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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00983/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pesaro, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo Pec del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 870, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] l il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (A.S.D.), riceveva dall'Agenzia delle Entrate, il 20.12.2017, la notificazione dell'avviso di accertamento n.

TQ9042T02001, con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava, in relazione all'anno 2010, il maggior reddito accertato, conseguendone proporzionali maggiori imposte a titolo di Ires (C 114.262,00), Iva (C 62.600,00) ed Irap C 20.001,00), oltre accessori e sanzioni (ric., p. 2).

L'accertamento prendeva le mosse da [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, e l'Ente impositore riteneva non applicabile alla contribuente il regime fiscale agevolato previsto per gli enti di promozione sportiva, contestava la mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili, e valutava pure inesistenti alcune operazioni fatturate (sent.

CTR, p. 2).

2. La associazione proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, proponendo plurimi ed articolati motivi di impugnazione.

La CTP rigettava il ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio di merito, spiegava appello la Robur A.S.D., riproponendo le proprie contestazioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche.

Quest'ultima, con sent. n. 870/2020, depositata il 13.11.2020, riteneva che le censure proposte dalla ricorrente avverso la decisione adottata dalla CTP fossero prive del requisito della specificità, e pertanto dichiarava inammissibile l'appello introdotto dall'associazione.

4. La decisione assunta dalla CTR è stata impugnata mediante ricorso per cassazione, notificato alla controparte a mezzo Pec il 14.5.2021, dall'associazione, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. L'associazione ha successivamente depositato istanza di differimento della trattazione per concomitanti impegni professionali del difensore, nonché memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la associazione contesta la violazione dell'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso in appello della contribuente non proponesse "motivi specifici d'impugnazione" (ric., p. 3).

2. Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore.

Invero il procuratore riferisce di aver ricevuto, in precedenza rispetto alla comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione del presente giudizio in Cassazione, la comunicazione della fissazione della trattazione di ulteriori quattro procedimenti in cui risulta costituita, nella stessa data del 22.11.2022, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche.

Ora, a parte la considerazione che la Corte di Cassazione è giudice di ultima istanza, e la richiedente non chiarisce perché dovrebbe assicurarsi precedenza alla partecipazione a giudizi ancora pendenti innanzi alle Corti di merito, l'istante si limita ad affermare che gli altri giudizi in cui è impegnata risultano di particolare complessità, tanto da non poter nominare un sostituto, ma non illustra in che cosa consiste questa complessità, in modo da consentire a questa Corte di provvedere alla verifica che le compete sul punto.

Ma vi è di più.

Ai sensi di legge la trattazione del processo, nelle udienze della sottosezione sesta della Cassazione, avviene in camera di consiglio, con la possibilità per le parti di accedere al contraddittorio scritto.

Non si vede pertanto in qual modo il diritto di difesa della parte potrebbe, nel caso di specie, rimanere pregiudicato a causa dei concomitanti impegni professionali invocati dal procuratore.

3. Tanto premesso, non sussistono le condizioni perché sia esaminato il motivo di ricorso introdotto dall'associazione contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio mediante controricorso, ha infatti innanzitutto contestato l'inammissibilità del ricorso per cassazione introdotto dall'associazione perché tardivamente proposto.

3.1. In effetti risulta documentato in atti che la sentenza della CTR è stata depositata il 13.11.2020, e l'appello è stato notificato all'Agenzia delle Entrate dall'associazione, a mezzo Pec, il 14.5.2021, e non entro il 13.5.2021.

Occorre in proposito confermare il condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, cod. civ., opera il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione díerum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale", Cass. sez.

VI-I, 25.8.2020, n. 17640 (conf.

Cass. sez.

III, 31.8.2015, n. 17313, Cass. sez.

VI-V, 30.5.2018, n. 13546).

La associazione ha anche depositato memoria, ma non ha potuto contrastare i dati temporali oggettivi innanzi evidenziati.

Occorre infatti ricordare che "ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notifica sia mancata per circostanza non imputabile all'impugnante non impedisce la decadenza dall'impugnazione, che opera indipendentemente dalla condizione, oggettiva o soggettiva, da cui sia dipeso l'inutile decorso del tempo", Cass. sez.

L, 12.2.2002, n. 1986, ed il vizio deve essere rilevato anche d'ufficio (cfr. Cass. sez.

L, 7.5.1998, n. 4641).

3.2. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. risulta perciò tardivo, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore della controversia.

È dovuta, da parte della ricorrente, anche la corresponsione del c.d.

"doppio contributo".

La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pesaro, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo Pec del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 870, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] l il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (A.S.D.), riceveva dall'Agenzia delle Entrate, il 20.12.2017, la notificazione dell'avviso di accertamento n. TQ9042T02001, con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava, in relazione all'anno 2010, il maggior reddito accertato, conseguendone proporzionali maggiori imposte a titolo di Ires (C 114.262,00), Iva (C 62.600,00) ed Irap C 20.001,00), oltre accessori e sanzioni (ric., p. 2). L'accertamento prendeva le mosse da [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, e l'Ente impositore riteneva non applicabile alla contribuente il regime fiscale agevolato previsto per gli enti di promozione sportiva, contestava la mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili, e valutava pure inesistenti alcune operazioni fatturate (sent. CTR, p. 2). 2. La associazione proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, proponendo plurimi ed articolati motivi di impugnazione. La CTP rigettava il ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio di merito, spiegava appello la Robur A.S.D., riproponendo le proprie contestazioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche. Quest'ultima, con sent. n. 870/2020, depositata il 13.11.2020, riteneva che le censure proposte dalla ricorrente avverso la decisione adottata dalla CTP fossero prive del requisito della specificità, e pertanto dichiarava inammissibile l'appello introdotto dall'associazione. 4. La decisione assunta dalla CTR è stata impugnata mediante ricorso per cassazione, notificato alla controparte a mezzo Pec il 14.5.2021, dall'associazione, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. 5. L'associazione ha successivamente depositato istanza di differimento della trattazione per concomitanti impegni professionali del difensore, nonché memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la associazione contesta la violazione dell'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso in appello della contribuente non proponesse "motivi specifici d'impugnazione" (ric., p. 3). 2. Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore. Invero il procuratore riferisce di aver ricevuto, in precedenza rispetto alla comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione del presente giudizio in Cassazione, la comunicazione della fissazione della trattazione di ulteriori quattro procedimenti in cui risulta costituita, nella stessa data del 22.11.2022, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Ora, a parte la considerazione che la Corte di Cassazione è giudice di ultima istanza, e la richiedente non chiarisce perché dovrebbe assicurarsi precedenza alla partecipazione a giudizi ancora pendenti innanzi alle Corti di merito, l'istante si limita ad affermare che gli altri giudizi in cui è impegnata risultano di particolare complessità, tanto da non poter nominare un sostituto, ma non illustra in che cosa consiste questa complessità, in modo da consentire a questa Corte di provvedere alla verifica che le compete sul punto. Ma vi è di più. Ai sensi di legge la trattazione del processo, nelle udienze della sottosezione sesta della Cassazione, avviene in camera di consiglio, con la possibilità per le parti di accedere al contraddittorio scritto. Non si vede pertanto in qual modo il diritto di difesa della parte potrebbe, nel caso di specie, rimanere pregiudicato a causa dei concomitanti impegni professionali invocati dal procuratore. 3. Tanto premesso, non sussistono le condizioni perché sia esaminato il motivo di ricorso introdotto dall'associazione contribuente. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio mediante controricorso, ha infatti innanzitutto contestato l'inammissibilità del ricorso per cassazione introdotto dall'associazione perché tardivamente proposto. 3.1. In effetti risulta documentato in atti che la sentenza della CTR è stata depositata il 13.11.2020, e l'appello è stato notificato all'Agenzia delle Entrate dall'associazione, a mezzo Pec, il 14.5.2021, e non entro il 13.5.2021. Occorre in proposito confermare il condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, cod. civ., opera il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione díerum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale", Cass. sez. VI-I, 25.8.2020, n. 17640 (conf. Cass. sez. III, 31.8.2015, n. 17313, Cass. sez. VI-V, 30.5.2018, n. 13546). La associazione ha anche depositato memoria, ma non ha potuto contrastare i dati temporali oggettivi innanzi evidenziati. Occorre infatti ricordare che "ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notifica sia mancata per circostanza non imputabile all'impugnante non impedisce la decadenza dall'impugnazione, che opera indipendentemente dalla condizione, oggettiva o soggettiva, da cui sia dipeso l'inutile decorso del tempo", Cass. sez. L, 12.2.2002, n. 1986, ed il vizio deve essere rilevato anche d'ufficio (cfr. Cass. sez. L, 7.5.1998, n. 4641). 3.2. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. risulta perciò tardivo, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore della controversia. È dovuta, da parte della ricorrente, anche la corresponsione del c.d. "doppio contributo". La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da
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