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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33878/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atri il 5 marzo1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1355/2015 emessa in data 23 giugno 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata con sentenza n. 1881/2017 dalla Corte di appello di L'Aquila ed irrevocabile in data 12 settembre 2019, per mancata ottemperanza dell'obbligo a cui era subordinato il beneficio concesso in sentenza.

2. Con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 649 e 666, comma 2, cod. proc. pen.Evidenzia la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione aveva già rigettato in data 25 gennaio 2023 analoga istanza, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la audizione della interessata e della parte civile risulta effettata prima della emissione del provvedimento datato 25 gennaio 2023.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

Evidenzia la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di esaminare L lék,i-r-coast~ personali e di reddito ele4-1-a ricorrente documentate in tutti i gradi di giudizio del procedimento e nel giudizio di esecuzione / nonché di richiedere informazioni e/o acquisire documentazione, in particolare quella prodotta tit44a r- ~te in sede di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, in terna di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, Sentenza n. 36377 del 07/07/2023 Cc. (dep. 31/08/2023) Rv. 285245 - 01).

3. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] è stato subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di provvisionale, quale risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e che, nella motivazione del rigetto della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena emesso dal Giudice -Cu.. dell'esecuzione in data 25 gennaio 2023,)ì-- posto rilievo sulla assenza della indicazione del termine dell'adempimento, rilevandoche, alla data della richiesta, non era ancora spirato il termine legale decorrente dalla data del 12 febbraio 2019.

4. Il primo motivo del ricorso è infondato.

4.1. La difesa fa riferimento ad una precedente ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revocadella sospensione condizionale riconosciuta ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1355/2015 del 23 giugno 2015, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 1881/2017 in data 28 settembre 2017 ed irrevocabile in data 12 febbraio 2019.

4.1.1. Trattasi dell'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, in data 25 gennaio 2023 ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale motivando sulla circostanza della non maturazione del termine di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna cui era stato concesso il beneficio condizionato, senza occuparsi del merito.

4.1.2. All'assenza di decisione relativa al merito della richiesta, consegue la non operatività della preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" giacché il Giudice dell'esecuzione, relativamente alla medesima richiesta, nella motivazione dell'ordinanza del 25 gennaio 2023, ha giustificato il rigetto occupandosi di una mera questione preliminare con conseguente impossibilità, nel caso in esame, di una duplicazione di pronunce di merito in ordine alla medesima questione.

4.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha correttamente statuito che l'accertamento dell'impossibilità di adempiere non può essere subordinato "alla richiesta della condannata di ammissione, in relazione al presente procedimento, al patrocinio a spese dello Stato", prendendo atto che dalla istanza si evince un reddito familiare dichiarato di euro 15.522,40, circostanza questa difficilmente coerente con la dedotta impossibilità di adempiere.

4.3. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atri il 5 marzo1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1355/2015 emessa in data 23 giugno 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata con sentenza n. 1881/2017 dalla Corte di appello di L'Aquila ed irrevocabile in data 12 settembre 2019, per mancata ottemperanza dell'obbligo a cui era subordinato il beneficio concesso in sentenza. 2. Con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 649 e 666, comma 2, cod. proc. pen.Evidenzia la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione aveva già rigettato in data 25 gennaio 2023 analoga istanza, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la audizione della interessata e della parte civile risulta effettata prima della emissione del provvedimento datato 25 gennaio 2023. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Evidenzia la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di esaminare L lék,i-r-coast~ personali e di reddito ele4-1-a ricorrente documentate in tutti i gradi di giudizio del procedimento e nel giudizio di esecuzione / nonché di richiedere informazioni e/o acquisire documentazione, in particolare quella prodotta tit44a r- ~te in sede di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in terna di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, Sentenza n. 36377 del 07/07/2023 Cc. (dep. 31/08/2023) Rv. 285245 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] è stato subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di provvisionale, quale risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e che, nella motivazione del rigetto della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena emesso dal Giudice -Cu.. dell'esecuzione in data 25 gennaio 2023,)ì-- posto rilievo sulla assenza della indicazione del termine dell'adempimento, rilevandoche, alla data della richiesta, non era ancora spirato il termine legale decorrente dalla data del 12 febbraio 2019. 4. Il primo motivo del ricorso è infondato. 4.1. La difesa fa riferimento ad una precedente ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revocadella sospensione condizionale riconosciuta ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1355/2015 del 23 giugno 2015, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 1881/2017 in data 28 settembre 2017 ed irrevocabile in data 12 febbraio 2019. 4.1.1. Trattasi dell'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, in data 25 gennaio 2023 ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale motivando sulla circostanza della non maturazione del termine di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna cui era stato concesso il beneficio condizionato, senza occuparsi del merito. 4.1.2. All'assenza di decisione relativa al merito della richiesta, consegue la non operatività della preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" giacché il Giudice dell'esecuzione, relativamente alla medesima richiesta, nella motivazione dell'ordinanza del 25 gennaio 2023, ha giustificato il rigetto occupandosi di una mera questione preliminare con conseguente impossibilità, nel caso in esame, di una duplicazione di pronunce di merito in ordine alla medesima questione. 4.2. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha correttamente statuito che l'accertamento dell'impossibilità di adempiere non può essere subordinato "alla richiesta della condannata di ammissione, in relazione al presente procedimento, al patrocinio a spese dello Stato", prendendo atto che dalla istanza si evince un reddito familiare dichiarato di euro 15.522,40, circostanza questa difficilmente coerente con la dedotta impossibilità di adempiere. 4.3. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris