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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11860/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiAldo BIANCHI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Puppola, giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 438/2023,pubblicata il 13 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 227/2018 emesso dal Tribunale diTerni in data 16.03.2018 su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Spoletos.p.a. mediante il quale gli veniva ingiunto, quale fideiussore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, il pagamentoimmediato della somma di € 47.499.95 quale saldo residuo delprestito d’uso di oro n. 2637 6/0 stipulato in data 29.01.2010; afondamento dell’opposizione deduceva, tra l’altro, la decadenza dellaBanca dall’azione contro il fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c., lanullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 8 della fideiussione, incontrasto con la normativa antitrust e, comunque, la loro inefficaciain quanto vessatorie e prive di specifica sottoscrizione ai sensidell’art. 1431 c.c.;si costituiva in giudizio 2WORD s.r.l. e, per essa, la mandatariaCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che contestava integralmente ladomanda avversaria, chiedendone il rigetto;il Tribunale di Terni, con sentenza n. 188/2021 pubblicata il18.09.2021, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta al pagamentodelle spese di lite;2. la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato il gravame proposto da 2WORLDS s.r.l. e, per essa, dallaNumero registro generale 2320/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 279/2026Ric. n. 2320/2024 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., confermando lasentenza di prime cure, con condanna dell’appellante a rifondereall’appellata le spese del grado;3. avverso la sentenza della Corte d’appello, 2WORD s.r.l. e,per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, peressa, la sua procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivid'impugnazione; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA];la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;il controricorrente ha depositato memoria;Considerato che1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1419 e 2697 c.c. e dell’art. 2, co. 2, lett. a)della L. n. 287/1990 per aver la Corte d’Appello di Perugia ritenutoassolto l’onere della prova in capo al fideiussore circa il persistente“collegamento funzionale” tra il contratto “a valle” dichiaratoparzialmente nullo e l’intesa “a monte” vietata in quanto lesiva delladisciplina a tutela della libera concorrenza”; nello specifico, lamentache con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Perugia haerroneamente dichiarato nulla la fideiussione sottoscritta dal AldoBianchi limitatamente alle clausole nn. 2-6-8 del contratto subiudice, in quanto riproduttive di clausole, frutto di inteseanticoncorrenziali accertate e sanzionate dalla Banca d’Italia,violando sia la disciplina dell’onere della prova sia quella della nullitàparziale, non avendo il garante dimostrato il collegamento funzionaletra la fideiussione prestata e la (solo presunta) intesa vietata “amonte” e, parimenti, non avendo questa neppure provato lapersistenza di un’intesa anticoncorrenziale in epoca successiva al“periodo di accertamento” coperto dall’attività istruttoria di ABI eBanca d’Italia;CC 23.01.2026 Numero registro generale 2320/2024Ric. n. 2320/2024 Numero sezionale 279/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11860/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/20261.1. il primo motivo non è fondato;questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che «i contratti difideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulledall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti congli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 delTrattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmentenulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelledello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che siadesumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversavolontà delle parti» (Sez.

