CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00839/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17097/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] B.V. CO. KG, FONDIUM B.V. CO. KG -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1449/2021depositata il 22/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 7084/2016 il Tribunale di Torino ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere a favore della [OSCURATO:PERSONA] B.V. CO.KG, la somma di € 1.276.000,00, oltre interessi e spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione eccependo l'inesistenza di qualsivoglia garanzia prestata dalla [OSCURATO:PERSONA], l’inesistenza dell’accordo, l’annullabilità della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, l’inesistenza del danno lamentato. Con sentenza n. 5953/2021, il Tribunale di Torino, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, accogliendo l’opposizione, rigettava tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V. CO.KG nei confronti dell’opponente. Riteneva, all’esito dell’istruttoria svolta, che il documento azionato in via monitoria da [OSCURATO:PERSONA], denominato [OSCURATO:PERSONA], costituisse una semplice appendice di una futura polizza fideiussoria, che tuttavia non era mai stata stipulata né emessa dalla compagnia opponente. 2. Con la sentenza n. 1347/2022 del 27 aprile 2022, la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la società appellante abbia agito in via monitoria sulla base di un titolo -il documento denominato “Suretyship upon [OSCURATO:PERSONA]”–idoneo a configurare una valida garanzia autonoma a prima richiesta. Ha altresì escluso la pure prospettata sussistenza del dolo ex art.1439 c.c., anche nella forma di cui al secondo comma di tale articolo, in difetto di prova del requisito della conoscenza degli asseriti raggiri da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria. 3.1. Resistono con separati controricors i la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia e la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‘violazione dell’art.346 c.p.c. che ha dato luogo a violazione dell’art. 112 c.p.c. ed all’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.’ La Corte d’Appello ha omesso di esaminare la domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’agente Comini e Verzeletti nonostante tale richiesta fosse stata chiaramente formulata nelle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, reiterata in sede di appello, richiamata sia nelle conclusioni della comparsa quanto in sede di precisazione delle conclusioni. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. che ha dato luogo a violazione dell’ art. 112 c.p.c. –Omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. La Corte ha commesso un errore ritendo implicitamente rinunciate, in violazione delle norme denunciate, le difese formulate in primo grado che, al contrario, la società datrice aveva espressamente richiamato e di conseguenza mantenuto, adempiendo al proprio onere processuale. 4.3. Con il terzo motivo denuncia la Violazione dell’art. 132, 2 c. 4, c.p.c. nonché dell’art. 111 VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 -omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva fornendo una motivazione apparente, se non addirittura inesistente, e, comunque, omessa, nella misura in cui ha liquidato le argomentazioni svolte dalla difesa con la semplice attribuzione di genericità degli addebiti. 4.4. Con il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1710 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.; nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta che la corte d’appello nonostante avesse accertato l’idoneità della Suretyship a vincolare [OSCURATO:PERSONA] ed avesse ritenuto che l’invio del documento da Comini e Verzelletti a Savelli e, da questo, a GF fosse sufficiente a legittimare l’insorgere di un’obbligazione in capo dell’odierna ricorrente, ha del tutto omesso la condanna ex art. 1710 c.c. dell’Agente che aveva operato con condotta negligente svolgendo un ruolo decisivo nel creare in capo al GF la situazione di fatto che l’ha portata svolgere la pretesa in capo alla ricorrente in forza del documento prodotto da Comini e Verzelletti e da questo consegnato a Savelli. 5. I motivi di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario, esso può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (vedi Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Nel caso di specie tali adempimenti sono stati del tutto omessi. I motivi sono anche generici ed aspecifici non mettendo in condizione la Corte di esaminarli. Il ricorrente non identifica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso non permettendo a questa Corte di esaminare i vizi di cui si lamenta nel ricorso. Per il resto le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 6. L a formulata richiesta di correzione di errore materiale della sentenza d’appello è inammissibile in questa sede. 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle società controricorrent i, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 15.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle società controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del c