Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10945/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/10/2020 dalla Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza in verifica; letta la memoria di replica depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 22 ottobre 2020 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Urbino del 24 gennaio 2018, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. - perché, quale socio amministratore illimitatamente responsabile della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c.", dichiarata fallita il 19 dicembre 2016, e quale fallito personalmente, nel periodo tra il 09 febbraio 2011 e il 27 giugno 2012, nonostante l'evidente stato di insolvenza della società, distraeva beni del proprio patrimonio per complessivi euro 555.650,00, rappresentati da bonifici del valore di euro 233.650,00 a favore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.", in assenza di rilievi contabili o giustificazioni; prelevamenti di denaro pari a euro 122.000,00; richiesta di assegni circolari a proprio nome per un valore di euro 200.000,00, successivamente negoziati presso la "B.C.C. del Metauro"; bonifici in favore del conto corrente bancario intestato al padre, [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestito da lui — e lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, applicando le pene accessorie per la medesima durata.

2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo e secondo motivo, proposti per violazione di legge e lesione del diritto di difesa, lamenta che, con ordinanza del 31 ottobre 2019, la corte territoriale ha acquisito, su richiesta del pubblico ministero, la querela formulata dall'imputato, nonché la documentazione allegata alla stessa, nonostante l'atto non fosse inserito nel fascicolo di indagine della pubblica accusa, né fosse stato prodotto in primo grado, senza, poi, accogliere la richiesta di escussione dei genitori dell'imputato - in merito alla gestione del loro patrimonio da parte del figlio e alla restituzione, da parte del medesimo, del denaro ricevuto in prestito -, articolata proprio a seguito dell'acquisizione della querela. 2.2 Con il terzo motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione contraddittoria e illogica, la corte territoriale, dopo aver rigettato la richiesta di escussione dei dei genitori del ricorrente, ha ritenuto come possibile, seppur non dimostrata, la gestione del patrimonio familiare da parte del ricorrente, escludendo, tuttavia, che tale attività potesse rappresentare un dato rilevante ai fini dell'esclusione della penale responsabilità del Mariani. 2.3 Con il quarto motivo, proposto per vizio di motivazione, si duole del fatto che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, nonostante la produzione di distinte bancarie a riprova e giustificazione delle movimentazioni di denaro intercorse tra il ricorrente e la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s." , della quale il Mariani era socio e mandatario senza rappresentanza e per la quale, in tale ultima qualità, procedeva a incassare i crediti per poi riversarli alla stessa società.2.4 Con il quinto motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato l'attività di distrazione del denaro, da parte del ricorrente, nella richiesta di emissione di assegni circolari, senza considerare che la provvista conseguiva a un mutuo in favore del medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso è idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Infondati, perché pretestuosi, sono il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente lamenta la lesione del diritto di difesa, in quanto la corte territoriale, dopo aver acquisito, su richiesta della pubblica accusa, la querela a firma del ricorrente, in uno con la documentazione alla stessa allegata, non ha ammesso l'escussione dei genitori del Mariani, richiesta dalla difesa proprio a seguito della disposta acquisizione. 2.1 Invero, la querela acquisita, in quanto proveniente dall'imputato, era ben nota allo stesso, sicché non si comprende come l'acquisizione del documento abbia potuto incidere sul legittimo esercizio del diritto di difesa, stante la possibilità del Mariani di interloquire sulla stessa.

Inoltre, sebbene la corte territoriale abbia affermato la rilevanza dell'atto ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, tuttavia ha sottolineato il valore probatorio delle ulteriori risultanze istruttorie, tutte compiutamente analizzate. 2.2 Quanto, poi, alla prova testimoniale non ammessa, il ricorrente, dopo aver precisato che la richiesta aveva lo scopo di «corroborare quanto già chiaramente emerso dal primo grado di giudizio», così, di fatto, evidenziandone la superfluità, ha omesso di spiegare in che termini le dichiarazioni dei testi avrebbero sminuito il valore dell'impianto probatorio, al punto da incidere sulla decisione assunta.

Nel corpo della motivazione, i giudici di appello hanno sottolineato che le dichiarazioni dei genitori del Mariani, quand'anche avessero dimostrato la gestione del patrimonio familiare da parte del ricorrente, non avrebbero inciso sulla «consapevole sottrazione delle risorse alla garanzia dei creditori della procedura», così dando atto, sia pur implicitamente, dell'idoneità e sufficienza delle risultanze istruttorie acquisite ai fini della affermazione di penale responsabilità del ricorrente, e, pertanto, della non decisività della prova richiesta dalla difesa (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Delehaye, Rv. 268657).

3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

I giudici di appello sono pervenuti all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente sulla base di un compendio probatorio dal quale risultava che il Mariani fosse consapevole: - attraverso informazioni, assunte presso gli istituti bancari sin dagli anni 2010/2011, non solo della gestione dissestata della società, ma anche delle attività distrattive compiute dal socio [OSCURATO:PERSONA];- già in epoca antecedente alla metà dell'anno 2012, della revoca del mandato assicurativo nonché dell'esistenza di ingiunzioni di pagamento per premi assicurativi non riversati; - del dissesto irreversibile della società, in quanto desumibile dai numerosi e consistenti bonifici bancari, eseguiti, nell'ultimo anno, dal suo conto personale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con cadenza particolarmente ravvicinata e insolita.

La corte territoriale, dopo aver individuato tutte le operazioni con le quali il Mariani «nell'arco di 3 mesi» mise in movimento considerevoli somme di denaro, alcune delle quali in favore dei familiari, al fine di salvaguardare la sua provvista economica dalle sorti cui erano destinati sia la società, sia il suo patrimonio, ha evidenziato, applicando il principio di diritto, che questo Collegio intende riaffermare, che ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, che, pertanto, va respinta per la sua sua totale inconsistenza, e sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica.

4. Privo di consistenza è il quarto motivo di ricorso.

Con ragionamento logico e completo, la corte territoriale — rammentato che, in caso di fallimento del socio illimitatamente responsabile, quale era il Mariani, i crediti personali del medesimo entrano a far parte della procedura concorsuale, sicché la distrazione va a coinvolgere non solo i creditori sociali, i quali partecipano al concorso sui beni della società e del singolo socio, ma anche i creditori personali, che partecipano al concorso sui beni di quest'ultimo -, ha sottolineato come dalle dichiarazioni rese dal commercialista Pasquini non fosse risultata comprovata l'ipotesi difensiva di un raccordo tra i bonifici effettuati dal Mariani in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e i debiti maturati dal primo nei confronti della seconda, ma, al contrario, fosse emersa la natura distrattiva delle operazioni che l'imputato - consapevole del prossimo fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e nonché della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era socio accomandatario, illimitatamente responsabile — eseguiva attraverso un sistema di commistione tra conti correnti della s.a.s. e conti correnti personali, acquisendo, attraverso la stipula di un mutuo, la disponibilità di una consistente provvista di denaro, riversata sui suoi conti correnti e, infine, dirottata, mediante bonifici ed emissione di assegni, alla s.a.s. da lui stesso gestita.Anche stavolta, con il motivo proposto, il ricorrente tenta una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, omettendo di confrontarsi in maniera utile con l'articolata e logica motivazione della sentenza impugnata.

5. Infondato è anche il quinto motivo.

Correttamente, i giudici della corte territoriale hanno evidenziato che l'asserita restituzione di un prestito ricevuto dai genitori, attuata con il denaro ottenuto dall'erogazione di un mutuo personale, quand'anche provata, non avrebbe inciso sulla consapevolezza del Mariani, socio illimitatamente responsabile della s.a.s., di una « sottrazione delle risorse alla garanzia dei creditori della procedura», in quanto dichiarato fallito personalmente (Sez. 5, n. 42591 del 10/07/2018, M., Rv. 274175 - 03).

6. Alle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/10/2020 dalla Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza in verifica; letta la memoria di replica depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 22 ottobre 2020 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Urbino del 24 gennaio 2018, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. - perché, quale socio amministratore illimitatamente responsabile della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c.", dichiarata fallita il 19 dicembre 2016, e quale fallito personalmente, nel periodo tra il 09 febbraio 2011 e il 27 giugno 2012, nonostante l'evidente stato di insolvenza della società, distraeva beni del proprio patrimonio per complessivi euro 555.650,00, rappresentati da bonifici del valore di euro 233.650,00 a favore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.", in assenza di rilievi contabili o giustificazioni; prelevamenti di denaro pari a euro 122.000,00; richiesta di assegni circolari a proprio nome per un valore di euro 200.000,00, successivamente negoziati presso la "B.C.C. del Metauro"; bonifici in favore del conto corrente bancario intestato al padre, [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestito da lui — e lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, applicando le pene accessorie per la medesima durata. 2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo e secondo motivo, proposti per violazione di legge e lesione del diritto di difesa, lamenta che, con ordinanza del 31 ottobre 2019, la corte territoriale ha acquisito, su richiesta del pubblico ministero, la querela formulata dall'imputato, nonché la documentazione allegata alla stessa, nonostante l'atto non fosse inserito nel fascicolo di indagine della pubblica accusa, né fosse stato prodotto in primo grado, senza, poi, accogliere la richiesta di escussione dei genitori dell'imputato - in merito alla gestione del loro patrimonio da parte del figlio e alla restituzione, da parte del medesimo, del denaro ricevuto in prestito -, articolata proprio a seguito dell'acquisizione della querela. 2.2 Con il terzo motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione contraddittoria e illogica, la corte territoriale, dopo aver rigettato la richiesta di escussione dei dei genitori del ricorrente, ha ritenuto come possibile, seppur non dimostrata, la gestione del patrimonio familiare da parte del ricorrente, escludendo, tuttavia, che tale attività potesse rappresentare un dato rilevante ai fini dell'esclusione della penale responsabilità del Mariani. 2.3 Con il quarto motivo, proposto per vizio di motivazione, si duole del fatto che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, nonostante la produzione di distinte bancarie a riprova e giustificazione delle movimentazioni di denaro intercorse tra il ricorrente e la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s." , della quale il Mariani era socio e mandatario senza rappresentanza e per la quale, in tale ultima qualità, procedeva a incassare i crediti per poi riversarli alla stessa società.2.4 Con il quinto motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato l'attività di distrazione del denaro, da parte del ricorrente, nella richiesta di emissione di assegni circolari, senza considerare che la provvista conseguiva a un mutuo in favore del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso è idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Infondati, perché pretestuosi, sono il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente lamenta la lesione del diritto di difesa, in quanto la corte territoriale, dopo aver acquisito, su richiesta della pubblica accusa, la querela a firma del ricorrente, in uno con la documentazione alla stessa allegata, non ha ammesso l'escussione dei genitori del Mariani, richiesta dalla difesa proprio a seguito della disposta acquisizione. 2.1 Invero, la querela acquisita, in quanto proveniente dall'imputato, era ben nota allo stesso, sicché non si comprende come l'acquisizione del documento abbia potuto incidere sul legittimo esercizio del diritto di difesa, stante la possibilità del Mariani di interloquire sulla stessa. Inoltre, sebbene la corte territoriale abbia affermato la rilevanza dell'atto ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, tuttavia ha sottolineato il valore probatorio delle ulteriori risultanze istruttorie, tutte compiutamente analizzate. 