CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 18 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due reati di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rimesso le querele in data 13 ottobre 2022, con rituale accettazione da parte dell'imputato; considerato che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281326); rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese ex art. 343 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente