CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 11757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati edifesi da dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria, n. 539/2022 depositata il 13 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella udienza del 14 aprile 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.GE0248929/2016) emesso da Agenzia delle Entrate – UfficioProvinciale di Genova – Territorio (d’ora in poi controricorrente) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrenti), avente ad oggetto una rettifica di classamentocatastale. I ricorrenti avevano presentato una Docfa, conseguenteNumero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026ad una diversa distribuzione degli spazi interni con un classamentoData pubblicazione 29/04/2026in categoria A/2, classe 7, vani 11, rendita catastale 3.777,88,mentre l’odierna controricorrente ha ritenuto corretto il classamentoin categoria A/1, classe 5 vani 11, rendita catastale 5.112,92.La C.T.P. ha rigettato il ricorso.La C.T.R. ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, sulla basedelle seguenti ragioni:- nella procedura Docfa l'obbligo di motivazione dell'avviso diclassamento del bene è adempiuto mediante la sempliceindicazione dei dati oggettivi accertati dall'ufficio e della classeconseguentemente attribuita, in quanto la stima eseguita, checostituisce il fondamento dell'atto in ragione della strutturafortemente partecipativa del procedimento, è conosciuta o,comunque, facilmente conoscibile dal contribuente, il qualemediante il raffronto con i dati indicati nella propriadichiarazione può comprendere le ragioni della classificazione;- nel caso di specie, a fronte dell'atto notificato con cui l'ufficiosi è limitato a valutare diversamente gli elementi esposti daicontribuenti e, quindi, a loro ben noti, gli stessi hannoampiamente e in modo particolareggiato esposto le ragioni perle quali hanno ritenuto di contestare la categoria e classecontribuite dall'ente impositore.Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso fondato suquattro motivi e depositato memoria, mentre la controricorrente haproposto controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n.212/2000, circa l'obbligo di motivazione degli accertamenticatastali in materia di dichiarazione DOCFA ([OSCURATO:PERSONA] motivazione e la mancata valorizzazione della circostanzaNumero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026che la differenza tra la rendita proposta e quella attribuitaData pubblicazione 29/04/2026deriverebbe da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, in particolare, che: un vano non eraritenuto più abitabile e, quindi, veniva dichiarato accessorio, conconseguente inferiore metratura; una parte del fabbricato non erapiù residenziale; non vi fossero parcheggi condominiali; ledotazioni fossero scarse; il fabbricato fosse solo tinteggiato edunque senza fregi e decori.1.1. Il motivo è infondato.Occorre richiamare sul punto il principio, condiviso dal Collegio,secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da unadiversa valutazione tecnica riguardante il valore economico deibeni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto conla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto,la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, n. 29754/2024, Rv.673082 – 01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01,ord.12497/16).La Corte di Cassazione ha, pure, precisato che gli indicati terminidi riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento,adottato in esito alla procedura DOCFA, debbono ritenersiinadeguati (solo) a fronte di una immutazione della propostaformulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento),immutazione rilevante, - ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dimotivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» didetta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati)Numero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026la diversa valutazione della rendita catastale (così come nellaData pubblicazione 29/04/2026fattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni», (v., ex plurimis, Cass.,22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809;Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n.12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014,n. 23237).Nelle specie, si rileva, dalla stessa prospettazione dei ricorrenti,che i dati forniti con la Docfa non sono in contestazione conspecifico riferimento all'effettiva consistenza dell'immobile oall'inclusione di aree diverse, riguardando, invece, solo unadiversa valutazione economica degli stessi. Essi, quindi, non sonostati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazionefinanziaria con riferimento all'attribuzione della diversa categoriaal fabbricato.Appare opportuno, in proposito, sottolineare che, secondo lagiurisprudenza sopra richiamata, la divergente valutazione, traDocfa e atto di rettifica, deve essere intesa nel senso di una presain esame di elementi fattuali diversi e non di una semplice diversavalutazione estimativa.Ciò che obbliga, infatti, l’ente impositore ad una motivazionerafforzata non è la “divergente valutazione degli elementi di fatto”dedotti dalla parte con la Docfa, risolvendosi ciò in unavalutazione economico-estimativa della stessa situazionemateriale descritta dalla parte, ma proprio la “mutazione deglielementi di fatto” dichiarati, quali ad esempio, superficie, numerodi vani, destinazione d’uso, accertamento di locali non dichiaratiecc.) (Cass., Sez. 5, n. 29754/2024, Rv. 673082 – 01, Sez. 6 -5, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01, Sez. 6 - 5, n. 12497/2016,Rv. 640020 - 01).Ne consegue che corretta appare la soluzione adottata dallasentenza impugnata in ordine alla sufficienza della motivazioneNumero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026dell’avviso di accertamento, in quanto conforme al consolidatoData pubblicazione 29/04/2026indirizzo giurisprudenziale richiamato.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 17 e 20 RD n. 625/1939 e degli artt.1 DM 701/94, 38 comma 1 del DPR 917/86. Contestano ladecisione nella parte in cui ha ritenuto che la procedura Docfadovesse essere utilizzata o per le nuove costruzioni o perimportanti variazioni, sottolineando che, nel caso di specie, essaera stata presentata per evidenziare principalmente la riduzionedella superficie abitabile, oltre a importanti variazioni della zonadel fabbricato e dell'appartamento.2.1. Il motivo è infondato. Nel caso in esame i ricorrenti hanno sceltoper la revisione catastale lo strumento del procedimento Docfa,regolato dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701, il cui art. 1, comma 1,prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi: in casodi presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cuiall'art. 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 o in caso divariazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del R.D.L. 13 aprile1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto1939 n. 1249, il quale impone, alle persone o enti indicati nell'art.3, l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con ilregolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettiviimmobili, le quali, comunque, implichino mutazioni ai sensidell'art. 17 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249.L'impiego della procedura Docfa è, pertanto, limitato ai soli casidi variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichimodifica nella consistenza delle singole unità immobiliari,circostanza questa che è smentita: dalla stessa Docfa presentatadai ricorrenti per esclusiva diversa distribuzione degli spaziinterni (all.1 fasc. parte ricorrente) (Cass., Sez. 5, n.31553/2022, Sez. 5, n. 2250/2021, Rv. 660480 – 01, Sez. 6-5,Numero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026n. 18617/2020); dalla sentenza impugnata, la quale ha accertatoNumero di raccolta generale 11757/2026che «dal punto di vista interno dell'alloggio in questione Dnaotan p usbbolincaozio ne 29/04/2026state apportate modifiche rilevanti tanto da fargli mantenere lecaratteristiche di lusso proprie della categoria A 1».I giudici di secondo grado hanno correttamente interpretato,dunque, la normativa che disciplina la revisione catastale e lagiurisprudenza di legittimità sopra riportata.3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano la nullità dellasentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione efalsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art.36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992. Contestano, inoltre,l'erroneità del dato riferito alla superficie, ritenuto di 234 mquadri laddove si trattava di 225 m quadri. Evidenziano che, inogni caso, il dato è ininfluente, in quanto la metratura influiscesulla definizione di lusso di un immobile, ai sensi del decreto delministero dei lavori pubblici n. 1072 del 1969, e non attiene allanozione catastale che corrisponde a un'opinione generale disignorilità. Contestano, infine, che la sentenza impugnata nonabbia indicato, oltre alla metratura, gli elementi per giudicare sel'appartamento fosse da considerarsi di lusso, mentre è noto cheoccorre fare riferimento a oggettivi argomenti che inducano aritenere signorile un appartamento. Si dolgono, poi, che lastringatissima motivazione abbia apprezzato la signorilitàdell'immobile in assenza di un ragionamento logico.3.1. Il terzo motivo è, in parte inammissibile e, in parte, infondato.Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 8, comma primo, delRegio Decreto-Legge 13 aprile 1939 n.652, nel testo sostituitodall’art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e degli art. 6,comma 1 e 61, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949, la categoria e laclasse catastali debbono essere attribuite in ragione dellecaratteristiche intrinseche che determinano la destinazioneordinaria e permanente delle unità immobiliari.Numero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026In base all’art. 9 del d.P.R. n. 1142/1949 per ciascuna zonaData pubblicazione 29/04/2026censuaria è definito un «quadro di qualificazione e classificazioneche deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria edil numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, econtenere i dati di identificazione e la descrizione delle unitàimmobiliari scelte come tipo per ciascuna classe».Le caratteristiche non sono necessariamente dati oggettivi(come, per esempio, la superficie o l’ubicazione), suscettivi,come tali, di essere solo confermati o negati dall’Ufficio, in quantole caratteristiche possono essere dati suscettivi di valutazionetecnica (come, per esempio, la qualità edilizia della costruzione,il pregio delle rifiniture o la qualità urbana e ambientale dellazona in cui l’unità immobiliare è collocata).I termini di abitazione «signorile», «civile», «popolare» (di cuialla nota C-l/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanzeesplicativa delle varie categorie catastali) costituiscono, il portatodi un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presentinell'opinione generale, alle quali corrispondono caratteristicheche possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezionedei consociati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimentodelle cose, o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile sitrovi.In tal senso si è chiarito che, in assenza di una specificadefinizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione diun'abitazione come «signorile», «civile», «popolare»,corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in undeterminato contesto spazio-temporale e non va mutuata dald.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento èvolto all'attribuzione di una categoria e di una classe e dellarelativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione intermini "di lusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità diprecludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali (Cass., Sez. 5,Numero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026n. 23235/2014, Rv. 633089 – 01, Sez. 5, n. 2250/2021, Rv.Numero di raccolta generale 11757/2026660480 - 01). Data pubblicazione 29/04/2026Nel caso di specie con la Docfa era stato proposto, per l’immobilein esame, il classamento in A/2, classe 7, mentre quellorettificato prevede un classamento in A 1, classe 5.Da tempo si è condivisibilmente affermato che l'attribuzione dellacategoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unitàimmobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio concaratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livellosuperiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica,quindi, necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazionedi lusso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7329 del 2014, ed anche, inriferimento al beneficio cd. prima casa, Cass., Sez. 5, n.8600/2000, Rv. 537985 – 01, Sez. 6 - 5, n. 22310/2014, Rv.632735 - 01).Con la circolare del Ministero delle finanze del 14 marzo 1992, n.5 è stata disposta la Revisione generale della qualificazione dellaclassificazione e del classamento del N.C.E.U.Il provvedimento, riportando il quadro generale delle categorie diimmobili a destinazione ordinaria, riconduce al gruppo A, inparticolare A1, le abitazioni di tipo signorile e, a tale proposito,precisa che vi appartengono «le unità immobiliari appartenenti afabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive,tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello deifabbricati di tipo residenziale. Detti immobili devono, inoltrerispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede di classamentoautomatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per quanto riguardala consistenza e la dotazione di servizi delle unità immobiliari, airequisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti».[OSCURATO:PERSONA] del Ministero delle finanze 17 marzo 1994, prot.257 (Prospetto principali caratteristiche tipologiche e costruttivedelle più significative categorie catastali ad uso abitativo),precisa, poi, che appartengono alla categoria A1 le «unitàNumero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio conData pubblicazione 29/04/2026caratteristiche costruttive, tecnologiche, e di rifiniture edotazione di impianti e servizi di livello superiore a quellostandard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie».In tale quadro normativo e giurisprudenziale, consegue che èdel tutto condivisibile il logico corollario, per il quale, in caso diimpugnazione, l'apprezzamento del giudice circa la correttezzadel classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispettodei criteri di valutazione offerti dagli atti della P.A. deve esserericondotto ad una valutazione in fatto, che può essere censurata,in sede di legittimità, solo nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., oppure per omessa motivazione,nell'accezione oramai maturata (Cass., Sez. 5, n. 29816/2024,Rv. 673079 – 01). Per tali rilievi il motivo è inammissibile.3.2.Con riferimento al merito, la sentenza ha affermato che laclassificazione operata dall'ufficio appare congrua in relazione allecaratteristiche del bene. In particolare, «Invero, la categoriacatastale viene determinata sulla scorta delle caratteristiche tipointrinseche dell’UIU, nonché attraverso la stima storicadell'immobile, mediante comparazione con unità urbaneanaloghe.Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei riferimenti fattidall'agenzia, l'unità in questione, sita in piazza [OSCURATO:PERSONA],presenta una superficie di ben 234 m quadri distribuiti in 11 vaniampi e disimpegnati, Oltre che per la presenza di 7 camere,cucina, tre bagni, caratteristiche tutte che confermanoampiamente la classificazione di abitazione di tipo signorile equindi la categoria A/1».Alla luce di quanto riportato, si rileva che la sentenza impugnataha dato compiutamente conto delle caratteristiche intrinsechedell’immobile, nonché di un’altra unità abitativa posta nellostesso immobile.Numero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026Numero di raccolta generale 11757/2026Si tratta di una valutazione di fatto su cui, peraltro, c’è unaData pubblicazione 29/04/2026doppia conforme, da cui consegue l’infondatezza del motivo cheper tali motivi deve essere rigettato.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano «l’omessoesame di un fatto (o più) decisivi per il giudizio risultanti daglivalutazione di argomenti e prove che dimostrano l’assenza delrequisito della “signorilità” in capo all’appartamento oggetto dicausa». Denunciano che la sentenza impugnata abbia omessol'esame dei documenti relativi alla metratura dell'appartamento,alla coerenza con le unità limitrofe, alla destinazione attuale delcaseggiato, alle caratteristiche estrinseche (luogo è fabbricato),alle caratteristiche intrinseche dell'appartamento.4.1. Il motivo è inammissibile. Giova ricordare che, in tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra ipossibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, persua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazionedel giudicante - costituisce espressione della discrezionalitàvalutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito dellariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non èdenunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisionedi merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilitàdi discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale,nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazionidiscrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).Già da tempo in sede di legittimità è stato, infatti, affermato chela deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, nonil potere di riesaminare il merito della intera vicenda processualesottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto ilNumero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale,Numero di raccolta generale 11757/2026delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al qualDea tas puebbtlitcaz,io ne 29/04/2026in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Neconsegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dellaomissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, puòlegittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamentodel giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato(o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esistainsanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamenteadottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimentologico - giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n.19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv.646976 – 01, ma nello stesso senso già Sez. 6 - 5, n. 1414 del2015, Rv. 634358 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 – 01,Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del2005, Rv. 585444 – 01). Rileva poi, anche in proposito, lapronuncia ‘doppia conforme’ nei gradi di merito.6. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono lasoccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatodell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 1957/2023Numero sezionale 3080/2026condanna i ricorrenti a pagare in favore della controricorrente leNumero di raccolta generale 11757/2026spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4D.a0ta0 pu0b,b0lic0az,io ne 29/04/2026oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]