CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Alessandria in data 4 aprile 2023 ha confermato la pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva, del Giudice ch pace del 1° luglio 2020 per il reato di diffamazione, commesso il 13 febbraio 2015. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati tramite il difensore, proponendo motivi comuni: insussistenza degli elementi costitutivi della diffamazione; sussistenza della esimente di cui all'art. 51 cod. pen. 3. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, (2020) Rv. 278145). In particolare, il motivo risulta fondato nella parte in cui ravvisa nel caso di specie la sussistenza dell'esimente di cui all'art.51 cod. pen., sia pure nella sua forma putativa, in ragione altresì della trascurata documentazione prodotta da ricorrenti e richiamata nella missiva oggetto di contestazione dalla quale risultava che a seguito dell'intervento di odontostomatologia posto in essere dalla persona offesa, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una lesione neurologica. Al riguardo questa corte ha evidenziato che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. (Fattispecie in cui l'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo di truffa"). (Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044). 4. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023 77 Il Consigliere este