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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 1973

Cassazione n. 43633/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1972 avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18/03/2019, confermava la sentenza emessa in data 11/03/2014 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Velletri in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui ai capi a), b) c) e d) rispettivamente ascritti relativi ad ipotesi di riciclaggio e tentato riciclaggio di denaro di provenienza fraudolenta.

I giudici territoriali ritenevano comprovato, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio (costituito da intercettazioni nonché da documentazione acquisita a seguito dei disposti sequestri) il coinvolgimento degli imputati in operazioni volte alla ripulitura di somme di denaro di [OSCURATO:PERSONA], dedito ad attività criminali e privo di propri redditi leciti.

2. Contro la suindicata sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in punto di affermazione della penale responsabilità per i reati di riciclaggio contestati.

Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito non avevano adeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento circa la prova logica dell'astratta configurabilità dei reati presupposto, facendo generico riferimento, senza alcun dato concreto, a reati fiscali, difettando la prova della responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Assume che nella specie non era configurabile, a suo carico, una condotta inquadrabile nell' ipotesi di cui all' art. 648 bis c.p., difettando la prova dell'elemento soggettivo del reato.

2.1.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del reato quale ipotesi di favoreggiamento ex art. 379 c.p.

Assume che la motivazione, sul punto, era totalmente carente non avendo i giudici territoriali considerato che nella fattispecie in esame non era stata provata la conoscenza dell'illecita provenienza dei beni da parte della Benedetti, con la conseguenza non poteva essere configurabile la più grave ipotesi del riciclaggio.

2.1.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del reato quale ipotesi di ricettazione ex art. 648 c.p.

Osserva che nel caso in esame il fine dell'imputata era quello di trarre un profitto come ricostruito dai giudici di merito, difettando la finalità di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi, fra loro connessi, lamentando violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio.

Deduce che la corte di appello aveva basato la sua consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa del denaro sulla base di mere supposizioni e che gli elementi di prova valorizzati erano stati valutati unitariamente senza considerare la diversa posizione dei coimputati, difettando ogni dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

1.1. Tutti e tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, contengono censure in parte infondate ed, in parte, generiche o, comunque, manifestamente infondate.

1.1.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

1.1.2. Relativamente ai reati in esame va evidenziato che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il delitto di riciclaggio è un reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive.

E' stato, in particolare, osservato che in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 - dep. 18/12/2014, Montalbano e altro, Rv. 26162401), precisandosi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012 - dep. 23/01/2013, Anemone e altri, Rv. 25431401).

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio - secondo l'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] - è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Cass. Sez. 2", Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep.11/01/2011) Rv. 249445), precisandosi, altresì, che la norma incriminatrice del reato di riciclaggio è speciale rispetto a quella del reato di ricettazione perché richiede che il dolo si qualifichi non per una generica finalità di profitto ma per lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244879).

Si è pure chiarito che in tema di riciclaggio si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli e altri, Rv. 259010).

Per risalente e costante giurisprudenza della Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, non è necessario che il delitto presupposto (rispetto sia alla ricettazione sia al riciclaggio) risulti accertato giudizialmente e, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (v.

Cass. Sez. 6, Sent. n. 28715/2013 Rv. 257206; Sez. 6, Sent. n. 495/2008, (dep 2009) Rv. 242374; Sez. 5, Sent. n. 36940/2008, Rv. 241581; Sez. 2, Sent. n. 546/2011, Rv. 249444; Sez. 4 n. 11303/97, dep. 9.12.97 Rv. 209393), e che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (v.

Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013 (dep. 19/02/2014) Rv. 259007).

Ed, in particolare, è stato affermato che l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione). (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015 - dep. 15/05/2015, Charanek e altro, Rv. 26352101)

1.1.3. Ciò premesso va rilevato che corte territoriale ha correttamente ricostruito i profili di responsabilità dell'imputata relativamente ai reati di riciclaggio di cui ai capi a) e b), evidenziando il dato significativo della assoluta non veridicità della tesi dell' imputata - la quale aveva riferito che le ingenti somme in questione oggetto di operazioni di cambio le erano state donate dal nonno - nonchè sottolineando come elementi di prova a suo carico erano desumibili dal compendio intercettivo e dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] da cui era emerso che la Benedetti era in costante contatto con il Pirozzi il quale era risultato alla ricerca di soggetti disponibili a cambiare, con altro denaro, le banconote che egli deteneva, certamente provento di attività delittuose in quanto lo stesso era privo di attività lavorativa e gravato da numerosi precedenti penali.

Quanto all' elemento psicologico i giudici di merito hanno precisato che lo stesso era desumibile dalla tipologia di operazioni, dai consolidati rapporti di amicizia con il Pirozzi e dal fatto che questi prometteva ai suoi sodali, fra cui l'odierna imputata, un regalo per l'attività di cambio.

Nel caso in esame la Benedetti con le proposte censure, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni, le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti l' ipotesi del reato di riciclaggio.

E i giudici di merito hanno pure chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che tenuto conto della accertata finalità di ripulitura - riscontrata in punto di fatto con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche - non potevano sussumersi i fatti contestati nè nell' ipotesi di cui all' art. 379 c.p. nè nella fattispecie di ricettazione. 1.1.4 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, rigettato con condanna della predetta ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, risultano proposti per motivi non consentiti e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati.

Nel caso in esame l'imputato, formulando, peraltro, delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche e senza confrontarsi adeguatamente con il complessivo iter argomentativo, mira ad una rilettura dei dati processuali senza considerare che nella specie la corte di appello ha evidenziato che erano emersi certi elementi di responsabilità a suo carico, come desumibile, univocamente, dal tenore delle numerosi intercettazioni richiamate e dalla circostanza che il Marchi medesimo, richiesto dalla P.G. di consegnare le somme riconducibili alle attività illecite del Pirozzi, aveva consegnato numerose banconote deteriorate che conservava presso la propria abitazione e che aveva tentato di sostituire presso MPS il mese precedente, da ciò discendendo la manifesta infondatezza di tutte le censure proposte.