2.2 Quanto, poi, alla prova testimoniale non ammessa, il ricorrente, dopo aver precisato che la richiesta aveva lo scopo di «corroborare quanto già chiaramente emerso dal primo grado di giudizio», così, di fatto, evidenziandone la superfluità, ha omesso di spiegare in che termini le dichiarazioni dei testi avrebbero sminuito il valore dell'impianto probatorio, al punto da incidere sulla decisione assunta. Nel corpo della motivazione, i giudici di appello hanno sottolineato che le dichiarazioni dei genitori del Mariani, quand'anche avessero dimostrato la gestione del patrimonio familiare da parte del ricorrente, non avrebbero inciso sulla «consapevole sottrazione delle risorse alla garanzia dei creditori della procedura», così dando atto, sia pur implicitamente, dell'idoneità e sufficienza delle risultanze istruttorie acquisite ai fini della affermazione di penale responsabilità del ricorrente, e, pertanto, della non decisività della prova richiesta dalla difesa (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Delehaye, Rv. 268657). 3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. I giudici di appello sono pervenuti all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente sulla base di un compendio probatorio dal quale risultava che il Mariani fosse consapevole: - attraverso informazioni, assunte presso gli istituti bancari sin dagli anni 2010/2011, non solo della gestione dissestata della società, ma anche delle attività distrattive compiute dal socio [OSCURATO:PERSONA];- già in epoca antecedente alla metà dell'anno 2012, della revoca del mandato assicurativo nonché dell'esistenza di ingiunzioni di pagamento per premi assicurativi non riversati; - del dissesto irreversibile della società, in quanto desumibile dai numerosi e consistenti bonifici bancari, eseguiti, nell'ultimo anno, dal suo conto personale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con cadenza particolarmente ravvicinata e insolita. La corte territoriale, dopo aver individuato tutte le operazioni con le quali il Mariani «nell'arco di 3 mesi» mise in movimento considerevoli somme di denaro, alcune delle quali in favore dei familiari, al fine di salvaguardare la sua provvista economica dalle sorti cui erano destinati sia la società, sia il suo patrimonio, ha evidenziato, applicando il principio di diritto, che questo Collegio intende riaffermare, che ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, che, pertanto, va respinta per la sua sua totale inconsistenza, e sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica. 4. Privo di consistenza è il quarto motivo di ricorso. Con ragionamento logico e completo, la corte territoriale — rammentato che, in caso di fallimento del socio illimitatamente responsabile, quale era il Mariani, i crediti personali del medesimo entrano a far parte della procedura concorsuale, sicché la distrazione va a coinvolgere non solo i creditori sociali, i quali partecipano al concorso sui beni della società e del singolo socio, ma anche i creditori personali, che partecipano al concorso sui beni di quest'ultimo -, ha sottolineato come dalle dichiarazioni rese dal commercialista Pasquini non fosse risultata comprovata l'ipotesi difensiva di un raccordo tra i bonifici effettuati dal Mariani in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e i debiti maturati dal primo nei confronti della seconda, ma, al contrario, fosse emersa la natura distrattiva delle operazioni che l'imputato - consapevole del prossimo fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e nonché della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era socio accomandatario, illimitatamente responsabile — eseguiva attraverso un sistema di commistione tra conti correnti della s.a.s. e conti correnti personali, acquisendo, attraverso la stipula di un mutuo, la disponibilità di una consistente provvista di denaro, riversata sui suoi conti correnti e, infine, dirottata, mediante bonifici ed emissione di assegni, alla s.a.s. da lui stesso gestita.Anche stavolta, con il motivo proposto, il ricorrente tenta una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, omettendo di confrontarsi in maniera utile con l'articolata e logica motivazione della sentenza impugnata. 5. Infondato è anche il quinto motivo. Correttamente, i giudici della corte territoriale hanno evidenziato che l'asserita restituzione di un prestito ricevuto dai genitori, attuata con il denaro ottenuto dall'erogazione di un mutuo personale, quand'anche provata, non avrebbe inciso sulla consapevolezza del Mariani, socio illimitatamente responsabile della s.a.s., di una « sottrazione delle risorse alla garanzia dei creditori della procedura», in quanto dichiarato fallito personalmente (Sez. 5, n. 42591 del 10/07/2018, M., Rv. 274175 - 03). 6. Alle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM Ri
Sentenza Cassazione n. 10945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris