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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47304/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.12.2020 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Prato ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 4.000 di ammenda ritenendolo responsabile, in quanto titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di quattro violazioni, avvinte tra loro dal vincolo della continuazione, in mal:eria antinfortunistica previste dal d. lgs. 81/2008, che aveva provveduto all'esito della notifica contenente le prescrizioni a suo carico ad eliminare senza tuttavia pagare la relativa oblazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:

2.1. l'applicazione, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.442, secondo comma cod. proc. pen., nella quantificazione della pena della riduzione di un terzo, quantunque si trattasse di reati contravvenzionali per i quali è invece prevista nel caso di svolgimento del giudizio con rito abbreviato, la diminuzione della pena nella misura della metà;

2.2. la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena pronunciato in ragione della natura pecuniaria della pena, ritenuta provvedimento più favorevole al reo, e ciò quantunque la stessa senza impugnata desse atto della condizione di incensuratezza dell'imputato e dell'adempimento alle prescrizioni impartitegli dagli operanti all'esito del sopralluogo, senza aver individuato alcun elemento che consentisse di effettuare una prognosi negativa in ordine alla commissione di ulteriori reati [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere rilevata la prescrizione intervenuta in pendenza della presente impugnativa per tutte le contravvenzioni ascritte all'imputato: essendo state le violazioni in esame accertate in data 2.7.2017, dalla suddetta decorrenza devono essere calcolati i termini di complessivi cinque anni comprensivi della maggiorazione prevista per l'interruzione, oltre alla sospensione di 64 giorni conseguente alla sospensione pandemica ennergenziale Covid, onde il termine finale risulta spirato in data 4.9.2022.

Ciò premesso nessuna delle due dispiegate doglianze può ritenersi manifestamente infondata, avuto riguardo sia alla riduzione della metà della pena prevista in conseguenza del rito prescelto dall'art. 442 secondo comma cod. proc. pen. rispetto alla pena base fissata in C 4.000 di ammenda, sia pure maggiorata di un terzo ai fini della continuazione, attesa la natura contravvenzionale dei reati in contestazione, sia alla motivazione resa in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che non dà conto di alcun elemento ostativo alla concessione del beneficio, certamente non precluso dalla natura pecuniaria della pena inflitta in misura ampiamente inferiore ai due anni della corrispondente pena detentiva.

Dovendo, pertanto, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito avuto riguardo allo stesso contenuto delle articolate doglianze, entrambe afferenti al trattamento sanzionatorio, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione.

Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.12.2020 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Prato ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 4.000 di ammenda ritenendolo responsabile, in quanto titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di quattro violazioni, avvinte tra loro dal vincolo della continuazione, in mal:eria antinfortunistica previste dal d. lgs. 81/2008, che aveva provveduto all'esito della notifica contenente le prescrizioni a suo carico ad eliminare senza tuttavia pagare la relativa oblazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1. l'applicazione, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.442, secondo comma cod. proc. pen., nella quantificazione della pena della riduzione di un terzo, quantunque si trattasse di reati contravvenzionali per i quali è invece prevista nel caso di svolgimento del giudizio con rito abbreviato, la diminuzione della pena nella misura della metà; 2.2. la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena pronunciato in ragione della natura pecuniaria della pena, ritenuta provvedimento più favorevole al reo, e ciò quantunque la stessa senza impugnata desse atto della condizione di incensuratezza dell'imputato e dell'adempimento alle prescrizioni impartitegli dagli operanti all'esito del sopralluogo, senza aver individuato alcun elemento che consentisse di effettuare una prognosi negativa in ordine alla commissione di ulteriori reati [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere rilevata la prescrizione intervenuta in pendenza della presente impugnativa per tutte le contravvenzioni ascritte all'imputato: essendo state le violazioni in esame accertate in data 2.7.2017, dalla suddetta decorrenza devono essere calcolati i termini di complessivi cinque anni comprensivi della maggiorazione prevista per l'interruzione, oltre alla sospensione di 64 giorni conseguente alla sospensione pandemica ennergenziale Covid, onde il termine finale risulta spirato in data 4.9.2022. Ciò premesso nessuna delle due dispiegate doglianze può ritenersi manifestamente infondata, avuto riguardo sia alla riduzione della metà della pena prevista in conseguenza del rito prescelto dall'art. 442 secondo comma cod. proc. pen. rispetto alla pena base fissata in C 4.000 di ammenda, sia pure maggiorata di un terzo ai fini della continuazione, attesa la natura contravvenzionale dei reati in contestazione, sia alla motivazione resa in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che non dà conto di alcun elemento ostativo alla concessione del beneficio, certamente non precluso dalla natura pecuniaria della pena inflitta in misura ampiamente inferiore ai due anni della corrispondente pena detentiva. Dovendo, pertanto, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito avuto riguardo allo stesso contenuto delle articolate doglianze, entrambe afferenti al trattamento sanzionatorio, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione. Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono es
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