: [OSCURATO:PERSONA] appare in posizione subordinatarispetto a [OSCURATO:PERSONA], dal quale riceveva direttive e al quale era tenuto a consegnaresomme di denaro provenienti dai proventi delle attività societarie.Dalla complessiva ricostruzione – osserva la Corte di merito - emergel'immagine di un sistema criminale integrato, nel quale il porto di [OSCURATO:PERSONA] il crocevia strategico per traffici di stupefacenti, contrabbando eoperazioni di riciclaggio, e come in questo scenario, [OSCURATO:PERSONA] sì configuracome intestatario fittizio, intermediario finanziario e operatore logistico della coscaPesce, capace di utilizzare strutture societarie apparentemente legittime pergarantire al sodalizio flussi costanti di denaro e la possibilità di occultare oreimpiegare i proventi illeciti, contribuendo così alla forza economica e allalongevità dell'associazione mafiosa.Indi, si conclude nel provvedimento impugnato che, alla luce delle risultanzedel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] possa formularsi il già anticipato giudizio di"pericolosità qualificata" e "generica" di [OSCURATO:PERSONA] vieppiù aggravato dallasua biografia giudiziaria da cui si evince che il proposto si è reso abitualmenteautore di delitti, ivi compresa l'evasione fiscale, da cui ha tratto un profitto che –per quanto emerso - ha costituito l'ammontare prevalente del suo reddito.Il giudizio di pericolosità sociale, svolto sul duplice fronte, pertanto, siammanta di indici di disvalore che, facendo leva su condotte di reato, sono tutt'altroche indefiniti e perfettamente continenti al tipo criminologico per come assentitodalla stessa giurisprudenza costituzionale.D’altra parte, è costante nella giurisprudenza della Corte di legittimità –secondo quanto riporta anche la recente sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] -l'affermazione secondo cui tra il procedimento di prevenzione e il processo penalesussistono profonde differenze funzionali e strutturali: nel primo si giudicanocondotte complessive, ma significative della pericolosità sociale, mentre nelsecondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità. Laontologica diversità spiega, allora, la reciproca autonomia dei due processi e il fattoche nel procedimento di prevenzione il giudice è legittimato a servirsi di elementiprobatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusionealla quale si è pervenuti in tale sede, facendosi carico di individuare le circostanzedi fatto rilevanti e ivi accertate per rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione(così da ultimo, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025,[OSCURATO:PERSONA]. 288300 – 01, che richiama tra le tante Sez. 1, n. 5786 del21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 - 01; Sez. 1, n. 5522 del03/11/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203027 - 01). Per tale ragione è possibile che il giudicedella prevenzione – osservano le Sezioni Unite – “prenda atto dell'esistenza di ungiudicato penale, relativo ad un "fatto" coincidente con una fattispecie delittuosa eper cui sia intervenuta una condanna passata in giudicato: in tal caso, infatti, gli"elementi di fatto" sono direttamente evincibili dalla sentenza che ha riconosciuto laloro conformità alla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna.Nondimeno, è altresì possibile che l'accertamento "pieno" del fatto venga – in sededi prevenzione - desunto da una pronuncia che, in sede penale, abbia tuttaviadovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato. In tale direzioneconducono le norme di cui agli artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen. e, in termini piùtenore della quale il giudice della prevenzione può utilizzare le risultanze di unprocedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per ricavare ericostruire gli "elementi di fatto" su cui fondare la diagnosi di pericolosità genericaex art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011”. Proseguono le Sezioni Unite:” [l]'autonomia delgiudizio penale, relativo alle medesime evidenze in fatto, si sostanzia, del resto,anche in termini di indipendenza del relativo esito, sia questo pregresso o paralleloal procedimento di prevenzione. In tale ipotesi, quindi, anche l'eventuale giudizio diassoluzione, per la diversa "grammatica probatoria" che connota l'accertamento diprevenzione, diretto a verificare la pericolosità del proposto, finisce per nonostacolare l'applicazione della misura di prevenzione, sempre che il fattoconsiderato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella suaontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022,Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862;Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908 - 01; Sez. 6, n. 4668 del08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417 - 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000,Mannone, Rv. 216054 - 01)”.Ovviamente poiché l'art. 1, lett. b), d.lgs. cit. richiede che l'accertamentodelle pregresse condotte delittuose ai fini della valutazione della pericolositàgenerica – ma il discorso nella sostanza non muta per la pericolosità qualificata -avvenga sulla base di «elementi di fatto», ciò che rimane saldo è che il giudice dellaprevenzione non può basare il suo accertamento su meri sospetti ed indizi, ma ètenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, tali essendoanche quelli deducibili non solo da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, maanche da atti di indagine (così, sempre in motivazione, Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], checita tra l’altro Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 - 01).A tali principi di diritto si sono correttamente attenuti i giudici dellaprevenzione nel caso di specie. Il quadro probatorio in atti, diffusamente richiamatonei suoi esiti dal Tribunale prima, e dalla Corte di appello poi, lungi dal fondarsi suelementi tratti da esiti assolutori, comprova una pluralità di delitti contro ilpatrimonio e con finalità lucrativa commessi nell'ampio arco temporale indicato,compreso, quanto meno, tra il 2006 e il 2019, essendosi dato risalto, oltreall'analitica enunciazione dei plurimi elementi emersi a carico del proposto,all'evoluzione dell'attività criminosa posta in essere dal ricorrente, accentuata econsolidatasi nel tempo, per come successivamente avvalorato anche dall'ordinanzadi custodia cautelare al medesimo applicata nel 2014, e poi dalla stessa sentenza dicondanna del 2019.In tale ambito, la natura ed il significativo numero di delitti riconducibili alproposto danno complessivamente conto dell'abitualità al reato e costituisconoindici logicamente rivelatori della produzione di illecito profitto se letti alla lucedell'ulteriore dato costituito dall'assenza di adeguate lecite fonti di reddito.Per la configurabilità della pericolosità generica – che nel caso in esame siaggiunge a quella qualificata – come si precisa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] – “non sirichiede che l'analisi si spinga al punto da formulare, per ciascuna fattispeciecriminosa a sfondo patrimoniale una specifica verifica dell'effettivo risultatoeconomico conseguito dall'autore del reato. Una tale indagine compete, infatti, algiudice del merito e non a quello della prevenzione. Ciò che si richiede, oltreall'abitualità della condotta illecita, è la capacità dei delitti commessi di produrrereddito illecito”, requisito certamente configurabile - nel caso di specie - in presenzadei plurimi delitti contro il patrimonio evidenziati nel provvedimento impugnato.“Occorre, insomma – prosegue la sentenza [OSCURATO:PERSONA] - che quei delitti siprestino, anche in ragione della sproporzione tra disponibilità acquisite nell'arcotemporale corrispondente alla suddetta pericolosità e l'assenza di adeguate fontilecite di reddito, ad assumere idonea valenza di indicatori della possibilità diiscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dallalegge, posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione edestinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "noncolpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto"pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per comericostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore"della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine socialecostituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precisedisposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità» (Sez. 1,n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 01).Diversamente argomentando[...], si finirebbe per sovrapporre la misura di prevenzione patrimoniale dellaconfisca all'omonima misura di sicurezza di cui all'art. 240 cod. pen. che è prevista- tra le altre ipotesi - per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato, cosìrendendo superfluo l'istituto oggi disciplinato dal d.lgs. n. 159 del 2011,quantomeno con riferimento all'ipotesi qui in discorso della pericolosità socialegenerica di cui alla lett. b) dell'art. 1”.Ebbene, a fronte della ricostruzione sopra indicata, nel ricorso in scrutinio, silamenta che il provvedimento impugnato non avrebbe precisato l’ammontare deiproventi illeciti conseguiti negli anni dal proposto ed il loro periodo di realizzazione,laddove la Corte di Appello, facendo buon governo dei principi affermati da questaCorte in materia di misure di prevenzione, ha confermato, con motivazioneesauriente e scevra da vizi logici e di valutazione, le approfondite verificheeffettuate in concreto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’esistenza diplurimi elementi conoscitivi idonei a fondare il giudizio di pericolosità sociale delproposto, correttamente iscritto nelle categorie di pericolosità generica e qualificatadi cui al d.lgs. n. 159/2011. Trattasi, come già sopra detto, delle significativeevidenze probatorie poste a fondamento della sentenza n. 1364/2019 del28.11.2019 con la quale – come già esposto - il Tribunale di Palmi ha condannatocolpevole non solo di una serie di reati in materia di evasioni fiscali e finanziarie, maanche di intestazioni fittizie (limitatamente al capo n. 5), (essendo stato assolto dalsolo reato di intestazione fittizia della soc. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dai giudicidella cognizione, non società schermata dal [OSCURATO:PERSONA] e in realtà nella disponibilitàdella famiglia [OSCURATO:PERSONA], bensì società del [OSCURATO:PERSONA] il quale si prestava “ad una spontaneaelargizione di somme di denaro" ben consapevole di essere sponsorizzato dalsodalizio che gli avrebbe garantito nuove commesse e/o nuove utilità), ma anchedel reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta,commessi a partire almeno dall’anno 2006-2007 (ai quali si sono aggiunte ulteriorifattispecie lucro-genetiche quali ad esempio il riciclaggio, il contrabbando di gasolio,comunque citate, alla stregua degli elementi emersi, nell’ambito della complessivaricostruzione svolta dai giudici di merito); fattispecie ritenute tutte idonee, nel lorocomplesso, a produrre reddito in misura consistente.La suindicata doglianza difensiva è quindi manifestamente infondata, avendoi giudici di appello anche precisato di avere considerato l’anno 2006 quale dies aquo cui ancorare la valutazione di pericolosità, in coerenza con l’epoca diconsumazione dei gravi reati ipotizzati a carico del proposto, la cui consumazione –in particolare per quello associativo – si è protratta quanto meno sino alla pronunciadi primo grado.Inoltre, nel decreto impugnato vi è un esplicito riferimento all’ingenteammontare dei proventi illeciti conseguiti dal proposto per mezzo delle attivitàillecite poste in essere, per le quali è intervenuta condanna, consideratosignificativo anche in relazione ad una accertata sperequazione pari allaconsiderevole somma di euro -736.265,61.2.3. Anche con riferimento al tipo di mafiosità che ha investito la [OSCURATO:SOCIETA], il provvedimento impugnato si è speso in una motivazione non affattoapparente.Innanzitutto, la Corte di appello riporta che " [...] è quanto, del resto, riferivain dibattimento [OSCURATO:PERSONA] e gli altri collaboratori di giustizia: dietro FrancoDomenico ci sono i [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non significa, almeno il tribunale non lo intende così,che l'imputato fosse un mero prestanome eterodiretto nella sua attività, ma unimprenditore appoggiato/sostenuto/garantito dal sodalizio cui doveva gran parte deiguadagni. Ciò spiega anche la necessità di ricorrere costantemente a sistemi difrode del fisco, ovvero ottimizzare i guadagni avendo molte bocche da sfamare. Sesi conviene con tale ricostruzione, allora appare sin troppo evidente, dalleintercettazioni e dalle indagini condotte dalla guardia di finanza, come la [OSCURATO:SOCIETA] fosse il 'bancomat' del sodalizio e fosse da questo garantita in caso dinecessità per “problematiche ambientali*. Attraverso l'uomo di fiducia SibioDomenico (che talvolta si avvaleva del cognato [OSCURATO:PERSONA]), vero e proprioalter ego di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli affari della famiglia, fungeva dapadroncino cui affidare le commesse di trasporti cui seguivano pagamenti previaesibizione delle fatture. Ebbene tali trasporti erano fittizi. In definitiva, che non sitrattasse di intestazione fittizia ma di società 'sponsorizzata' in cambio di denarospontaneamente versato emerge dai seguenti elementi: dalle richieste di notiziacirca lo stato dei pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] rivolte da [OSCURATO:PERSONA] fratello [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei colloqui in carcere sopra già emarginati; dagli esitidella verifica fiscale eseguita presso l'azienda in questione da parte della guardia difinanza di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso come i rapporti con la ditta individualeSibio [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto fittizi e che le operazioni erano contabilizzatestrumentalmente al fine di consentire al predetto di disporre di denaro contante;dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; dal contenuto delle comunicazionicaptate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che lo stesso prelevavasomme dalla cassa della società di trasporti; dalle deposizioni dei testi a discarico(in particolare i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] snc) che negli anni si eranointerfacciati sempre con [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, tirando le fila ed analizzando iprincipali argomenti difensivi, si deve subito sgombrare il campo dal dubbiosull'effettivo esercizio da parte dell'imputato dell'impresa di trasporti: FrancoDomenico era un imprenditore. Ed era un imprenditore bravo ed affermato e,proprio per tali caratteristiche, aveva attirato le attenzioni del sodalizio mafioso cheappoggiandolo aveva raggiunto un duplice obiettivo: avere un riferimento nelmercato dei trasporti su gomma avvalendosi della professionalità indiscussa deifratelli [OSCURATO:PERSONA]; ottenere lauti introiti attraverso un sistema di ardua individuazione,ovvero quelle delle fatture che giustificassero movimentazioni di denaro”.Pur riconoscendo la sussistenza, in capo al proposto, di risorse lecite – siprecisa nel provvedimento impugnato - si rinviene “una inestricabile confusione,venutasi a creare tra risorse lecite ed illecite, in considerazione del numero assaielevato di ipotesi delittuose che hanno comportato entrate illecite parte delle qualisono servite a foraggiare le casse della "cosca [OSCURATO:PERSONA]" e parte a consentire la vitastessa della società e la sua operatività sul mercato. Nella specie, si ritiene che lagestione della società è stata, fortemente, caratterizzata dalla condotta delproposto, ovvero l'attività di impresa non sarebbe sorta, o più precisamente non sisarebbe sviluppata in quel modo, se non fosse stata pesantemente condizionata dalpotere e dall'intervento del soggetto pericoloso; ne consegue che la vitadell'impresa è stata concretamente agevolata dall'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA] e lastessa deve essere per l'oggettiva pericolosità di mantenere il bene nelladisponibilità di chi è risultato appartenere ad una delle categorie soggettive dipericolosità”.Va ricordato che l'art. 24 d. lgs. n. 159/2011, art. 24, comma 1 tiene bendistinte le due situazioni nelle quali può procedersi alla confisca: a) quella nellaquale "risulti" che il soggetto interessato (anche per interposta persona) sia titolareod abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di beni in valore sproporzionato al proprioreddito od alla propria attività economica; b) quella nella quale "risulti" che i benide quibus siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ne consegueche non è necessario che i beni oggetto del provvedimento appartengano,simultaneamente, ad entrambe le citate categorie, bastando la loro riconducibilitàanche ad una sola di esse; occorre la sproporzione reddituale o, in alternativa, cherisultino concreti e validi elementi della provenienza illecita dei beni, anche sottol'aspetto di reimpiego di illeciti guadagni.Nella specie – osserva la Corte di merito - “alla luce della pericolosità delquella generica, si ritiene che le operazioni attuate sul versante economico efinanziario sono rimaste geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad unasituazione antigiuridica ed hanno finito per contribuire alla creazione di quellaricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali intendecolpire, anche con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illeciteo ne costituiscono il reimpiego e che, per la loro stessa esistenza ed operatività,hanno condizionato l'operare e lo sviluppo delle (eventuali) iniziative produttivelecite”.Indi conclude il provvedimento impugnato che “a fronte di una sistematicaa tracciare il flusso di denaro, si è prodotta quella confusione tale da non consentirela ripartizione tra risorse lecite ed illecite e, di conseguenza, spettava al propostoallegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 cit., quali fossero, in positivo,le attività lecite e a quanto ammontavano”.2.4.Rimane da considerare la doglianza difensiva che lamenta che ilprovvedimento impugnato non si sarebbe confrontato con il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe mantenuto la propria operatività e patrimonio aziendale,pur dopo la cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria partecipazione all’internodella [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta nell’anno 2009), di talché non sarebbe sostenibileipotizzare che le vicende della [OSCURATO:PERSONA] dissimulassero la volontà del [OSCURATO:PERSONA] dieludere provvedimenti ablatori a carico della [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti peraltro neglianni 2011 e 2014 ossia successivamente alla cessione di quote del [OSCURATO:PERSONA] risalenteal 2009 cui si fa risalire l’intestazione fittizia).Quindi alcuna volontà e funzioneelusiva sarebbe riferibile alle vicende della [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo non resta che precisare che il provvedimento impugnato, anchecon riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], società formalmente intestata a ZungirGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ma di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA], ha reso una motivazionetutt’altro che apparente. In particolare, il decreto impugnato ha rappresentato comela contestazione elevata al capo 5) trae il proprio fondamento nelle indagini svoltedalle quali emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. venne costituita il7 giugno 1999 con una compagine sociale inizialmente composta da FrancoDomenico, che deteneva la quota di maggioranza del 70%, e da [OSCURATO:PERSONA] eAversa [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con una partecipazione del 15%.Nel 2009 si era verificato un passaggio societario piuttosto significativo:formalmente dalla compagine societaria. Tuttavia, questa cessione si era rivelataessere meramente formale, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto mantenuto il controllogestionale dell'impresa attraverso un contratto di collaborazione coordinata econtinuativa stipulato il 1° dicembre 2009.La particolare configurazione contrattuale consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di mantenere ilcontrollo operativo dell'azienda pur non figurando più formalmente come socio.L'accertamento ispettivo, condotto dalla Guardia di Finanza il 9 ottobre 2012presso la sede di Rosamo in via Nespolaro, rivelava poi immediatamente una seriedi anomalie significative. La prima e più evidente coincidenza riguardava l'identitàdell'indirizzo della sede sociale con quello della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,circostanza che già di per sé destava sospetti sulla reale autonomia delle due entitàsocietarie. Le coincidenze non si limitavano all'aspetto logistico: entrambe le societàutilizzavano gli stessi numeri di telefono, elemento che suggeriva una gestioneunificata delle comunicazioni aziendali. L'ispezione degli uffici della UniversalTransport [OSCURATO:PERSONA] rivelava poi una situazione di evidente precarietà einadeguatezza rispetto alle attività dichiarate: i locali consistevano in un semplicecontainer arredato con due scrivanie e un armadio, privo di computer e persino dicorrente elettrica. L'acquisizione della documentazione contabile, sia presso la sedeaziendale che presso lo studio del consulente fiscale ragionier Cagliostro, avevafornito elementi probatori decisivi per la ricostruzione del rapporto tra le duesocietà. La contabilità relativa al periodo 2007-2012 evidenziava che la UniversalTransport [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. intratteneva rapporti commerciali quasi esclusivamentecon la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., configurando una situazione di dipendenzacommerciale totale che mal si conciliava con l'idea di due entità imprenditorialiautonome e indipendenti. Un elemento particolarmente significativo emergevadall'analisi delle autorizzazioni per il trasporto di rifiuti: la [OSCURATO:PERSONA] indicava come propri ben 19 semirimorchi che risultavano invece diproprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Questa circostanza non solo confermaval'interconnessione patrimoniale tra le due società, ma rivelava anche un utilizzostrumentale della prima per l'impiego di beni della seconda, probabilmente al fine diaggirare eventuali limitazioni o vincoli gravanti su quest'ultima.Sicché la doglianza secondo cui il provvedimento impugnato non si sarebbeconfrontato con l’argomentazione difensiva secondo cui la [OSCURATO:PERSONA].n.c. avrebbe mantenuto la propria operatività e patrimonio aziendale, pur dopo lacessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della propria partecipazione all’interno della [OSCURATO:PERSONA](avvenuta nell’anno 2009), risulta manifestamente infondata, non solo perché nonsussiste il vizio denunciato della motivazione apparente, ma anche perché è essa anon confrontarsi adeguatamente con quanto accertato dai giudici di merito, i quali,indipendentemente dalla scansione temporale degli intervenuti sequestri(comunque successivi), hanno verificato che entrambe le società avevano la sedelegale presso il medesimo indirizzo e utilizzavano gli stessi numeri di telefono, e chela [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere rapporti commerciali quasi esclusivamente con laMeridional, nelle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti aveva indicato come propriben 19 semirimorchi che risultavano invece di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Vi erastata, in altri termini, quanto meno una sovrapposizione tra le due società dainquadrare nell’ambito delle vicende complessive oggetto del procedimento penalepiù volte citato.2.5.Passando, infine, all'esame delle censure relative all’identificazione deltema dell’incertezza in merito alla corretta identificazione del proposto il quale,contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbe colui indicato qualeuomo con i baffi.Ebbene, anche al riguardo la risposta già resa sul punto nel provvedimentoimpugnato non è affatto apparente. La parzialità del dato offerto dalla difesa –evidenzia la Corte di appello - si scontra con tutti gli elementi valorizzati dai giudicidi primo grado che sono giunti all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta non solo delcontenuto delle intercettazioni ma altresì delle dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia.Né serve sottolineare, come fa la difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato riconosciutocome soggetto vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA] da alcuni dei collaboratori escussi ed inparticolare da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza non è dirimentein ragione della peculiarità del ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore"vicino" alla cosca, che offriva i suoi servigi alla cosca in cambio dei vantaggiimprenditoriali ed economici che la cosca stessa consentiva. Poco rileva, quindi, siosserva nel provvedimento impugnato, se trattasi di figura non nota a PesceGiuseppina la quale, pur essendo parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA] non necessariamentedoveva essere a conoscenza di tutti gli affari illeciti della cosca. Mentre noncorrisponde al vero l'assenza di conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA].3. In definitiva il provvedimento impugnato evidenzia come il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente desunto da una pluralità di evidenzeprobatorie la realizzazione, da parte del proposto, di plurime condotte delittuoseproduttive di redditi illeciti e aventi natura non episodica.Nel provvedimento impugnato si dà ampiamente conto delle plurime evidenzeprobatorie dimostrative della appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA],operante nel territorio di Rosarno, e dei plurimi apporti causali da egli garantiti almantenimento e al rafforzamento del sodalizio criminale, costituiti dalla sistematicae continuativa fornitura di risorse economiche.In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA].n.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. siano state per anni utilizzate qualisocietà produttive di proventi illeciti destinati al finanziamento dell’organizzazione,mediante l’ideazione e l’attuazione di vari e sofisticati sistemi di frode del fisco, cheprevedevano la creazione di cooperative, c.d. cartiere, in buona sostanza funzionalialla riduzione dell’imponibile delle due imprese mafiose, l’emissione di false fattureda parte di subvettori (c.d. padroncini) e l’approvvigionamento di gasolio dicontrabbando a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato.A differenza di quanto affermato nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di meritohanno diffusamente motivato sulla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’uomocon i baffi menzionato nelle intercettazioni captate in carcere e dalle quali è statadesunta la natura mafiosa delle imprese del proposto, così come sulla natura fittiziadei rapporti commerciali apparentemente intercorsi con le imprese riferite a SibioDomenico e al cognato [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni con le quali ilricorso, in definitiva, non si è adeguatamente confrontato.In conclusione, a fronte dei plurimi elementi indiziari richiamati nel decretoimpugnato, le censure finiscono per ridondare non solo in non consentiti vizi dimotivazione, ma anche in inammissibili questioni attinenti al risultato di meritodella valutazione giudiziale compiuta e all'esercizio della discrezionalità del giudicedella prevenzione, e non alla sua radicale carenza, non deducibili, in forza deldisposto normativo di cui agli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159del 2011, col ricorso per cassazione.4. I ricorsi proposti – con un unico atto - nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],Anche la motivazione resa con riferimento ai terzi interessati non è affattoapparente, ove agganciata, in un discorso unitario, con le premesse argomentative,e i relativi rilievi in diritto, già svolti con riferimento alla posizione del proposto,4.1.Tanto premesso, deve osservarsi che a rigore sarebbe ravvisabile lacarenza d’interesse in relazione ad alcuni dei profili sollevati con le censure inscrutinio, con particolare riferimento a quelli che contestano i requisiti dipericolosità soggettiva del proposto, ovvero il requisito della sproporzione, potendoi terzi interessati a rigore rivendicare soltanto l'effettiva titolarità dei beni confiscati,allegando innanzitutto la loro capacità reddituale.Come ha di recente statuito questa Corte nella pronuncia, già sopra citata,Sez. U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288300 – 01, in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a unterzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beniconfiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi dellamisura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01;Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01), sicché a rigore i ricorrenti, in qualità di terzi, non avrebbero titolo percontestare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura, ovvero il difetto diproporzionalità della misura di prevenzione patrimoniale disposta nei loro confrontiin assenza di un collegamento sufficientemente diretto tra i beni oggetto diablazione e un’attività illecita ad essi, anche solo indirettamente, riferibile.Si precisa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che l'azione di prevenzione, che siesprime attraverso una "proposta" formulata ai sensi degli artt. 5 e 17 del d.lgs. n.159 del 2011, mira all'applicazione di determinate misure nei confronti di soggettiche rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti in tutto o in partefrutto di non giustificato accumulo, derivante proprio da quelle condizionisoggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali. Laregiudicanda di prevenzione, dunque, è a soggetto e oggetto definiti.Da qui, dunque – come sottolineano le Sezioni Unite - già un primo esignificativo corollario che assume rilievo ai fini del giusto inquadramento dellecensure difensive: 1) il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria(e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggettol'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concernal'applicazione di una misura di carattere patrimoniale; 2) diversa è invece laposizione del terzo – affermano le Sezioni Unite - quale parte solo eventuale (alriguardoNe discende, pertanto – osservano le Sezioni Unite - che l'interesse del terzoa prendere parte al giudizio di prevenzione non può che risiedere nella scelta ditutelare nell'ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l'effettivatitolarità del bene di cui si assume la fittizietà (ed ulteriori elementi di sostegno atale conclusione le Sezioni Unite traggono dalla recente decisione della Corte EDU,20/01/2025, Garofalo e altri c. Italia che ha, a sua volta, osservato che la misuraablatoria in argomento assolve ad una funzione di prevenzione in senso generale,tesa a far comprendere che "il crimine non paga". Intento, questo, peraltro nondirimente agli effetti della individuazione della natura della confisca, in quantoindifferentemente presente tanto nelle misure di carattere punitivo che in quelle cheperseguono obiettivi diversi).per individuare la natura non punitiva della confisca è, invece, la sua funzioneripristinatoria (pag. 22 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che rimanda a § 126-133 dellapronuncia Cedu). In proposito si osserva che la misura in questione presenta varielementi che la rendono comparabile alle misure (civili) volte ad impedirel'arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale.Lo scopo della confisca è, infatti, quello di rimuovere dal circuito economicolegale beni acquisiti illecitamente.Sicché il nucleo portante della misura finisce per ruotare attorno al bene, dicui è presunta l'origine illecita, piuttosto che alla persona, come d'altra partetraspare dalla circostanza che la confisca, a certe condizioni, può essere dispostaanche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati.In definitiva lo scopo precipuo perseguito è quello di impedire l'arricchimentoingiusto.Di conseguenza la confisca ha natura ripristinatoria e non punitiva(«restorative and not punitive nature»). Ciò postula una correlazione necessaria trail quadro patrimoniale preesistente all'ablazione e la sua riconduzione a legalità,Risultando dunque la funzione peculiare della confisca di prevenzione quellaripristinatoria che in quanto tale mira ad eliminare dal circuito lecito il beneacquisito illecitamente – e ciò di là della sua apparente intestazione – sanzionandol’arricchimento ingiustificato, rectius illecito, non può che derivarne che, adifferenza di quanto assume la difesa, nessuna differenziazione può operarsi, sulpiano della proporzionalità del sacrificio, in favore del terzo intestatario fittizio delbene acquisito illecitamente (anche perché una volta accertata l’intestazione fittiziail bene è da ritenere del proposto); né tanto meno potrebbe assumere un qualcherilievo il difetto di un collegamento sufficientemente diretto tra il bene ablato eun’attività illecita riconducibile al terzo intestatario laddove per definizione il terzointeressato è tale proprio perché soggetto estraneo all’attività illecita.I parametri elaborati con orientamento costante da questa Corte sono – non acaso – i seguenti: la c.d. correlazione temporale, in base alla quale la misura puòaggredire solo i beni acquisiti durante il periodo in cui il proposto hapresumibilmente commesso reati lucrogenetici; il rapporto di proporzione tra profittiilleciti e il valore dei beni da confiscare (cfr. in tal senso anche Corte cost., sent. n.24 del 2019).In altri termini, la confisca di prevenzione vede - proprio per soddisfare la suafunzione - patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da unacorrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume unaqualità eventuale ed accessoria, in quanto, in presenza dei relativi presupposti,l'azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei benioggetto di confisca.Sicché ulteriore logico corollario che se ne può trarre – spiegano le SezioniUnite - è che, soltanto ove l'intestatario che si assume fittizio rivendichi la propriaqualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale puòlegittimare il suo "intervento" nel procedimento di prevenzione, secondo le linee enei limiti tratteggiati dall’art. 23 del codice antimafia.Di conseguenza, concludono le Sezioni Unite – dopo aver passato in rassegnaanche ulteriori norme convenzionali e direttive dell’Unione Europea - che l'interessedel terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta diriconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnatoassume l'intestazione fittizia al terzo stesso.[OSCURATO:PERSONA] escludono, per quanto qui di interesse, anche che il terzo possacontestare la datazione dell'acquisto del bene, perché laddove una simileprospettazione sia unicamente volta ad espungere il bene dall'area della pericolositàdel proposto, essa finisce per ridondare in un inammissibile intervento adadiuvandum della posizione del proposto.Ciò nondimeno al terzo nell’ambito suo proprio, di propria pertinenza cioè,precisano le Sezioni Unite, deve essere riconosciuto appieno l’esercizio del diritto didifesa, come sancito anche a livello sovranazionale.Non hanno mancato, al contempo, di precisare le Sezioni Unite che ladomanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deveperò essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suodiritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.Al contrario, la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presuppostiper l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti delproposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da uninteresse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della proceduraprincipale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delleconsiderazioni in precedenza svolte.La corretta perimetrazione della legittimazione e dell'interesse che fondanol'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale hanno indotto leSezioni Unite a soffermarsi anche sugli oneri probatori che gravano sul terzo al finedi confutare la fittizietà dell'intestazione, che pure è opportuno riportare tenutoconto del tenore delle cesure difensive.Hanno precisato le Sezioni Unite che al riguardo resta fermo che, in tema disequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure diprevenzione, incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattualiconnotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza disituazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di dettaintestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte delproposto. Ciò in quanto - laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pursempre relative, di cui al secondo comma dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 - deveapplicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni incapo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. cit.,secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cuiconfronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente oindirettamente (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 -01; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto,che richiama, sul tema, Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364 -01). Il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolaritàformale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi dellamisura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa (ex multis, Sez. 2, n. 18569del 12/03/2019, Pisani, non mass.; Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018,Brussolo, Rv. 272703 - 01). Il terzo, infatti, per definizione, non è il soggettoportatore di pericolosità. Egli, invece, ha un onere di allegazione che consiste nelconfutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale,ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nellasua esclusiva disponibilità.E rispetto a tale thema probandum – sottolineano le Sezioni Unite - il diritto didifesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l'indicazione probatoria siavolta a contestare le circostanze indotte dall'accusa che riverberano sul fattocostitutivo del diritto fatto valere. L'ambito di allegazione da riconoscersi al terzodeve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il dirittoazionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivirispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto.Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio econ esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti delproposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenzaindiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene chel'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno.E a tale fine – si legge nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] - sarà la dialettica delprocesso, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di ricostruire in manieraesaustiva le vicende relative all'intestazione o al trasferimento del bene al terzo,tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragionedella natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggettodi un attento scrutinio riservato al giudice del merito.4.2.Ed è proprio rispetto alla dialettica sviluppatasi nel caso di specie, comeampiamente illustrata nel provvedimento impugnato, che difetta un adeguatoconfronto da parte dei ricorsi dei terzi interessati, in scrutinio.Innanzitutto, il motivo che lamenta genericamente la mancanza di unadeguato accertamento dell’autonomia patrimoniale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonopera un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, cheha ben evidenziato la ridotta, se non nulla, capacità di risparmio della Cananziall’epoca dell’acquisto, anche in considerazione delle spese familiari sostenute (perun nucleo complessivo di quattro persone) e della impossibilità di calcolare i redditiderivanti dall’attività agricola svolta dalla stessa, non dichiarati (ritenuti frutto dievasione fiscale, circostanza rispetto alla quale il ricorso si limita ad addurregenericamente l’intervenuta sanatoria attraverso non meglio precisati pagamenti,ex post, delle imposte, che farebbero venir meno la ricostruzione in termini direinvestimento della quota parte di imposta evasa, comunque indebitamentetrattenuta; ovvero contesta, a monte, sempre genericamente, la riconducibilitàall’evasione fiscale in considerazione del mancato raggiungimento delle soglieminime che farebbe scattare l’obbligo contributivo, laddove anche tale aspetto èstato già adeguatamente affrontato nel decreto impugnato; esso peraltro si risolvein un argomento che, a rigore, non deporrebbe per una particolare rilevanze degliintroiti ai fini che occupano).Laddove, peraltro, gli accertamenti reddituali si sono comunque sviluppati inriferimento ad un arco temporale ben più esteso, essendosi proceduto a verificareanche la formazione della provvista negli anni antecedenti al 2006, accertandosiappunto l’insussistenza di elementi reddituali idonei a fondare un’ipotesi dirisparmio rilevante ai fini che occupano.Più in generale la Corte di appello ha anche già evidenziato l’impossibilità diconsiderare leciti gli introiti derivanti dall'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], (impresa definita "mafiosa" per come sopra specificato) sicché i proventi chescaturiscono dall'attività di impresa devono essere esclusi dal computo dei redditi aifini dell'accertamento della sproporzione.Nel provvedimento impugnato non si è mancato di precisare che “[q]uesteconclusioni resistono – si precisa anche a fronte delle deduzioni difensive chepartono dalla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] è imprenditore capace, che giàprima del 2000 (anno dal quale partono gli accertamenti) aveva svolto attivitàimprenditoriale accumulando lecite risorse economiche che dagli stessi consulentisono quantificate in € 50.000 (vedi pag. 5 e pag. 14 della ct. di parte). Comecorrettamente osservato nel giudizio di primo grado dagli accertamenti analiticieffettuati all'esito delle deduzioni difensive, contrariamente a quanto sostenuto intermini di verosimiglianza dai consulenti di parte, è emerso un saldo negativo.Trattasi comunque di somma che, a tutto concedere, rappresenta un datoscarsamente significativo rispetto alla sperequazione sopra individuata.Rispetto a tale impostazione la ricorrente si limita a dedurre genericamente diaver ricavato reddito lecito per avere svolto attività lavorativa alle dipendenze dellaMeridional in periodi di non sospetta illeceità - dal 2002 al 2006 (o di avernecomunque ignorato la matrice illecita).Quanto poi alla confisca di, [OSCURATO:SOCIETA]. (che involge anche laposizione del figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA], titolare di quota del 10%), laCorte di Appello ha, coerentemente con l’impostazione di fondo seguita, escluso chepossano ritenersi di provenienza lecita i cospicui finanziamenti, per oltreduecentomila euro, erogati nel 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che gli introiti della [OSCURATO:PERSONA], a quell’epoca,dovevano ritenersi illeciti, in quanto prodotti da una impresa già mafiosa e deditaall’evasione fiscale. Rispetto a tale ricostruzione il ricorso si limita a lamentaregenericamente che non sarebbero stati considerati i possibili introiti leciti dellaMaridional antecedenti alla ravvisata mafiosità della stessa (ritenuta a partire dal2006). Né potrebbe aggiungere alcunché la pur evidenziata circostanza che il 2007avrebbe registrato una perdita, circostanza che nell’ottica difensiva avrebbe dovutoavvalorare l’utilizzo di somme pregresse – lecite - e che invece è priva di rilievo dalmomento che il trasferimento del denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] alla F.C. avvenivadirettamente da un conto all’altro e non sono di certo le eventuali emergenzecontabili formali a poter incidere sulle valutazioni del caso, che risentono, piuttosto,del sistema truffaldino ed elusivo su cui si imperniava l’attività d’impresa.Motivazione quella resa nel provvedimento impugnato che, nel suo complesso,in alcun modo riflette i canoni dell’apparenza argomentativa, la quale, come giàsopra detto, al pari dell’assenza di motivazione, può integrare il vizio dellaviolazione di legge rilevante in materia di misure di prevenzione.Non si è fatto ricorso ad automatismi legati a mere presunzioni di carattereparentale (che, come noto, non operano nel caso in cui le intestazioni o itrasferimenti dei beni siano collocabili in epoca antecedente ai due anni antecedentialla proposta), ma ad una convergenza di plurimi elementi indiziari dimostrativi deltema di accusa, nell'ambito dei quali quei rapporti sono stati logicamente letti qualeulteriore indizio del disegno di accentramento perseguito dal proposto.Sicché, in definitiva, quanto argomenta la ricorrente col primo motivo diricorso, pur non eccedendo, a rigore, del tutto, i limiti indicati dalla Sezioni Uniteriguardo all’interesse del terzo interessato, deve ritenersi inammissibile sotto ilprofilo della genericità ed, in ogni caso, in quanto riflettente vizi non deducibili nellapresente sede (soprattutto se rapportati al limite, proprio dell’ambito prevenzionale,della violazione di legge).4.3. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlidel proposto, la difesa deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel riteneresuscettibili di confisca le ingenti somme di denaro depositate in vari rapporti bancarie due complessi aziendali, che avrebbero invece origine lecita.Invero, la Corte di appello ha ritenuto operante la riferibilità a provvistaillecita dei beni intestati ai figli rivalutando le circostanze di fatto che portavano aritenere dimostrato per tabulas che alla base del tutto vi fossero anche esoprattutto le operazioni effettuate, in data 23.5.2016, da [OSCURATO:PERSONA] sulconto deposito n. 171023 (cointestato con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), segnatamente dueoperazioni così descritte: prelevamento contanti rispettivamente di € 9.000,00 e di€ 230.000,00, provvista parzialmente utilizzata per l'emissione dell'assegnocircolare ICCREA n. ZE541729 a favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di €100,000,00 e di ulteriore assegno ICCREA n. ZE562043 di pari importo in favore diDalla documentazione bancaria trasmessa da [OSCURATO:PERSONA],risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sottoscritto il portafoglio n.644896 inerente il prodotto [OSCURATO:PERSONA]. GOV; in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha effettuato un Conferimento liquidità iniziale per un importo di €300.000,00; in data 8.7.2021, ha effettuato un Conferimento liquidità aggiuntivaper un importo di €50.000,00.La Corte di appello precisa che il portafoglio ha una valorizzazione al 9.2.2022di € 344.078,02, e si trova a gestione a pegno per euro 350.000,00.Dalla documentazione bancaria trasmessa da FIDEURAM per IWBANK risulta,tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rilasciato garanzia n.27571 ([OSCURATO:PERSONA]) di € 315.000,00 nell'interesse di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]. afavore della banca. Nella medesima documentazione, è specificato che al soggettosono riconducibili rapporti fuori dal perimetro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. facenti riferimento aEurizion Capital SGR; pertanto, è verosimile che la garanzia (pegno Gpm) siariferibile al portafoglio n. 644896 di [OSCURATO:PERSONA] sopra citato, concessa a garanzia delfido dell'importo di € 640.000,00 a favore di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]Dalla documentazione bancaria trasmessa da [OSCURATO:PERSONA],risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sottoscritto il portafoglidenominato [OSCURATO:PERSONA].GOV n. 644897, con uncontrovalore di € 304.556,58 alla data del 9.2.2022, e si trova a gestione pegni pereuro 250.000.Dalla documentazione bancaria trasmessa da FIDEURAM per IWBANK risulta,tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rilasciato garanzia n.27572 ([OSCURATO:PERSONA]) di € 225.000,00 nell'interesse di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]. afavore della banca. Nella medesima documentazione, è specificato che al soggettosono riconducibili rapporti fuori dal perimetro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. facenti riferimento aEurizion Capital SGR; pertanto, è verosimile che la garanzia (pegno Gpm) siariferibile al portafoglio n. 644897 di [OSCURATO:PERSONA] sopra citato, concessa a garanzia delfido dell'importo di € 640.000,00 a favore di 2EFFE [OSCURATO:SOCIETA]È evidente – afferma la Corte di appello - che attraverso dette operazioni si èoperato il trasferimento di somme di denaro dalle società riconducibili a FrancoDomenico a quelle intestate ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Seppur vero che trattasidi operazioni che si collocano temporalmente al difuori del perimetro di pericolosità,il breve scarto temporale di soli due anni, unitamente al rilevante importo delleoperazioni non compatibile con i redditi da lavoro conseguiti dai due terzi, rendeassolutamente implausibile l'origine lecita delle provviste.D'altra parte, nessuna prova o allegazione di segno contrario è stata dedottadalle parti che si sono genericamente limitati ad affermare l'origine lecita dellesomme utilizzate. In altri termini, secondo la difesa, i ricorrenti avrebbero fattofronte agli esborsi in forza di capacità reddituali loro proprie che sono state inveceritenute inadeguate alla luce dei complessivi oneri da ciascuno di costoroordinariamente da sostenersi.Con ulteriori argomenti in fatto, non contestabili sotto il profilo della violazionedi legge, la Corte di merito ha ritenuto l'assenza di prova adeguata della provvistache sarebbe stata impiegata e destinata ai beni oggetto di investimento da partedei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in particolare la Corte di merito - spostandonecessariamente l’attenzione – per le peculiarità del caso - sulla creazione, incostanza del periodo di manifestazione di pericolosità sociale, della "provvistaillecita", mentre la "raccolta" del "frutto" (ovvero l'acquisto di beni mediante"reimpiego" della "provvista" illecita) ben può essere successiva alla manifestazionedella pericolosità sociale - che “[...] nel caso in esame si tratta di rapportifinanziari/bancari la cui titolarità è in capo ai figli del proposto, entrambi conviventi;che trattasi di rapporti che sebbene costituiti al di fuori del perimetro di pericolosità,traggono origine da passaggi di somme di denaro acquisite nel periodo dimanifestata pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]; che non vi è alcuna prova di origine lecita delleprovviste che appaiono incompatibili ed inconciliabili con i redditi da lavoro (unici) dicui potevano godere i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo la Corte di appello non ha mancato di ricordare che “nelle ipotesidi sequestro e/o confisca del "profitto o reimpiego" di provento di attività illecitanon opera alcuna presunzione (relativa o assoluta) di illecito accumulo, bensì èrichiesta la prova, anche di tipo indiziario (come si desume dalla formula "sulla basedi sufficienti indizi" dì cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. 159/11 e dalla locuzione"risultino essere [...] o ne costituiscano..." di cui all'art. 24, comma 1,d.lgs.159/11), di una derivazione illecita dei beni, costituenti per l'appunto il fruttoo il reimpiego dell'attività illecita. Per questo peculiare tipo di sequestro e confisca(del "frutto o reimpiego") la correlazione temporale non può essere intesa nelmedesimo senso con riguardo al sequestro e alla confisca per sproporzione,dovendo semmai essere riferita ad elementi diversi rispetto all'acquisto del bene: "avenire in rilievo è la correlazione temporale tra pericolosità del proposto eaccumulazione delle risorse economiche impiegate per l'acquisito, nonnecessariamente la data di quest'ultimo" (così, in parte motiva, Sez. 5, Sentenza n.49479 del 13/11/2019 - Rv. 27709 - 01)”.Tale impostazione, non sindacabile in fatto, neppure potrebbe esserecensurata sotto il profilo della violazione di legge, risultando piuttosto essaconforme all’orientamento di questa Corte (oltre Sez. 5, Sentenza n. 49479 del13/11/2019, Rv. 277909 – 01, citata nel provvedimento impugnato, che haaffermato che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggettoindiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui lafattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale dellapericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti inperiodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquistorisulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertaresulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della direttaderivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nelperiodo di compimento dell'attività delittuosa; vi sono diverse altre pronunce delmedesimo tenore, tra le quali Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, Rv.281990 – 01 che ha, tra l’altro, osservato che gli indici in questione devono esseretanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dallacessazione della pericolosità. Laddove nel caso di specie i giudici di meritoevidenziano che si è trattato di uno sforamento di soli due anni).5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]