CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 10373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 171/2024 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si evince dall'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la questione relativa all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 non rientra tra quelli devoluti alla Corte di appello. E costituisce principio ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, co, 3, cod. proc. pen., se, come nel caso che ci occupa, il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, Sentenza n. 57491 del 23/11/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271877; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sol- lecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il