Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24330/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale gli imputati, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e C 20.000,00 ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione in concorso di sostanza stupefacente tipo cocaina e marijuana. [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2022.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottqbre 1990, n. 309. 114- La Corte d'appellolferroneamente escluso l'ipotesi lieve dando rilievo alla detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di diverso tipo, non considerando che la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo diverso non è più ostativa al riconoscimento del fatto lieve.

Né sarebbe stata dimostrata la finalità di cessione del [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto delle modifiche normative intervenute.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla partecipazione nel reato di detenzione a fini di spaccio della convivente Alato, assenza di dimostrazione di un contributo causale alla detenzione, non potendo questo essere tratto dalla circostanza che lo stupefacente fosse celato in più parti dell'abitazione.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La censura di violazione di legge e vizio di motivazione, di cui al primo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondata.

Va preliminarmente ricordato che è orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, quello secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610).

In tale senso, si erano già espresse le Sezioni Unite ove, nel riconoscere la fattispecie in parola solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente - si osservava come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola «non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, tenuto conto di volta in volta di tutte le specifiche e concrete circostanze» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc.

Rico, Rv. 247911; Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

Nel solco delle citate pronunce si pone la successiva giurisprudenza che con indirizzo condiviso e consolidato ha affermato che, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie.

In un contesto normativo nel quale i caratteri del fatto di lieve entità (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) sono rimasti indifferenti all'evoluzione del quadro normativo, non essendo mai variati dopo l'introduzione della disposizione, avvenuta con il [OSCURATO:PERSONA] del 1990, le Sezioni Unite Murolo hanno affermato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione essendo non ostativa la diversità delle sostanze oggetto della condotta (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 — 01).

Ora, la corte territoriale ha disatteso con motivazione congrua la qualificazione giuridica ai sensi del comma 5 dell'art. 73, all'esito di una valutazione della circostanza che l'imputato deteneva sostanze stupefacenti di tipo diverso, dal quantitativo e dal principio attivo ricavabile e dal quantitativo di dosi ricavabili (108,5 di cocaina e 228 di marijuana), da cui ha argomentato il collegamento con i circuiti criminali in grado di garantire un quantitativo ragguardevole e dunque con connessa attività di diffusione sul territorio, da cui il giudizio negativo sulla lievità del fatto.

La corte territoriale ha compiuto una valutazione globale all'esito della quale ha ritenuto dimostrata la capacità dell'imputato diffondere in modo non episodico, né occasionale, la sostanza stupefacente.

La corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere ritenuto di lieve entità con motivazione congrua e immune da rilievi di manifesta illogicità.

Infine, rileva il Collegio che non era stato oggetto di motivo di appello il profilo della prova della finalità di cessione, ma in ogni caso, questa è stata pur sempre argomentata dai giudici territoriali in ragione del quantitativo, del rinvenimento del materiale per la pesatura e confezionamento.

5. L'esclusione dell'applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., che era invocata previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stata argomentata in ragione della non particolare tenuità dell'offesa sulla scorta degli stessi elementi indicati per il diniego di riconoscimento del fatto lieve.

6. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione, non essendo di per sé sufficiente la mera incensuratezza, elementi positivi che non vengono neppure allegati nel ricorso per cassazione, e che la pena irrogata muoveva dal minimo edittale con minimo aumento per la continuazione, sicchè anche questo motivo risulta manifestamente infondato.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], è fondata con riguardo al terzo (e assorbente) motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla configurazione del concorso nella detenzione dello stupefacente oggetto di contestazione.

Si deve premettere che il Collegio condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la responsabilità per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di un familiare convivente non può essere desunta dalla circostanza che la droga sia conservata in luoghi accessibili a tutti della casa familiare, per inferirne una conseguente responsabilità penale, altrimenti da estendere a tutti i componenti il nucleo familiare quali codetentori (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064 - 01).

La linea di discrimine è stata tracciata, ancora una volta, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui integra la connivenza non punibile, una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01).

Quanto al caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è carente con riguardo al profilo dell'apporto causale della [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione affermato apoditticamente sul rilievo che "la sua condotta non si era certo esaurita nel tollerare la presenza in casa dello stupefacente", dovendo essere individuato in concreto l'apporto causale anche di natura morale nella detenzione.

La sentenza va sul punto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale gli imputati, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e C 20.000,00 ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione in concorso di sostanza stupefacente tipo cocaina e marijuana. [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2022. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottqbre 1990, n. 309. 114- La Corte d'appellolferroneamente escluso l'ipotesi lieve dando rilievo alla detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di diverso tipo, non considerando che la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo diverso non è più ostativa al riconoscimento del fatto lieve. Né sarebbe stata dimostrata la finalità di cessione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto delle modifiche normative intervenute. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla partecipazione nel reato di detenzione a fini di spaccio della convivente Alato, assenza di dimostrazione di un contributo causale alla detenzione, non potendo questo essere tratto dalla circostanza che lo stupefacente fosse celato in più parti dell'abitazione. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La censura di violazione di legge e vizio di motivazione, di cui al primo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondata. Va preliminarmente ricordato che è orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, quello secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). In tale senso, si erano già espresse le Sezioni Unite ove, nel riconoscere la fattispecie in parola solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente - si osservava come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola «non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, tenuto conto di volta in volta di tutte le specifiche e concrete circostanze» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nel solco delle citate pronunce si pone la successiva giurisprudenza che con indirizzo condiviso e consolidato ha affermato che, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie. In un contesto normativo nel quale i caratteri del fatto di lieve entità (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) sono rimasti indifferenti all'evoluzione del quadro normativo, non essendo mai variati dopo l'introduzione della disposizione, avvenuta con il [OSCURATO:PERSONA] del 1990, le Sezioni Unite Murolo hanno affermato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione essendo non ostativa la diversità delle sostanze oggetto della condotta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 — 01). Ora, la corte territoriale ha disatteso con motivazione congrua la qualificazione giuridica ai sensi del comma 5 dell'art. 73, all'esito di una valutazione della circostanza che l'imputato deteneva sostanze stupefacenti di tipo diverso, dal quantitativo e dal principio attivo ricavabile e dal quantitativo di dosi ricavabili (108,5 di cocaina e 228 di marijuana), da cui ha argomentato il collegamento con i circuiti criminali in grado di garantire un quantitativo ragguardevole e dunque con connessa attività di diffusione sul territorio, da cui il giudizio negativo sulla lievità del fatto. La corte territoriale ha compiuto una valutazione globale all'esito della quale ha ritenuto dimostrata la capacità dell'imputato diffondere in modo non episodico, né occasionale, la sostanza stupefacente. La corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere ritenuto di lieve entità con motivazione congrua e immune da rilievi di manifesta illogicità. Infine, rileva il Collegio che non era stato oggetto di motivo di appello il profilo della prova della finalità di cessione, ma in ogni caso, questa è stata pur sempre argomentata dai giudici territoriali in ragione del quantitativo, del rinvenimento del materiale per la pesatura e confezionamento. 5. L'esclusione dell'applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., che era invocata previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stata argomentata in ragione della non particolare tenuità dell'offesa sulla scorta degli stessi elementi indicati per il diniego di riconoscimento del fatto lieve. 6. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione, non essendo di per sé sufficiente la mera incensuratezza, elementi positivi che non vengono neppure allegati nel ricorso per cassazione, e che la pena irrogata muoveva dal minimo edittale con minimo aumento per la continuazione, sicchè anche questo motivo risulta manifestamente infondato. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], è fondata con riguardo al terzo (e assorbente) motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla configurazione del concorso nella detenzione dello stupefacente oggetto di contestazione. Si deve premettere che il Collegio condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la responsabilità per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di un familiare convivente non può essere desunta dalla circostanza che la droga sia conservata in luoghi accessibili a tutti della casa familiare, per inferirne una conseguente responsabilità penale, altrimenti da estendere a tutti i componenti il nucleo familiare quali codetentori (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064 - 01). La linea di discrimine è stata tracciata, ancora una volta, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui integra la connivenza non punibile, una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01). Quanto al caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è carente con riguardo al profilo dell'apporto causale della [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione affermato apoditticamente sul rilievo che "la sua condotta non si era certo esaurita nel tollerare la presenza in casa dello stupefacente", dovendo essere individuato in concreto l'apporto causale anche di natura morale nella detenzione. La sentenza va sul punto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che
Sentenza Cassazione n. 24330/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris