CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 24585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25559/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in [OSCURATO:PERSONA] G FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7072/2019 depositata il 19/12/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di tremotivi, avverso la sentenza n. 7072/9/2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato alla ricorrente ed alla condebitrice solidale Costruzioni, Partecipazioni, [OSCURATO:SOCIETA]., per imposta di registro ed ipocatastale, relativo all’atto di compravendita intercorso fra le predette società; 2. la Costruzioni, Partecipazioni, [OSCURATO:SOCIETA]., coobbligata in via solidale con la società contribuente ricorrente, ha depositato atto denominato controricorso con ricorso incidentale; 2. l’Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso principale con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta dagli atti che la società ricorrente, in relazione alla cartella cui è sotteso l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, ha presentato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater”) (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022), assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” e provvedendo ad effettuare, altresì, i pagamenti maturati ed ha chiesto sospendersi l’odierno giudizio; 3. il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che nelle more del perfezionamento dell’adesione, il giudizio è sospeso dal giudice, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27 giugno 2024. La Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA])