Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:F:2014:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)
25 febbraio 2014 (
*
)
«Rettifica dell’ordinanza»
Nella causa F‑11/09 DEP,
avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(giudice unico)
giudice: H. Kreppel
cancelliere: W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, d’ufficio o su richiesta di una delle
parti, può rettificare gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze.
2
Il 27 giugno 2013 il Tribunale ha emesso l’ordinanza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑11/09 DEP.
3
Nella citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha anzitutto dichiarato che l’importo degli onorari indispensabili
sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito del procedimento principale e corrisposti all’avvocato che assisteva i suoi
agenti doveva essere rimborsato alla medesima dal ricorrente, così come le spese amministrative sostenute da detto avvocato.
4
Il Tribunale ha altresì ritenuto, in risposta a una domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], che le spese da questa sostenute
nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese dovessero essere sopportate dal ricorrente.
5
Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo punto, il Tribunale si è basato sulla circostanza, errata in fatto, che gli agenti
della [OSCURATO:PERSONA] fossero assistiti, nel procedimento di liquidazione delle spese, dall’avvocato che li aveva assistiti nel
procedimento principale e ne ha dedotto che, a causa del carattere giustificato del procedimento di liquidazione delle spese,
era necessario che gli onorari d’avvocato sostenuti nell’ambito del medesimo fossero anch’essi rimborsati alla [OSCURATO:PERSONA].
6
Orbene, è pacifico che, nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese, la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dai suoi
agenti, ma che questi non erano assistiti da un avvocato.
7
In considerazione di tale evidente inesattezza, occorre, sulla base dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura,
sentite le parti, provvedere alla rettifica della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità precisate nel
dispositivo della presente ordinanza.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(giudice unico)
così provvede:
1)
Il punto 50 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], i cui agenti incaricati
di rappresentarla nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese non sono stati assistiti – come risulta
pacifico – da un avvocato, non dimostra di aver sostenuto spese scindibili dalla propria attività interna. Qualora, mediante
la domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, la [OSCURATO:PERSONA]
intendesse ottenere, in particolare, il rimborso totale o parziale della retribuzione degli agenti che l’hanno rappresentata
in detto procedimento, una simile domanda troverebbe ostacolo nella costante giurisprudenza secondo cui la retribuzione di
un funzionario autorizzato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra
nella nozione di spese indispensabili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza della
Corte del 7 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑409/96 P‑DEP, punto 14). Di conseguenza, non vi
è luogo ad aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendo alle medesime una somma relativa al presente procedimento
di liquidazione delle spese».
2)
Il punto 51 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che
l’importo complessivo delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] può ripetere dal ricorrente per la causa F‑11/09 ammonta ad EUR 3 500».
3)
Il dispositivo dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «L’importo complessivo delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑11/09, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è fissato
in EUR 3 500».
4)
L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine dell’originale dell’ordinanza
rettificata è fatta annotazione della presente ordinanza.
Lussemburgo, 25 febbraio 2014
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. Kreppel
*
Lingua processuale: l’italiano.