CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 ottobre 2021 dal Tribunale di Catania, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Adrano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale, commesso (il 23 febbraio 2017) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 507 e 546 cod. proc. pen. I ricorrenti rappresentano che: la difesa, nel corso del giudizio di primo grado, aveva chiesto di escutere, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il teste Fallica; in appello, in relazione al medesimo teste, aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Sostengono che i giudici di merito, con tali decisioni, avrebbero impedito l'assunzione di una prova decisiva, atteso che il Fallica avrebbe assistito ai fatti. 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. Sostengono che il Tribunale non avrebbe indicato «la ragione per la quale le dichiarazioni degli imputati sarebbero inattendibili» e perché, invece, sarebbero attendibili quelle rese dalla persona offesa. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. Lamentano «la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato nel capo di imputazione e quanto al contrario emerso in seno al dibattimento». Sostengono che, diversamente da quanto ritenuta nella sentenza, dall'istruttoria non sarebbe emersa la prova di un effettivo contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla verificazione del fatto. 2.4. Con un quarto motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62 cod. pen. Sostengono che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la circostanza attenuante della provocazione, atteso che, dagli atti del processo, emergerebbe che sarebbe stata la persona offesa ad aggredire violentemente [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto solo per dirimere la lite. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, va ricordato che «in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere- dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv. 275149). Va, poi, ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato che la prova richiesta dalla difesa fosse, in modo evidente, assolutamente necessaria né che la motivazione del provvedimento impugnato presentasse lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se fosse stata disposta l'integrazione probatoria. Dalla sentenza, invece, emerge che l'escussione del Fallica risultava manifestamente superflua, in quanto questi «si era allontanato dal luogo dei fatti prima della colluttazione (come dichiarato dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA])». 1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Invero, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Del tutto inconferente, poi, è il riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. È evidente, infatti, che il principio affermato dall'art. 521 cod. proc. pen. attiene alla correlazione tra imputazione e sentenza e non invece, come sostenuto dai ricorrenti, alla correlazione tra imputazione e risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Quest'ultimo profilo non attiene al rispetto della norma processuale, bensì alla valutazione di merito in ordine alla sussistenza della prova del fatto. Le censure che i ricorrenti muovono con tale motivo, in sostanza, sono rivolte alla motivazione della sentenza, nella parte relativa al giudizio di responsabilità. Trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, tali censure, però, non possono essere mosse in sede di legittimità. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Esso, infatti, si basa su una diversa ricostruzione dei fatti, non deducibile in questa sede, secondo la quale sarebbe stata la persona offesa ad aggredire violentemente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto, poi, solo per dirimere la lite. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, invece, la commissione del reato era stata preceduta da una mera discussione tra persona offesa e imputati, che, per quanto animata, non poteva essere, certo, considerata un fatto ingiusto. La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante in questione, atteso che la reazione, costituita dalle lesioni, risultava di macroscopica sproporzione rispetto a una mera discussione, per quanto animata. Decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'Ambrogi, Rv. 258678). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile