CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 30326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19503/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 323 /5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE STACCATA di CATANIA,emessa in data 20 settembre 2018 e pubblicata in data 22 gennaio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. OTTEMPERANZA r.g. n. 19503/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso della parte contribuente perl'ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2865 / 05 /17 della Commissione tributaria r egionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa il 23 febbraio 2017 e depositata il 2 agosto 2017, passata in cosa giudicata,con la quale - a conferma della sentenza di primo grado - era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90per cento dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990,1991, 1992. La C.T.R., rileva to che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, accoglieva il ricorso e nominava un commissario ad actaa questo scopo. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente è rimasta intimata ( il ricorso è stato notifica to a mezzo posta al difensore costituito, [OSCURATO:PERSONA], oltre che alla parte personalmente). 3. Con ordinanza emessa in data24 febbraio 2021 e pubblicata in data 30 marzo 2021 la sesta sezionedi questa Corte ri nviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione delfascicolo di merito. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con l’unicomotivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entratededuce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l . r.g. n. 19503/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 190, come modificato dall'art. 16 - octies del d.l. 20/06/2017, n. 91, convertito dalla l . 3 /08/ 2017 , n. 123, laddove prevede un pagamento,in sede attuativa del diritto al rimborso, del 50 per cento della somma dovuta. Deduce che la disposizione novellata, cui l’amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017, sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata, e non rechi alcuna di stinzione tra istanze presentate in sede amministrativa e titoli giudiziali, dovendosi applicare lo ius superveniensanche in sede di giudizio di ottemperanza. 3. L’unico motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito riportati. 3.1. Va in primo luogo richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; tale disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendoin cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 28/09/2018, n. 23487; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 01/12/2004, n. 22565). 3.2. Inoltre questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16 - octies d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale – r.g. n. 19503/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide su l diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e che le eventuali questioni sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate rilevino soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass. 22/02/2018, n. 4291). Lo ius superveniensnon attiene quindi alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione, il che significa, sul versante processuale, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio di ottemperanza, nel quale esso viene attuato, e ciò esclude una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origineil 90 per cento dell’imposta) 3 Cost.3.3. Questa Corte, poi, ha già avuto modo di chiarire come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7368, in motivazione, richiamata da Cass. 19/05/2022, n. 16289e dalle altre decisioni sopra citate) e che «in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octiesdel d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore» (Cass. 14/10/2021, n. 28108). r.g. n. 19503/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.4. In merito a quali siano i criteri con i quali il giudice dell’ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata, questa Corte, infine, ha precisato che, si tratti della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza, alla quale si sostituisce quindi il giudice dell’ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta , con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operativit à, attenendo al procedimento di esecuzione del comando giudiziale , non èsoggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti. Pertanto, è necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo de lla stessa attuazione, per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 669 convertito nella l. 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai dd.mm. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di anticipare le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 7/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716). r.g. n. 19503/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.5. Occorre infine evidenziare che tali arresti sono stati espressamente richiamati dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 197 del 2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octiesdella l. n. 123 del 2017 , sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost.4. Tanto premesso, nel caso di specie la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato in radice l’applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 /06/ 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile –nei modi e con gli effetti sinora chiariti - in quanto vigen te, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto il 21 maggio 2018, dopo l’entrat a in vigore della pre detta normativa) adottando di conseguenza i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, applicando il principio appena illustrato. 5. Il ricorso va quindi accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda in conformità al principio per cui«Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni r.g. n. 19503/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati». Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di giustizia tributar