CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 16087/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 325/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 39357/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Napoli ha accolto l’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto ha annullato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 12/09/2024, disponendo la scarcerazione del predetto. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente nell’associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operante in Caivano, nella veste di stabile acquirente, di cui al capo A; ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. con riguardo ai due reati scopo di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 18 e 40) e l’assenza delle esigenze cautelari con riguardo ai capi 18 e 40. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16087/2025 Roma, lì, 28/04/2025 2. Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica di Napoli propone ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il tribunale del riesame avrebbe reso una diversa ricostruzione del dato fattuale e pur riconoscendo la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati fine contestati al capo 18, inerente all'acquisto da parte del Lauritano della sostanza stupefacente del peso di 50 grammi, in data 3 ottobre 2019, e al capo 40, inerente all'acquisto di 100 grammi, in data 10 marzo 2020, non li avrebbe ritenuti idonei a configurare in capo al Lauritano la partecipazione quale acquirente stabile del sodalizio riferibile a Gallo/Angelino, come contestato nel capo A. E ciò in forza di una motivazione non condivisibile e fondata sulla circostanza che l'acquisto di due soli compendi di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 150 grammi a distanza di qualche mese, non costituisce una condotta che, in termini di rilevanza economica, sia riconducibile nell'area di efficacia causale del rafforzamento del sodalizio, così strutturato secondo il portato dichiarativo dei collaboratori di giustizia e delle risultanze delle indagini, tenuto conto che i sodali erano capaci di movimentare compendi settimanali di cocaina ed altre sostanze stupefacenti conteggiabili in chilogrammi. Sempre secondo l’ordinanza impugnata, le conversazioni captate non avrebbero rilevato l'inserimento del Lauritano nella lista delle operazioni effettuate elemento compatibile più con una contingenza occasionale del predetto e non significative di una partecipazione consapevole del Lauritano all'associazione dedita al narcotraffico in un contesto nel quale la circostanza che il medesimo si rapporti in via diretta con il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] o con altro apicale come [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero indicativi per ciò solo di adesione al sodalizio. Il Tribunale del riesame, così argomentando, avrebbe effettuato una ricostruzione con valutazione separata delle conversazioni giungendo a conclusioni che sarebbero illogiche e contraddittorie e illogiche. Invero dalla lettura della conversazione n. 3094387 del 3 luglio 2019, emerge che il Lauritano si era recato dal capo [OSCURATO:PERSONA] per consegnare una somma di denaro inerente ad un precedente ulteriore acquisto, elemento che avrebbe dovuto essere valorizzato in quanto prova dello stabile affidamento del clan sulla disponibilità all'acquisto, da cui l'illogica conclusione, a cui è pervenuto il tribunale, secondo cui i soli due acquisti di modica quantità, nell'arco di 5 mesi, non sarebbero dato idoneo a dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso. Una più corretta lettura della conversazione menzionata avrebbe dovuto condurre i giudici a valorizzare quei dati significativi per ritenere la partecipazione del ricorrente quale stabile acquirente del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. Significativa sul punto sarebbe anche la conversazione numero 16804462 del 10 marzo 2020 da cui emerge la sussistenza di rapporti finanziari tra il Lauritano e il Gallo, capo della consorteria, sicché anche sotto questo profilo la sussistenza di stabili rapporti economici sarebbe stata del tutto sottovalutata dai giudici del riesame. In definitiva, il tribunale del riesame avrebbe trascurato l'analisi complessiva dei predetti dati da cui emergerebbe che la condotta del Lauritano era tesa a favorire l'attività del clan in quanto gli acquisti non sarebbero stati né occasionali né giustificati da altri motivi, ma funzionali al buon esito dell'attività criminosa programmata. Sussisterebbero altresì le esigenze cautelari del pericolo di recidiva e ciò desunte dal precedente specifico per reato commesso nell'aprile del 2020 pochi giorni dopo i fatti contestati al capo 40. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria (artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto insussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto (conversazioni telefoniche) posti a fondamento del giudizio di assenza di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali non era provato, in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], operante nel [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, quale stabile acquirente. Esclusa una rilettura delle conversazioni registrate, sollecitate dal ricorrente che riporta nel corpo del ricorso, l’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso gli esiti delle investigazioni, è pervenuta, con motivazione per nulla illogica, ad escludere la partecipazione nel delitto associativo sul rilievo che due soli acquisti di sostanza stupefacente in quantità non rilevante (grammi 50 e grammi 100) nell’arco di cinque mesi, non erano significativi per ritenere la partecipazione del Lauritano non assumendo una efficacia causale per il perseguimento degli scopi sociali. A tale riguardo, osserva, il Collegio che, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In tale contesto assume rilievo il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione che non è manifestamente illogica ed è corretta sul piano del diritto. Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci