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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25780/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] -

1. Il Tribunale di Catanzaro, vpronunciando a seguito di annullamento con rinvio disposto da Sez. 2, n. 25539Ae1;10/6/2022, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod.pen.

Al ricorrente si contesta il reato di tentata estorsione aggravata, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia di viaggi.

Con la richiamata sentenza rescindente, questa Corte rilevava che il Tribunale dell'appello cautelare aveva «del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi in concreto indicati e allegati dalla difesa (le dichiarazioni del Selese che si sono succedute nel tempo, che lo stesso Tribunale del riesame in diversa composizione ha ritenuto rilevanti quanto alla valutazione di credibilità dello stesso teste, e l'atto di separazione che introduce un dato temporale da considerare quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa) e ha inspiegabilmente circoscritto la propria valutazione alla sola "incidenza" di quanto indicato in merito alla sussistenza o consistenza delle esigenze cautelari laddove, invece, la difesa, con specifico riferimento agli elementi allegati e con argomenti puntuali, nel primo motivo di appello censurava il provvedimento del giudice della cautela con riferimento alla sopravvenuta carenza della gravità indiziaria».

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

In particolare, si rileva che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], escusso in data 9 settembre 2019 e 22 aprile 2021.

Il denunciante, tuttavia, era stato giudicato inattendibile dal medesimo Tribunale di Catanzaro, sia pur in diversa composizione, con riguardo alla posizione degli altri indagati cui si contestava la medesima estorsione.

Peraltro, il confronto tra le due dichiarazioni renderebbe evidente l'incompatibilità delle versioni offerte e, con specifico riguardo al Macrì, vi sarebbero plurime incongruenze, anche in ordine agli acquisti di biglietti che avrebbe eseguito la moglie del ricorrente.

Si contesta, inoltre, che non risulterebbero acquisti di biglietti emessi a nome del Macrì e che la ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa troverebbe una palese smentita con riguardo allo specifico episodio verificatosi I'll gennaio 2014, allorquando il Macrì si trovava agli arresti domiciliari, circostanza che doveva essere valutata dal Tribunale che, invece, sul punto è rimasto silente.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, desunte sulla base di affermazioni generiche ed in assenza di una specifica valutazione del pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per il quale si procede.3.

Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione relativo al giudizio di gravità indiziaria desunto dalle dichiarazioni della persona offesa.

Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni rese da Scalese nel maggio 2021 avrebbero modificato quelle precedenti del settembre 2019 e, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una approfondita valutazione, tanto più che nei confronti di altri indagati per il medesimo reato, le predette dichiarazioni non avevano condotto alla conferma dell'ordinanza cautelare.

Il Tribunale del riesame ha ribadito che le dichiarazioni rese nel settembre del 2019 erano ampiamente riscontrate dalle annotazioni di polizia giudiziaria, aggiungendo che il ricorrente aveva omesso di fornire documentazione comprovante il pagamento dei biglietti asseritamente oggetto di estorsione ai danni di Scalese.

Quest'ultimo, con le dichiarazioni rese nel maggio 2021, ha chiarito che, fin quando l'agenzia di viaggi era stata gestita da Guzzetti, le richieste estorsive erano state contenute, ma successivamente all'uccisione del predetto, il clan Trapasso (cui si assume appartenesse anche Macrì) avrebbe incrementato le richieste indebite.

Il Tribunale, con motivazione non illogica, ha ritenuto che la persona offesa sia attendibile, con la conseguenza che deve ritenersi acquisito un quadro indiziario idoneo a sostenere che il Macrì ha chiesto l'emissione di titoli di viaggio, senza procedere al successivo pagamento.

È pur vero che la difesa ha sollevato possibili discrasie temporali, sottolineando come i titoli che avrebbe ricevuto la moglie del Macrì si riferivano ad un periodo in cui era già intervenuta la separazione tra i coniugi e, quindi, la moglie dell'indagato non avrebbe più beneficiato della protezione del marito a fini estorsivi.

La stessa persona offesa avrebbe ammesso che, dopo la separazione, la moglie del Macrì provvedeva a pagare regolarmente i biglietti acquistati.

Si tratta di discrasie temporali che richiedono il necessario approfondimento in sede di giudizio, ma che non consentono di inficiare il quadro di gravità indiziaria richiesto in fase cautelare.

Il dato essenziale e non altrimenti smentito, infatti, risiede nelle dichiarazioni della persona offesa che ha con certezza riferito delle condotte estorsive realizzate anche dal Macrì, rispetto alle quali mere incongruenze temporali non sono idonee a sovvertire la tenuta complessiva della motivazione.

2.1. Il vizio motivazionale non può essere accolto neppure in relazione all'episodio specifico desunto dalle s.i.t. di Scalese del maggio 2021, nel quale riferisce dell'emissione di biglietti in favore del Macrì per il giorno 11 gennaio 2014, allorquando, secondo la tesi difensiva, il Macrì si trovava ristretto agli arresti donniciliari.