2.1. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del Marchi deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1972 avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18/03/2019, confermava la sentenza emessa in data 11/03/2014 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Velletri in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui ai capi a), b) c) e d) rispettivamente ascritti relativi ad ipotesi di riciclaggio e tentato riciclaggio di denaro di provenienza fraudolenta. I giudici territoriali ritenevano comprovato, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio (costituito da intercettazioni nonché da documentazione acquisita a seguito dei disposti sequestri) il coinvolgimento degli imputati in operazioni volte alla ripulitura di somme di denaro di [OSCURATO:PERSONA], dedito ad attività criminali e privo di propri redditi leciti. 2. Contro la suindicata sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in punto di affermazione della penale responsabilità per i reati di riciclaggio contestati. Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito non avevano adeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento circa la prova logica dell'astratta configurabilità dei reati presupposto, facendo generico riferimento, senza alcun dato concreto, a reati fiscali, difettando la prova della responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio. Assume che nella specie non era configurabile, a suo carico, una condotta inquadrabile nell' ipotesi di cui all' art. 648 bis c.p., difettando la prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del reato quale ipotesi di favoreggiamento ex art. 379 c.p. Assume che la motivazione, sul punto, era totalmente carente non avendo i giudici territoriali considerato che nella fattispecie in esame non era stata provata la conoscenza dell'illecita provenienza dei beni da parte della Benedetti, con la conseguenza non poteva essere configurabile la più grave ipotesi del riciclaggio. 2.1.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del reato quale ipotesi di ricettazione ex art. 648 c.p. Osserva che nel caso in esame il fine dell'imputata era quello di trarre un profitto come ricostruito dai giudici di merito, difettando la finalità di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi, fra loro connessi, lamentando violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio. Deduce che la corte di appello aveva basato la sua consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa del denaro sulla base di mere supposizioni e che gli elementi di prova valorizzati erano stati valutati unitariamente senza considerare la diversa posizione dei coimputati, difettando ogni dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 1.1. Tutti e tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, contengono censure in parte infondate ed, in parte, generiche o, comunque, manifestamente infondate. 1.1.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). 1.1.2. Relativamente ai reati in esame va evidenziato che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il delitto di riciclaggio è un reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive. E' stato, in particolare, osservato che in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 - dep. 18/12/2014, Montalbano e altro, Rv. 26162401), precisandosi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012 - dep. 23/01/2013, Anemone e altri, Rv. 25431401). L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio - secondo l'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] - è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Cass. Sez. 2", Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep.11/01/2011) Rv. 249445), precisandosi, altresì, che la norma incriminatrice del reato di riciclaggio è speciale rispetto a quella del reato di ricettazione perché richiede che il dolo si qualifichi non per una generica finalità di profitto ma per lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244879). Si è pure chiarito che in tema di riciclaggio si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli e altri, Rv. 259010). Per risalente e costante giurisprudenza della Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, non è necessario che il delitto presupposto (rispetto sia alla ricettazione sia al riciclaggio) risulti accertato giudizialmente e, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 28715/2013 Rv. 257206; Sez. 6, Sent. n. 495/2008, (dep 2009) Rv. 242374; Sez. 5, Sent. n. 36940/2008, Rv. 241581; Sez. 2, Sent. n. 546/2011, Rv. 249444; Sez. 4 n. 11303/97, dep. 9.12.97 Rv. 209393), e che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (v. Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013 (dep. 19/02/2014) Rv. 259007). Ed, in particolare, è stato affermato che l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione). (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015 - dep. 15/05/2015, Charanek e altro, Rv. 26352101) 1.1.3. Ciò premesso va rilevato che corte territoriale ha correttamente ricostruito i profili di responsabilità dell'imputata relativamente ai reati di riciclaggio di cui ai capi a) e b), evidenziando il dato significativo della assoluta non veridicità della tesi dell' imputata - la quale aveva riferito che le ingenti somme in questione oggetto di operazioni di cambio le erano state donate dal nonno - nonchè sottolineando come elementi di prova a suo carico erano desumibili dal compendio intercettivo e dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] da cui era emerso che la Benedetti era in costante contatto con il Pirozzi il quale era risultato alla ricerca di soggetti disponibili a cambiare, con altro denaro, le banconote che egli deteneva, certamente provento di attività delittuose in quanto lo stesso era privo di attività lavorativa e gravato da numerosi precedenti penali. Quanto all' elemento psicologico i giudici di merito hanno precisato che lo stesso era desumibile dalla tipologia di operazioni, dai consolidati rapporti di amicizia con il Pirozzi e dal fatto che questi prometteva ai suoi sodali, fra cui l'odierna imputata, un regalo per l'attività di cambio. Nel caso in esame la Benedetti con le proposte censure, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni, le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti l' ipotesi del reato di riciclaggio. E i giudici di merito hanno pure chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che tenuto conto della accertata finalità di ripulitura - riscontrata in punto di fatto con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche - non potevano sussumersi i fatti contestati nè nell' ipotesi di cui all' art. 379 c.p. nè nella fattispecie di ricettazione. 1.1.4 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, rigettato con condanna della predetta ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, risultano proposti per motivi non consentiti e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. Nel caso in esame l'imputato, formulando, peraltro, delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche e senza confrontarsi adeguatamente con il complessivo iter argomentativo, mira ad una rilettura dei dati processuali senza considerare che nella specie la corte di appello ha evidenziato che erano emersi certi elementi di responsabilità a suo carico, come desumibile, univocamente, dal tenore delle numerosi intercettazioni richiamate e dalla circostanza che il Marchi medesimo, richiesto dalla P.G. di consegnare le somme riconducibili alle attività illecite del Pirozzi, aveva consegnato numerose banconote deteriorate che conservava presso la propria abitazione e che aveva tentato di sostituire presso MPS il mese precedente, da ciò discendendo la manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del Marchi deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43633/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris