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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 1971

Cassazione n. 38796/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1971 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 17/1/2022, ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di NAPOLI in data 22/12/2021 di n. 2547 costumi "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della società Pegasus s.r.l. unipersonale in relazione ai reati cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse della Ambrosio.

2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 2022 ha convalidato il sequestro d'urgenza operato dall'UPF Dogane di Napoli 1 Sezione Antifrode e ha disposto il sequestro probatorio di 2547 costumi da "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della società importatrice Pegasus s.r.l. unipersonale.

A seguito del sequestro la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] no, rappresentante legale della società, è stata iscritta nel registro notizie di reato ed è sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

Avverso il decreto di sequestro l'indagata ha presentato richiesta di riesame che il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagata che, nell'unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse rilevando che la ricorrente, se pure non ha l'interesse tipizzato dall'ordinamento, cioè il diritto alla restituzione come effetto diretto del dissequestro, avrebbe comunque interesse alla decisione del Tribunale in merito alla configurabilità, anche solo in astratto del reato.

La doglianza è manifestamente infondata.

La conclusione del Tribunale quanto alla carenza di un interesse concreto e attuale dell'indagata alla proposizione del gravame appare corretta.

La previsione che attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, infatti, deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, cod. proc. pen. secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse.

Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale.

Sotto tale profilo, quindi, anche l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato di norma in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi, quale quello meramente ipotetico vantato nel caso di specie di ottenere una pronuncia in ordine all'astratta configurabilità del reato (cfr. in materia di sequestro preventivo Sez. 3, Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/201, Solinas, Rv. 276545 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; in ordine alla necessità che anche per il sequestro probatorio sia indicato un interesse concreto cfr. Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, con riferimento all'interesse all'esclusiva disponibilità del bene, ovvero Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 - 01, con riferimento all'interesse di far valere l'illegittimità di un provvedimento acquisitivo di una prova a carico).

Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'unico interesse in concreto ipotizzabile non sussiste poiché il soggetto giuridico legittimato a ottenere la restituzione dei beni è la società "Pegasus s.r.l.", nell'interesse della quale la sig.ra Ambrosino, pure rappresentante legale della stessa, non risulta avere proposto alcuna rituale impugnazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1971 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 17/1/2022, ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di NAPOLI in data 22/12/2021 di n. 2547 costumi "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della società Pegasus s.r.l. unipersonale in relazione ai reati cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse della Ambrosio. 2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 2022 ha convalidato il sequestro d'urgenza operato dall'UPF Dogane di Napoli 1 Sezione Antifrode e ha disposto il sequestro probatorio di 2547 costumi da "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della società importatrice Pegasus s.r.l. unipersonale. A seguito del sequestro la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] no, rappresentante legale della società, è stata iscritta nel registro notizie di reato ed è sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Avverso il decreto di sequestro l'indagata ha presentato richiesta di riesame che il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagata che, nell'unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse rilevando che la ricorrente, se pure non ha l'interesse tipizzato dall'ordinamento, cioè il diritto alla restituzione come effetto diretto del dissequestro, avrebbe comunque interesse alla decisione del Tribunale in merito alla configurabilità, anche solo in astratto del reato. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione del Tribunale quanto alla carenza di un interesse concreto e attuale dell'indagata alla proposizione del gravame appare corretta. La previsione che attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, infatti, deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, cod. proc. pen. secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse. Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale. Sotto tale profilo, quindi, anche l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato di norma in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi, quale quello meramente ipotetico vantato nel caso di specie di ottenere una pronuncia in ordine all'astratta configurabilità del reato (cfr. in materia di sequestro preventivo Sez. 3, Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/201, Solinas, Rv. 276545 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; in ordine alla necessità che anche per il sequestro probatorio sia indicato un interesse concreto cfr. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, con riferimento all'interesse all'esclusiva disponibilità del bene, ovvero Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 - 01, con riferimento all'interesse di far valere l'illegittimità di un provvedimento acquisitivo di una prova a carico). Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'unico interesse in concreto ipotizzabile non sussiste poiché il soggetto giuridico legittimato a ottenere la restituzione dei beni è la società "Pegasus s.r.l.", nell'interesse della quale la sig.ra Ambrosino, pure rappresentante legale della stessa, non risulta avere proposto alcuna rituale impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Decreto Cassazione n. 38796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris