CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 02541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24524/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], Renato d'Anna, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 667/2024 depositata il 11/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA]ANNA e Maurizio SABATINO ricorrono per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza dell’11 luglio 2024 con cui la corte d’appello di Salerno, provvedendo in riforma di sentenza che aveva così disposto: «accoglie la domanda e, per l’effetto, accerta e determina l’entità del saldo in € 6.391,24 per sorta capitale ed € 3.790,34 per spese di conto; dichiara la nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 3512231 del 23.01.2001 e della fidejussione prestata dai sig.ri D’Anna e Sabatino; condanna la Banca a restituire le somme indebitamente prelevate nella misura indicata dal CTU a pag. 15 della relazione (€ 12.967,99); condanna la Banca convenuta a rifondere le spese del presente giudizio, che liquida in € 170 per spese di contributo unificato ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%», ha statuito quanto segue: «La Corte di Appello di Salerno, II sezione Civile definitivamente pronunciando sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] …avverso la sentenza n. 3312/2022del TRIBUNALE di SALERNO, I Sezione Civile…disattesa, assorbita e/o rigettata ogni diversa istanza e/o eccezione, così provvede: “In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e per l’effetto rigetta la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] … e dagli attori in primo grado. Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio …». 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza in vista della quale ha depositato prima una argomentata istanza di decisione e poi memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― I motivi sono i seguenti. PRIMO -Violazione o falsa applicazione di legge: artt. 1, 2 comma 4°, 4, l. 109/1996, 1815 c.c.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; rilevante ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Si censura la decisione impugnata per non aver il Giudice dell’appello, a fronte dell’accertato e dichiarato superamento del tasso soglia usuraio confermata la sentenza appellata stante la nullità del contratto di apertura corrente e delle obbligazioni di garanzia accessorie, o in subordine dichiarata la nullità parziale di tali clausole. SECONDO - Violazione o falsa applicazione di legge: artt. 5 e 118 D. Lgs. 385/1983 (nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 1994, che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi sia relative alla L. 154/92 e sia relative alla L. 142/1992); artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697 e 2709 c.c., rilevante ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di appello non ha, a fronte dell’accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuale relative agli interessi convenzionali e alla commissione di massimo scoperto e dell’illegittimità dei relativi importi richiesti nell’estratto conto perché determinati unilateralmente dalla banca in assenza di apposita convenzione, provveduto ad accertare, pur a fronte di specifica domanda degli appellati – odierni ricorrenti – , l’esatto importo del saldo conto relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa. TERZO - Ancora violazione di legge: artt. 5 e 118 D. Lgs. 385/1983 (testo vigente ante riforma); artt., 1, 2 comma 4°, 4, l. 109/1996; art. 1815 c.c.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697 e 2709 c.c., rilevante ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di appello non ha, a fronte dell’accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi usurai, a quelli ultra legali e convenzionali richiesti e alla commissione di massimo scoperto e dell’illegittimità dei relativi importi richiesti nell’estratto conto, provveduto ad accertare l’esatto importo del saldo conto relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque improcedibile. 6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore. 4. ― Il ricorso è improcedibile. Allegano i ricorrenti che la sentenza impugnata è stata notificata il 13 settembre 2024. Risulta depositata dai ricorrenti una cartella compressa dal titolo «doc. n. 14 - copia autenticata sentenza di appello notificata il 13.09.2024». All’interno sono presenti i tre file seguenti, ossia nell’ordine l’attestazione di conformità della sentenza e della relata di notificazione, la sentenza e quella che dovrebbe essere la relata di notificazione.Quest’ultimo documento, però, non attiene all’avvenuta notificazione, e d’altronde neppure risulta corrispondere al documento di cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha attestato la conformità: non corrisponde infatti il titolo: Unicredit_c_Maciste_ed_altri_correzione.pdf.p7m 5269031s.pdf» In fin dei conti non risulta agli atti la sentenza impugnata con la relata di notificazione, richiesta a pena di improcedibilità dall’articolo 369, numero 2, c.p.c.. Trattasi di vizio irrimediabile, nel senso di seguito indicato. Dev’esser chiaro che il legislatore ben potrebbe espungere oggi stesso la sanzione dell’improcedibilità delle impugnazioni (ché la nozione di improcedibilità è impiegata anche in tutt’altri eterogenei contesti) dal codice di rito, avvalendosi delle sole categorie della nullità e inammissibilità: ma, fintantoché la menzionata sanzione è conservata (e, occorre dire, la norma ha oggi un’utilità ben più intensa che non in passato, giacché la verifica della tempestività dell’impugnazione è il promo dei controlli che va fatto in sede di spoglio finalizzato all’applicazione del rito accelerato di cui all’articolo 380 bis c.p.c.), si deve avere egualmente chiaro che la figura dell’improcedibilità non ha nulla a che vedere con quelle della nullità e della inammissibilità, giacché queste consistono in vizi intrinseci dell’atto, consistenti in difformità di essi rispetto al modello legale, mentre l’improcedibilità si colloca piuttosto dal versante dell’inattività prodromica dell’estinzione, sotto specie del difetto di attività preliminari necessarie dell’impugnante, o, come si suole ripetere nella giurisprudenza di questa Corte, di «un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo» (p. es. tra le tante Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349). In fin dei conti il principio da applicare è il seguente: «In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione» (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313, ove si chiarisce tra l’altro perché, sotto l’aspetto dell’esclusione della improcedibilità, non rileva la non contestazione in ordine alla data di notificazione della sentenza; si rammenta che anche la CEDU con la sentenzaPatricolo del 23 maggio 2024 ha avallato la giurisprudenza italiana sull'improcedibilità non sanabile dopo la chiusura della fase introduttiva). Nessuna delle ipotesi eccettuate ricorre nella specie, né la produzione potrà essere effettuata a termine ormai scaduto attesa la sua perentorietà. 6.1. ― Mentre nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dichiarato di proporre ricorso: «Avverso e per la riforma totale o parziale della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 667/2024, emessa il 4.07.2024, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in data 13.09.2024, che ha deciso la causa inter partes avente il n. 930/2022, sull’appello iscritto a ruolo il 31.07.2022», nell’istanza di decisione hanno completamente modificato la ricostruzione fattuale della vicenda processuale sostenendo quanto segue: «Occorre immediatamente rilevare che non sussiste la condizione di improcedibilità del ricorso per assoluta mancanza e inesistenza della notifica del provvedimento impugnato a sentenza ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione e, quindi, conseguente erroneità o irrilevanza della dichiarazione dei ricorrenti di notifica della sentenza alla data del 13.09.2024. A seguito, infatti, di una verifica degli atti allegati alla notifica eseguita in data 13.09.2024 dalla banca appellante – odierna controricorrente –è emerso che il file denominato relata di notifica non ha ad oggetto la sentenza oggetto di impugnazione, bensì altro e diverso procedimento relativo alla precedente grado di giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello (cfr. doc. all. alla presente istanza e indicato come sub n. 22 del fascicolo di cassazione e in ogni caso citati nel documento sub n. 14)». 6.2. ― Ora, che la notificazione menzionata nell’istanza di fissazione dell’udienza non riguardi la sentenza impugnata è un conto; che la sentenza impugnata non sia stata notificata, come oggi si sostiene, è tutt’altro conto, ed è affermazione che, ovviamente, la menzione della richiamata notificazione non dimostra affatto: e cioè la Corte di cassazione non è stata messa in grado di verificare che l’errore in cui certamente, nell’uno e nell’altro caso, è incorsa la parte ricorrente abbia riguardato l’affermazione che la sentenza d’appello era stata notificata, e non la produzione del documento depositato in luogo della sentenza medesima. Il fatto, poi, evidenziato nella memoria illustrativa, che «neppure la difesa della banca appellante – odierna controricorrente – ha mai riferito alcunché circa la notifica del provvedimento impugnato», non assume alcun rilievo, ed anzi, semmai, milita nel senso opposto, giacché tacendo la controricorrente non ha posto in discussione il fatto processuale allegato da controparte. In fin dei conti, dinanzi a simile modificazione dell’impostazione concernente un fatto processuale di così evidente rilevanza, quale la notificazione della sentenza impugnata, con l’allegazione di una nuova e non provata circostanza, costituita dalla non notificazione della sentenza che in ricorso si era detta notificata, induce la Corte a fare applicazione del principio che segue: «In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente -e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto» (Cass.25/06/2025, n. 17130). 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 1.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, de