U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);in conformità a tale principio la Corte d’appello perugina haargomentato, riformando sul punto la sentenza di prime cure (cheaveva ritenuto la fideiussione totalmente nulla) e dando atto dellanullità parziale del contratto de quo (pag. 13 della sentenzaimpugnata);2. con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta “Inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1957 c.c. per avere la Corte d’appello di Perugiastatuito la decadenza del creditore per omessa proposizione delleproprie istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dallascadenza dell’obbligazione principale”; osserva la ricorrente che, inprimo luogo, la fideiussione sottoscritta dal fideiussore prevede unpagamento “a prima richiesta”, clausola che secondo lagiurisprudenza di legittimità può essere interpretata come derogapattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il terminedi cui all'art. 1957 c.c. nel senso che l'osservanza dell'onere di cuialla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dallastessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore,prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (richiamal’arresto Cass. Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29/10/2008); in talcaso, dunque, la fideiussione non si estingue se il creditore, entro ilNumero registro generale 2320/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 279/2026Ric. n. 2320/2024 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrositermine previsto dall’art. 1957 c.c., cioè entro sei mesi dallascadenza dell’obbligazione garantita, ha avanzato una semplicerichiesta stragiudiziale di pagamento, a prescindere che la stessa siastata avanzata nei confronti del debitore principale o di unfideiussore, non essendo in ogni caso necessario che, entro il terminesuddetto, sia stata proposta una domanda giudiziale; intimazione dipagamento di quanto dovuto e costituzione in mora che la societàodierna ricorrente ha dato prova di aver effettuato nel terminesemestrale;2.1. il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati;la corte d’appello ha ritenuto che la Banca (dante causa dellacessionaria, odierna ricorrente) non abbia osservato il termine didecadenza semestrale imposto dall’art. 1957 c.c. al fine di impedirel’operatività della decadenza in suo danno, in quanto, sebbeneavesse comunicato in data 24 agosto 2017 la revoca di tutti i rapportiintrattenuti con la debitrice principale società Bianchi CavallariS.r.l. (ricevuta in data 30/08/2017), ha proposto istanza giudizialeoltre il termine semestrale di decadenza.Il decreto monitorio nei confronti del fideiussore è stato infattiemesso in data 19 marzo 2018.Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le partiabbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a primarichiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola didecadenza di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c., deve intendersiriferito -giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previstodall'art. 1363 c.c.- esclusivamente al termine semestrale indicatodalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente adevitare la decadenza la semplice proposizione di una richiestastragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il terminesia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale,Numero registro generale 2320/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 279/2026Ric. n. 2320/2024 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosisecondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le dueclausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio(Cass. Sez. 3, 26/09/2017 n. 22346; Cass. Sez. 3, 13/01/2025 n.835);3.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo,rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diPerugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ricorso; rigetta il primomotivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiAldo BIANCHI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Puppola, giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 438/2023,pubblicata il 13 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 227/2018 emesso dal Tribunale diTerni in data 16.03.2018 su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Spoletos.p.a. mediante il quale gli veniva ingiunto, quale fideiussore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, il pagamentoimmediato della somma di € 47.499.95 quale saldo residuo delprestito d’uso di oro n. 2637 6/0 stipulato in data 29.01.2010; afondamento dell’opposizione deduceva, tra l’altro, la decadenza dellaBanca dall’azione contro il fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c., lanullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 8 della fideiussione, incontrasto con la normativa antitrust e, comunque, la loro inefficaciain quanto vessatorie e prive di specifica sottoscrizione ai sensidell’art. 1431 c.c.;si costituiva in giudizio 2WORD s.r.l. e, per essa, la mandatariaCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che contestava integralmente ladomanda avversaria, chiedendone il rigetto;il Tribunale di Terni, con sentenza n. 188/2021 pubblicata il18.09.2021, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta al pagamentodelle spese di lite;2. la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato il gravame proposto da 2WORLDS s.r.l. e, per essa, dallaNumero registro generale 2320/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 279/2026Ric. n. 2320/2024 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., confermando lasentenza di prime cure, con condanna dell’appellante a rifondereall’appellata le spese del grado;3. avverso la sentenza della Corte d’appello, 2WORD s.r.l. e,per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, peressa, la sua procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivid'impugnazione; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA];la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;il controricorrente ha depositato memoria;Considerato che1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1419 e 2697 c.c. e dell’art. 2, co. 2, lett. a)della L. n. 287/1990 per aver la Corte d’Appello di Perugia ritenutoassolto l’onere della prova in capo al fideiussore circa il persistente“collegamento funzionale” tra il contratto “a valle” dichiaratoparzialmente nullo e l’intesa “a monte” vietata in quanto lesiva delladisciplina a tutela della libera concorrenza”; nello specifico, lamentache con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Perugia haerroneamente dichiarato nulla la fideiussione sottoscritta dal AldoBianchi limitatamente alle clausole nn. 2-6-8 del contratto subiudice, in quanto riproduttive di clausole, frutto di inteseanticoncorrenziali accertate e sanzionate dalla Banca d’Italia,violando sia la disciplina dell’onere della prova sia quella della nullitàparziale, non avendo il garante dimostrato il collegamento funzionaletra la fideiussione prestata e la (solo presunta) intesa vietata “amonte” e, parimenti, non avendo questa neppure provato lapersistenza di un’intesa anticoncorrenziale in epoca successiva al“periodo di accertamento” coperto dall’attività istruttoria di ABI eBanca d’Italia;CC 23.01.2026 Numero registro generale 2320/2024Ric. n. 2320/2024 Numero sezionale 279/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11860/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/20261.1. il primo motivo non è fondato;questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che «i contratti difideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulledall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti congli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 delTrattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmentenulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelledello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che siadesumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversavolontà delle parti» (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);in conformità a tale principio la Corte d’appello perugina haargomentato, riformando sul punto la sentenza di prime cure (cheaveva ritenuto la fideiussione totalmente nulla) e dando atto dellanullità parziale del contratto de quo (pag. 13 della sentenzaimpugnata);2. con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta “Inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1957 c.c. per avere la Corte d’appello di Perugiastatuito la decadenza del creditore per omessa proposizione delleproprie istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dallascadenza dell’obbligazione principale”; osserva la ricorrente che, inprimo luogo, la fideiussione sottoscritta dal fideiussore prevede unpagamento “a prima richiesta”, clausola che secondo lagiurisprudenza di legittimità può essere interpretata come derogapattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il terminedi cui all'art. 1957 c.c. nel senso che l'osservanza dell'onere di cuialla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dallastessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore,prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (richiamal’arresto Cass. Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29/10/2008); in talcaso, dunque, la fideiussione non si estingue se il creditore, entro ilNumero registro generale 2320/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 279/2026Ric. n. 2320/2024 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrositermine previsto dall’art. 1957 c.c., cioè entro sei mesi dallascadenza dell’obbligazione garantita, ha avanzato una semplicerichiesta stragiudiziale di pagamento, a prescindere che la stessa siastata avanzata nei confronti del debitore principale o di unfideiussore, non essendo in ogni caso necessario che, entro il terminesuddetto, sia stata proposta una domanda giudiziale; intimazione dipagamento di quanto dovuto e costituzione in mora che la societàodierna ricorrente ha dato prova di aver effettuato nel terminesemestrale;2.1. il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati;la corte d’appello ha ritenuto che la Banca (dante causa dellacessionaria, odierna ricorrente) non abbia osservato il termine didecadenza semestrale imposto dall’art. 1957 c.c. al fine di impedirel’operatività della decadenza in suo danno, in quanto, sebbeneavesse comunicato in data 24 agosto 2017 la revoca di tutti i rapportiintrattenuti con la debitrice principale società Bianchi CavallariS.r.l. (ricevuta in data 30/08/2017), ha proposto istanza giudizialeoltre il termine semestrale di decadenza.Il decreto monitorio nei confronti del fideiussore è stato infattiemesso in data 19 marzo 2018.Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le partiabbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a primarichiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola didecadenza di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c., deve intendersiriferito -giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previstodall'art. 1363 c.c.- esclusivamente al termine semestrale indicatodalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente adevitare la decadenza la semplice proposizione di una richiestastragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il terminesia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale,Numero registro generale 2320/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 279/2026Ric. n. 2320/2024 Numero di raccolta generale 11860/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosisecondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le dueclausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio(Cass. Sez. 3, 26/09/2017 n. 22346; Cass. Sez. 3, 13/01/2025 n.835);3. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo,rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diPerugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ricorso; rigetta il primomotivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris