CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47602/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 224 co. 1 e 217 co. 1 n. 2 legge fall.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto - dovendosi tener conto della circostanza per cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione demandato alla Corte di cassazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) - la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.. Si è dato atto in motivazione della evidente imprudenza rappresentata dalla stipula e dal rinnovo del contratto dissipativo ma anche del fatto che è innegabile la consapevolezza del Verrengia circa l'avvenuta dissipazione del patrimonio sociale, avendo anzi egli stesso concluso tale contratto - estraneo all'oggetto sociale - e del quale allora ben poteva conoscere le criticità sottese (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); 3. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell'art. 217 co. 1 n. 2 legge fall. per non avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione del concetto di imprudenza così come richiesto per l'integrazione della fattispecie delittuosa in esame, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto: la Corte d'appello ha ampiamente motivato circa l'aleatorietà, la rischiosità del contratto causa del dissesto societario e la valutazione è stata effettuata in concreto e puntualmente (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.