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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 16377/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1873/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ePAOLO GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPAin persona del legale rapp.te p.t, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3860/2016 depositata il 28/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, con contratto del 15 maggio 1992, concesse a [OSCURATO:SOCIETA]. (società capofila del [OSCURATO:PERSONA]) un mutuo ipotecario per l’importo di lire 3.000.000.000, garantito dalle fideiussioni prestate da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Fersina PVC e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle società.

La somma mutuata sarebbe dovuta servire a ripianare l o scoperto dei conti correnti affidati intrattenuti con la banca dai fideiussori, tanto che, ancor prima della stipula del contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. ne dispos e il giroconto , per gli importi necessari pro quota al rientro dalle esposizioni extra - fido, dal conto ad essa intestato a quelli dei garanti.

Nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia chiese ed ottenne dal Tribunale di Avellino l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., quale debitrice principale, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di £ 3.737.846.222, quale residuo importo per capitale, interessi e spese, dovutole in forza del mutuo ipotecario.

Al giudizio instaurato a seguito dell’opposizione al provvedimento monitorio proposta dagli ingiunti fu riunito quello separatamente promosso da [OSCURATO:SOCIETA] contro la banca per sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo, per illiceità della causa, o, in subordine, la sua annullabilità per dolo della convenutae per sentir condannare quest’ultima al risarcimento dei danni.

Secondo la debitrice principale e secondo i garanti, [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, -nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. , ora [OSCURATO:SOCIETA] - , contravvenendo agli accordi raggiunti, aveva reso indisponibili le somme mutuate, in quanto subito dopo la loro erogazione avevaazzerato le esposizioni dei conti correnti e revocatotutti gli affidamenti in essere.

Si era, in sostanza, trattato di un c.d.

“mutuo di consolidamento”, erogato dall’istituto di credito esclusivamente per saldare pregresse passività: il contratto doveva perciò ritenersi fraudolentemente preordinato a tale scopo, anziché a consentire il ripianamento dello scoperto dei singoli conti e l’utilizzo da parte della mutuataria dell’importo residuo, con conseguente violazione dell’art. 1814 c.c. nonché dell’art. 1439 c.c.

Nei giudizi riuniti si costituirono successivamente i curatori dei Fallimenti di [OSCURATO:SOCIETA]., ILPA e CMA, nelfrattempo dichiarati, facendo proprie le domande già avanzate dalle fallite, e intervenne volontariamente il socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA](deceduto in corso di causa e in cui luogo si costituirono gli eredi) chiedendo il risarcimento dei danni derivatigli dal fallimento della società.

Il Tribunale di Avellino,con una prima sentenza non definitiva del 29 dicembre 2009 dichiarò “la validitàe l’efficacia dell’intera operazione contrattuale, e quindi del contratto di mutuo e la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni ” ; quindi, con la sentenza definitiva del 21 febbraio 2012, condann ò la Banca convenuta al risarcimento dei danni in favore dei F allimenti di [OSCURATO:SOCIETA]., ILPA e CMA e di VincenzoGraziano, mentre dichiarò inammissibile l’atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA].

Le pronunce, impugnate in via principale dalla banca soccombente e in via incidentale dai Fallimentidi [OSCURATO:SOCIETA]., ILPA e CMA e da [OSCURATO:PERSONA], sono state riformate dalla Corte di Appello di Napoli, c he, c on sentenza del 31.10.2016: ha rigettato tutte le domande proposte dai Fallimenti e da [OSCURATO:PERSONA]; h a revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato l’improcedibilità della domanda di pagamento con esso avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania contro le società successivamente fallite; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla Banca la somma di € 1.689.795,94 oltre interessi sul capitale nel rispetto del tasso soglia.

Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado hain primo luogo condiviso l’accertamento del tribunale in ordine alla validità d el mutuo, evidenziando in fatto che il contratto si era perfezionato con l’accredito della somma mutuata sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. (laddove il prelievo da parte della Banca di somme superiori a quelle sufficienti a coprire le esposizioni debitorie eccedenti i fidi concessi atteneva ad un momento logicamente successivo allasua conclusione ) ed osservando in diritto che non v’è alcuna norma imperativa che impediscail risultato economico perseguito dalla mutuante, ovvero la tutela delle precedenti posizioni creditorie attraverso la loro estinzione e la costituzione di un nuovo credito a più lungo termine ma garantito da ipoteca; ha quindi affermato che l’azione di annullamento del mutuo, astrattamente ipotizzabile nel caso in cui fosse risultato che Graziano, nella qualità di amministratore di SIPE, ove informato delle intenzioni della creditrice, non lo avrebbe stipulato, era preclusa dalla tacita convalida del contratto, al quale lo stesso Graziano aveva dato esecuzione non solo non sollevando contestazioni dopo aver ricevuto comunicazione della revoca degli affidamenti, ma, soprattutto, provvedendo al pagamento dei primi dodici ratei previsti a rimborso; ha infine ritenuto fondata la doglianza della Banca secondo cui le domande risarcitorie erano state proposte negli atti introduttivi dei giudizi unicamente in termini consequenziali rispetto a quelle di invalidità del contratto e solo tardivamente, ovvero dopo la chiusura della fase di trattazione e il deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c., sotto il diverso profilo della responsabilità precontratt uale dell’istituto di credito, comportante un nuovo tema di indagine ormai precluso. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tremotivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Nel corsodel giudizio di legittimità, si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1813, 1814 e 1344 cod. civ., deducendo che, nonostante gli artt. 1813 e 1814 cod. civ. individuino il momento perfezionativo del contratto di mutuo nella consegna materiale del danaro al mutuatario, nel caso di specie, la somma finanziata non era mai entrata nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata erogata al solo scopo di ripianare le pregresseesposizioni debitorie della società e dei garanti; a dire del ricorrente, a ciò conseguirebbe la nullità del contratto per difetto d i causa, intesa come interesse concretamente perseguito dalle parti, a norma dell’art. 1418 cod. civ..

Sotto altro profilo, il ricorrente assume che si trattava di contratto nullo anche perché stipulato in frode alla legge, in quanto concluso al solo fine dell’illecita costituzione di garanzia ipotecarie e fideiussoriesu debiti pregressi, a più riprese sanzionata daquesta Corte.

Deduce, infine, che la nullità del mutuo comporta la nullità della fideiuss ione prestata sino all’ammontare di lire 2.000.000.000.

2. Il motivo è infondato.

Anche recentemente, questa Corte (vedi Cass. n. 23149/2022) ha enunciato il principio di diritto secondo cui il cd.

"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa(conf.

Cass.n. 37654/2021).

La sentenza richiamata costituisce sviluppo del consolidato orientamento di legittimità secondo cui lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore., con conseguente liceità del contratto stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 19282/2014; Cass.n. 28663/13).

E’ stato anche precisato che, in caso di stipula del contratto di mutuo con contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario,ove l'importo pattuito, pur effettivamente erogato, venga utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario, l'intera operazione non integra un negozio in frode alla legge, ma è semmai impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo,ma nell'impiego dello st esso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (cfr. Cass., Sez.

I, nn. 4694/2021,. 19746/2018, 4202/2018, 3955/2016).

Peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 4694/2021 cit. , nel ribadire l'assoggettabilità a revocatoria del mutuo ipotecario stipulato per l'estinzione di un precedente debito chirografario, ha precisato che tale operazione va tenuta ben distinta da quella volta al rifinanziamento del debitore: il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è, infatti, previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall. consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti, costituendo elemento caratteristico di tali operazioni non solo (e non tanto)l'effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria (con costituzione a tutela della banca di una garanzia non contestuale), ma la rimodulazione dei rapporti anteriori per il tramite di nuove condizioni negoziali, riguardanti, ad esempio, il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti.

In proposito, la sentenza impugnata ha evidenziato a pag. 30 che nell’operazione di cui è causa (a prescindere dai successivi sviluppi che hanno condotto alla revoca di tutti gli affidamenti bancari) erano ben presenti gli elementi del rifinanziamento, atteso che, per effetto della stipula del mutuo, i garanti erano stati liberati delle loro precedenti obbligazioni, era stato concesso un termine più lungo di sette anni per la graduale estinzione del debito, con la previsione di un tasso di interessi inferiore rispetto a quello previsto in sede di affidamento.

In conclusione,che si voglia configurare l’operazione per cui è causa come mero mutuo finalizzato ad estinguere passività pregresse o come rifinanziamento, il contratto deve considerarsi lecito e pienamente valido e, oltre a non essere nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., non incorre neppure nel divieto di cui all’art. 1344 cod. civ.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata/omessa valutazione di elementi probatori e delle risultanze processuali, per avere la corte del merito omesso di tener conto dell a copiosa documentazione allegat a agli atti processuali, dalla qual e si evinceva la piena prova dei fatti da lui addotti in giudizio.

4. Il motivo,prima ancora che inammissibile per la sua assoluta genericità, va dichiarato assorbito in ragione del rigetto del primo, atteso che la tesi del ricorrente è infondata in diritto.

5. Parimenti assorbitodal rigetto del primo motivo è il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la corte d’appello non abbia rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità del mutuo.

Le spesedel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede del ricorrente,al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 9.000,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1873/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ePAOLO GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPAin persona del legale rapp.te p.t, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3860/2016 depositata il 28/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, con contratto del 15 maggio 1992, concesse a [OSCURATO:SOCIETA]. (società capofila del [OSCURATO:PERSONA]) un mutuo ipotecario per l’importo di lire 3.000.000.000, garantito dalle fideiussioni prestate da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Fersina PVC e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle società. La somma mutuata sarebbe dovuta servire a ripianare l o scoperto dei conti correnti affidati intrattenuti con la banca dai fideiussori, tanto che, ancor prima della stipula del contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. ne dispos e il giroconto , per gli importi necessari pro quota al rientro dalle esposizioni extra - fido, dal conto ad essa intestato a quelli dei garanti. Nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia chiese ed ottenne dal Tribunale di Avellino l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., quale debitrice principale, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di £ 3.737.846.222, quale residuo importo per capitale, interessi e spese, dovutole in forza del mutuo ipotecario. Al giudizio instaurato a seguito dell’opposizione al provvedimento monitorio proposta dagli ingiunti fu riunito quello separatamente promosso da [OSCURATO:SOCIETA] contro la banca per sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo, per illiceità della causa, o, in subordine, la sua annullabilità per dolo della convenutae per sentir condannare quest’ultima al risarcimento dei danni. Secondo la debitrice principale e secondo i garanti, [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, -nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. , ora [OSCURATO:SOCIETA] - , contravvenendo agli accordi raggiunti, aveva reso indisponibili le somme mutuate, in quanto subito dopo la loro erogazione avevaazzerato le esposizioni dei conti correnti e revocatotutti gli affidamenti in essere. Si era, in sostanza, trattato di un c.d. “mutuo di consolidamento”, erogato dall’istituto di credito esclusivamente per saldare pregresse passività: il contratto doveva perciò ritenersi fraudolentemente preordinato a tale scopo, anziché a consentire il ripianamento dello scoperto dei singoli conti e l’utilizzo da parte della mutuataria dell’importo residuo, con conseguente violazione dell’art. 1814 c.c. nonché dell’art. 1439 c.c. Nei giudizi riuniti si costituirono successivamente i curatori dei Fallimenti di [OSCURATO:SOCIETA]., ILPA e CMA, nelfrattempo dichiarati, facendo proprie le domande già avanzate dalle fallite, e intervenne volontariamente il socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA](deceduto in corso di causa e in cui luogo si costituirono gli eredi) chiedendo il risarcimento dei danni derivatigli dal fallimento della società. Il Tribunale di Avellino,con una prima sentenza non definitiva del 29 dicembre 2009 dichiarò “la validitàe l’efficacia dell’intera operazione contrattuale, e quindi del contratto di mutuo e la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni ” ; quindi, con la sentenza definitiva del 21 febbraio 2012, condann ò la Banca convenuta al risarcimento dei danni in favore dei F allimenti di [OSCURATO:SOCIETA]., ILPA e CMA e di VincenzoGraziano, mentre dichiarò inammissibile l’atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Le pronunce, impugnate in via principale dalla banca soccombente e in via incidentale dai Fallimentidi [OSCURATO:SOCIETA]., ILPA e CMA e da [OSCURATO:PERSONA], sono state riformate dalla Corte di Appello di Napoli, c he, c on sentenza del 31.10.2016: ha rigettato tutte le domande proposte dai Fallimenti e da [OSCURATO:PERSONA]; h a revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato l’improcedibilità della domanda di pagamento con esso avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania contro le società successivamente fallite; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla Banca la somma di € 1.689.795,94 oltre interessi sul capitale nel rispetto del tasso soglia. Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado hain primo luogo condiviso l’accertamento del tribunale in ordine alla validità d el mutuo, evidenziando in fatto che il contratto si era perfezionato con l’accredito della somma mutuata sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. (laddove il prelievo da parte della Banca di somme superiori a quelle sufficienti a coprire le esposizioni debitorie eccedenti i fidi concessi atteneva ad un momento logicamente successivo allasua conclusione ) ed osservando in diritto che non v’è alcuna norma imperativa che impediscail risultato economico perseguito dalla mutuante, ovvero la tutela delle precedenti posizioni creditorie attraverso la loro estinzione e la costituzione di un nuovo credito a più lungo termine ma garantito da ipoteca; ha quindi affermato che l’azione di annullamento del mutuo, astrattamente ipotizzabile nel caso in cui fosse risultato che Graziano, nella qualità di amministratore di SIPE, ove informato delle intenzioni della creditrice, non lo avrebbe stipulato, era preclusa dalla tacita convalida del contratto, al quale lo stesso Graziano aveva dato esecuzione non solo non sollevando contestazioni dopo aver ricevuto comunicazione della revoca degli affidamenti, ma, soprattutto, provvedendo al pagamento dei primi dodici ratei previsti a rimborso; ha infine ritenuto fondata la doglianza della Banca secondo cui le domande risarcitorie erano state proposte negli atti introduttivi dei giudizi unicamente in termini consequenziali rispetto a quelle di invalidità del contratto e solo tardivamente, ovvero dopo la chiusura della fase di trattazione e il deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c., sotto il diverso profilo della responsabilità precontratt uale dell’istituto di credito, comportante un nuovo tema di indagine ormai precluso. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tremotivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Nel corsodel giudizio di legittimità, si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1813, 1814 e 1344 cod. civ., deducendo che, nonostante gli artt. 1813 e 1814 cod. civ. individuino il momento perfezionativo del contratto di mutuo nella consegna materiale del danaro al mutuatario, nel caso di specie, la somma finanziata non era mai entrata nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata erogata al solo scopo di ripianare le pregresseesposizioni debitorie della società e dei garanti; a dire del ricorrente, a ciò conseguirebbe la nullità del contratto per difetto d i causa, intesa come interesse concretamente perseguito dalle parti, a norma dell’art. 1418 cod. civ.. Sotto altro profilo, il ricorrente assume che si trattava di contratto nullo anche perché stipulato in frode alla legge, in quanto concluso al solo fine dell’illecita costituzione di garanzia ipotecarie e fideiussoriesu debiti pregressi, a più riprese sanzionata daquesta Corte. Deduce, infine, che la nullità del mutuo comporta la nullità della fideiuss ione prestata sino all’ammontare di lire 2.000.000.000. 2. Il motivo è infondato. Anche recentemente, questa Corte (vedi Cass. n. 23149/2022) ha enunciato il principio di diritto secondo cui il cd. "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa(conf. Cass.n. 37654/2021). La sentenza richiamata costituisce sviluppo del consolidato orientamento di legittimità secondo cui lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore., con conseguente liceità del contratto stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 19282/2014; Cass.n. 28663/13). E’ stato anche precisato che, in caso di stipula del contratto di mutuo con contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario,ove l'importo pattuito, pur effettivamente erogato, venga utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario, l'intera operazione non integra un negozio in frode alla legge, ma è semmai impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo,ma nell'impiego dello st esso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (cfr. Cass., Sez. I, nn. 4694/2021,. 19746/2018, 4202/2018, 3955/2016). Peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 4694/2021 cit. , nel ribadire l'assoggettabilità a revocatoria del mutuo ipotecario stipulato per l'estinzione di un precedente debito chirografario, ha precisato che tale operazione va tenuta ben distinta da quella volta al rifinanziamento del debitore: il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è, infatti, previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall. consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti, costituendo elemento caratteristico di tali operazioni non solo (e non tanto)l'effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria (con costituzione a tutela della banca di una garanzia non contestuale), ma la rimodulazione dei rapporti anteriori per il tramite di nuove condizioni negoziali, riguardanti, ad esempio, il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti. In proposito, la sentenza impugnata ha evidenziato a pag. 30 che nell’operazione di cui è causa (a prescindere dai successivi sviluppi che hanno condotto alla revoca di tutti gli affidamenti bancari) erano ben presenti gli elementi del rifinanziamento, atteso che, per effetto della stipula del mutuo, i garanti erano stati liberati delle loro precedenti obbligazioni, era stato concesso un termine più lungo di sette anni per la graduale estinzione del debito, con la previsione di un tasso di interessi inferiore rispetto a quello previsto in sede di affidamento. In conclusione,che si voglia configurare l’operazione per cui è causa come mero mutuo finalizzato ad estinguere passività pregresse o come rifinanziamento, il contratto deve considerarsi lecito e pienamente valido e, oltre a non essere nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., non incorre neppure nel divieto di cui all’art. 1344 cod. civ. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata/omessa valutazione di elementi probatori e delle risultanze processuali, per avere la corte del merito omesso di tener conto dell a copiosa documentazione allegat a agli atti processuali, dalla qual e si evinceva la piena prova dei fatti da lui addotti in giudizio. 4. Il motivo,prima ancora che inammissibile per la sua assoluta genericità, va dichiarato assorbito in ragione del rigetto del primo, atteso che la tesi del ricorrente è infondata in diritto. 5. Parimenti assorbitodal rigetto del primo motivo è il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la corte d’appello non abbia rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità del mutuo. Le spesedel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede del ricorrente,al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 9.000,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore import
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