Tale profilo avrebbe richiesto, infatti, la preventiva acquisizione nella fase del merito cautelare del dato probatorio, in assenza del quale il motivo di ricorso deve considerarsi generico. 3.

Il motivo di ricorso concernente l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è fondato, come peraltro dedotto anche dal Procuratore generale.

Sulla base della contestazione provvisoria, è corretto ritenere che al ricorrente si imputi una generica condotta estorsiva che si sarebbe concretizzata in un circoscritto numero di episodi specificamente individuabili e risalenti al 2014.

Si tratta, pertanto, di fatti molto risalenti nel tempo, senza che il Tribunale abbia fornito adeguati elementi dai quali desumere l'attualità delle esigenze cautela ri .

Nell'ordinanza impugnata, infatti, ci si limita a richiamare la giurisprudenza formatasi in ordine alla presunzione semplice di attualità delle esigenze cautelari, nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., argomentando in ordine alla carenza di elementi dai quali desumere la dissociazione del Macrì o la disgregazione dell'associazione.

Si tratta di un argomento del tutto irrilevante nel presente procedimento, atteso che il reato contestato è l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. e non la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso.

Il Tribunale del riesame, in buona sostanza, ha applicato una categoria giuridica diversa per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo qualsivoglia valutazione dell'attualità e concretezza del rischio di reiterazione, in tal modo obliterando un dato di fatto difficilmente superabile, consistente nel notevole lasso temporale trascorso dalla commissione del fatto.

Si tratta di un'impostazione che collide con l'orientamento giurisprudenziale, cui si ritiene di dare continuità, secondo cui pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod.pen. (Sez.6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273), Occorre ulteriormente precisare che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., pur rendendo operante la doppia presunzione prevista dall'art. 275 cod.proc.pen., impone necessariamente un diverso spazio di valutazione rispetto al tempo trascorso dal reato, rispetto all'ipotesi delle esigenze cautelari riconnesse alla partecipazione all'associazione.

Solo con riguardo all'associazione, infatti, può affermarsi che il tempo "silente" ha una valenza marginale, in quanto si valorizza la tendenziale stabilità e permanenza del rapporto associativo.

Viceversa, allorchè viene contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., il tempo trascorso dal fatto, abbinato alla mancanza di manifestazioni di una concreta attualità della pericolosità, rappresenta un dato necessariamente suscettibile di valutazione a favore dell'indagato, proprio perché non può presumersi una stabilità associativa che non costituisce presupposto dell'aggravante.

4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata e quella applicativa della misura cautelare devono essere annullate, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di applicazione della misura cautelare ed ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Il Tribunale di Catanzaro, vpronunciando a seguito di annullamento con rinvio disposto da Sez. 2, n. 25539Ae1;10/6/2022, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod.pen. Al ricorrente si contesta il reato di tentata estorsione aggravata, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia di viaggi. Con la richiamata sentenza rescindente, questa Corte rilevava che il Tribunale dell'appello cautelare aveva «del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi in concreto indicati e allegati dalla difesa (le dichiarazioni del Selese che si sono succedute nel tempo, che lo stesso Tribunale del riesame in diversa composizione ha ritenuto rilevanti quanto alla valutazione di credibilità dello stesso teste, e l'atto di separazione che introduce un dato temporale da considerare quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa) e ha inspiegabilmente circoscritto la propria valutazione alla sola "incidenza" di quanto indicato in merito alla sussistenza o consistenza delle esigenze cautelari laddove, invece, la difesa, con specifico riferimento agli elementi allegati e con argomenti puntuali, nel primo motivo di appello censurava il provvedimento del giudice della cautela con riferimento alla sopravvenuta carenza della gravità indiziaria». 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. In particolare, si rileva che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], escusso in data 9 settembre 2019 e 22 aprile 2021. Il denunciante, tuttavia, era stato giudicato inattendibile dal medesimo Tribunale di Catanzaro, sia pur in diversa composizione, con riguardo alla posizione degli altri indagati cui si contestava la medesima estorsione. Peraltro, il confronto tra le due dichiarazioni renderebbe evidente l'incompatibilità delle versioni offerte e, con specifico riguardo al Macrì, vi sarebbero plurime incongruenze, anche in ordine agli acquisti di biglietti che avrebbe eseguito la moglie del ricorrente. Si contesta, inoltre, che non risulterebbero acquisti di biglietti emessi a nome del Macrì e che la ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa troverebbe una palese smentita con riguardo allo specifico episodio verificatosi I'll gennaio 2014, allorquando il Macrì si trovava agli arresti domiciliari, circostanza che doveva essere valutata dal Tribunale che, invece, sul punto è rimasto silente. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, desunte sulla base di affermazioni generiche ed in assenza di una specifica valutazione del pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per il quale si procede.3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione relativo al giudizio di gravità indiziaria desunto dalle dichiarazioni della persona offesa. Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni rese da Scalese nel maggio 2021 avrebbero modificato quelle precedenti del settembre 2019 e, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una approfondita valutazione, tanto più che nei confronti di altri indagati per il medesimo reato, le predette dichiarazioni non avevano condotto alla conferma dell'ordinanza cautelare. Il Tribunale del riesame ha ribadito che le dichiarazioni rese nel settembre del 2019 erano ampiamente riscontrate dalle annotazioni di polizia giudiziaria, aggiungendo che il ricorrente aveva omesso di fornire documentazione comprovante il pagamento dei biglietti asseritamente oggetto di estorsione ai danni di Scalese. Quest'ultimo, con le dichiarazioni rese nel maggio 2021, ha chiarito che, fin quando l'agenzia di viaggi era stata gestita da Guzzetti, le richieste estorsive erano state contenute, ma successivamente all'uccisione del predetto, il clan Trapasso (cui si assume appartenesse anche Macrì) avrebbe incrementato le richieste indebite. Il Tribunale, con motivazione non illogica, ha ritenuto che la persona offesa sia attendibile, con la conseguenza che deve ritenersi acquisito un quadro indiziario idoneo a sostenere che il Macrì ha chiesto l'emissione di titoli di viaggio, senza procedere al successivo pagamento. È pur vero che la difesa ha sollevato possibili discrasie temporali, sottolineando come i titoli che avrebbe ricevuto la moglie del Macrì si riferivano ad un periodo in cui era già intervenuta la separazione tra i coniugi e, quindi, la moglie dell'indagato non avrebbe più beneficiato della protezione del marito a fini estorsivi. La stessa persona offesa avrebbe ammesso che, dopo la separazione, la moglie del Macrì provvedeva a pagare regolarmente i biglietti acquistati. Si tratta di discrasie temporali che richiedono il necessario approfondimento in sede di giudizio, ma che non consentono di inficiare il quadro di gravità indiziaria richiesto in fase cautelare. Il dato essenziale e non altrimenti smentito, infatti, risiede nelle dichiarazioni della persona offesa che ha con certezza riferito delle condotte estorsive realizzate anche dal Macrì, rispetto alle quali mere incongruenze temporali non sono idonee a sovvertire la tenuta complessiva della motivazione. 2.1. Il vizio motivazionale non può essere accolto neppure in relazione all'episodio specifico desunto dalle s.i.t. di Scalese del maggio 2021, nel quale riferisce dell'emissione di biglietti in favore del Macrì per il giorno 11 gennaio 2014, allorquando, secondo la tesi difensiva, il Macrì si trovava ristretto agli arresti donniciliari. Tale profilo avrebbe richiesto, infatti, la preventiva acquisizione nella fase del merito cautelare del dato probatorio, in assenza del quale il motivo di ricorso deve considerarsi generico. 3. Il motivo di ricorso concernente l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è fondato, come peraltro dedotto anche dal Procuratore generale. Sulla base della contestazione provvisoria, è corretto ritenere che al ricorrente si imputi una generica condotta estorsiva che si sarebbe concretizzata in un circoscritto numero di episodi specificamente individuabili e risalenti al 2014. Si tratta, pertanto, di fatti molto risalenti nel tempo, senza che il Tribunale abbia fornito adeguati elementi dai quali desumere l'attualità delle esigenze cautela ri . Nell'ordinanza impugnata, infatti, ci si limita a richiamare la giurisprudenza formatasi in ordine alla presunzione semplice di attualità delle esigenze cautelari, nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., argomentando in ordine alla carenza di elementi dai quali desumere la dissociazione del Macrì o la disgregazione dell'associazione. Si tratta di un argomento del tutto irrilevante nel presente procedimento, atteso che il reato contestato è l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. e non la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame, in buona sostanza, ha applicato una categoria giuridica diversa per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo qualsivoglia valutazione dell'attualità e concretezza del rischio di reiterazione, in tal modo obliterando un dato di fatto difficilmente superabile, consistente nel notevole lasso temporale trascorso dalla commissione del fatto. Si tratta di un'impostazione che collide con l'orientamento giurisprudenziale, cui si ritiene di dare continuità, secondo cui pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod.pen. (Sez.6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273), Occorre ulteriormente precisare che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., pur rendendo operante la doppia presunzione prevista dall'art. 275 cod.proc.pen., impone necessariamente un diverso spazio di valutazione rispetto al tempo trascorso dal reato, rispetto all'ipotesi delle esigenze cautelari riconnesse alla partecipazione all'associazione. Solo con riguardo all'associazione, infatti, può affermarsi che il tempo "silente" ha una valenza marginale, in quanto si valorizza la tendenziale stabilità e permanenza del rapporto associativo. Viceversa, allorchè viene contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., il tempo trascorso dal fatto, abbinato alla mancanza di manifestazioni di una concreta attualità della pericolosità, rappresenta un dato necessariamente suscettibile di valutazione a favore dell'indagato, proprio perché non può presumersi una stabilità associativa che non costituisce presupposto dell'aggravante. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata e quella applicativa della misura cautelare devono essere annullate, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di applicazione della misura cautelare ed ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto d
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