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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34043/2026

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posto da' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d' appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; - Lette le memorie depositate nell'interesse dell'imputato e della parte civile; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo ed il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi -, con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di penale responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e sono non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per te circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Inoltre, considerato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la gravità del danno patrimoniale arrecato e la reiterazione di reati nel tempo, in conformità con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - Nulla è dovuto alla parte civile in assenza di un contributo decosorio. be P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d' appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; - Lette le memorie depositate nell'interesse dell'imputato e della parte civile; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo ed il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi -, con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di penale responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e sono non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per te circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Inoltre, considerato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la gravità del danno patrimoniale arrecato e la reiterazione di reati nel tempo, in conformità con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - Nulla è dovuto alla parte civile in assenza di un contributo decosorio. be P.Q.M