CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 14818/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2022 la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte, essendosi il Giudice dell'esecuzione già pronunciato su analoga richiesta dell'istante con provvedimento del 28 febbraio 2022. Con l'ordinanza del 28 febbraio 2022, in particolare, veniva respinta la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non poteva assumere un rilievo unificante la condanna riportata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 14 gennaio 2016. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, escludendo che l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione costituisse una mera riproposizione di quella decisa con ordinanza del 28 febbraio 2022 ed evidenziando, al contempo, che la disciplina invocata si giustificava alla luce della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte. Tale correlazione, secondo la difesa del ricorrente, era stata svalutata dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva omesso di considerare la condanna riportata dal ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata il 14 gennaio 2016, che appariva collegata all'attività estorsiva in relazione alla quale si invocava l'applicazione del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2. Occorre premettere che, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Prestianni, Rv. 227329-01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533-01). In tale ambito, l'elemento di novità valutabile dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante sia sotto il profilo dèl petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili d'ufficio. Nel procedimento di esecuzione, infatti, l'applicazione del principio del ne bis in idem mira esclusivamente a evitare la proposizione di domande non sorrette da elementi di novità, che consentono di ritenere superato l'effetto preclusivo formatosi su un precedente provvedimento e devono essere valutati rebus sic stanti bus. Una tale preclusione, pertanto, non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione -, ma comporta soltanto una valutazione allo stato degli atti. Ne consegue che l'effetto preclusivo connesso all'applicazione del principio del ne bis in idem non opera laddove, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengano esaminate nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446-01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841-01). In questa cornice, deve rilevarsi che su un'analoga richiesta del ricorrente si era già pronunciato la Corte di appello di Catanzaro, con un'ordinanza emessa il 28 febbraio 2022, divenuta irrevocabile, richiamata nel provvedimento impugnato. Né l'irrevocabilità di tale provvedimento può ritenersi venuta meno, in quanto non sono stati prospettati da [OSCURATO:PERSONA] nuovi elementi ovvero circostanze di fatto ignorate dal Giudice dell'esecuzione catanzarese al momento della sua decisione. 3. A tali, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, rispetto alla quale priva di rilievo unificante appare la condanna riportata il 14 gennaio 2016 da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio mafioso nel quale gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti criminosi considerati. Né poteva assumere rilievo, sic et simpliciter, la circostanza che la condotta di cui si invocava l'unificazione riguardava un'estorsione, non potendosi ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'ingresso nella consorteria mafiosa di cui si discute, avesse programmato di compiere un'attività estorsiva realizzata sette anni dopo. La verifica di tali condotte delittuose, del resto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Non può, per altro verso, non rilevarsi che nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, rilevante ex art. 416-bis cod. pen., come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente il riferimento alla tipologia dei reato e all'omogeneità delle condotte, ma «occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della