CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/01/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la istanza nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza emessa in data 6.2.2008 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo la conferma in data 4.2.2011 della Corte di appello di Napoli in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante a mezzo del difensore che deduce con unico motivo mancanza della motivazione in ordine alla allegazione difensiva del passaporto, volta a censurare la identificazione nelle captazioni poste a base della condanna dello stesso istante quale il corriere "Victor", palesandosi l'assenza di timbri sia in entrata sia in uscita dall'Italia e, quindi, l'errata attribuzione al ricorrente delle captazioni - segnatamente quelle del 27 e 28 agosto 2003 che lo volevano coinvolto in un viaggio all'estero. Inoltre, esito di un travisamento della prova è l'indicazione da parte della ordinanza del contenuto captativo secondo il quale nelle conversazioni il "Victor" avrebbe fatto riferimento alla sua residenza in Aprilia con la moglie, non risultando tale emergenza dalle stesse captazioni, del resto non indicate né dalla prima sentenza né da quella di appello. L'omissione valutativa ha impedito l'accesso agli ulteriori mezzi istruttori che, esperiti nel dibattimento, avrebbero confermato l'innocenza del ricorrente. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto. 2. L'ordinanza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione proposta dall'Akelele sul rilievo che "ictu ocu/i" la identificazione del "Victor" di cui alle conversazioni captate nell'attuale ricorrente è stata con certezza affermata sulla base della intestazione allo stesso ricorrente della utenza intercettata come pure dalla circostanza che lo stesso risiedeva nel comune di Aprilia con la moglie, circostanza di cui l'imputato non faceva mistero nelle conversazioni intercettate. Ha, poi, escluso che le prove nuove richieste dall'istanza, consistenti nella perizia fonica e nell'esame dei coimputati, potessero ascriversi a quelle per le quali è ammissibile la revisione. 3. Ritiene questa Corte che il giudice di merito si è attenuto correttamente all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029); ancora, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 (dep. 2021), L., Rv. 280405), di tal che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 Rv. 271071 [OSCURATO:PERSONA]). 4. Ritiene, invero, questo Collegio che la censura in ordine all'assenza di valutazione dell'allegazione del passaporto dell'istante è generica al pari delle sue stesse ragioni rispetto al compendio probatorio posto a base della condanna, segnatamente con riguardo alla ritenuta certa identificazione del ricorrente quale intestatario ed effettivo usuario dell'utenza di cui sono state intercettate le conversazioni (v. pg. 35, 36 e 149 della prima sentenza e pg. 6 della sentenza di appello, considerate dall'ordinanza impugnata). Nell'ambito della preliminare valutazione di ammissibilità dell'istanza, rispetto al certo rilievo ictu ocu/i delle ragioni - intestazione della utenza allo stesso Akerele e palese riferimento nelle conversazioni al luogo in cui lo stesso Akerele effettivamente abitava - che hanno portato ad attribuire all'Akerele la utenza intercettata e le relative conversazioni con esponenti apicali del gruppo criminale, alcun obbligo di motivazione ricorreva in capo al Giudice adito in ordine alla postuma allegazione del passaporto. Questa, alcuna pertinenza risulta avere rispetto ai predetti elementi ed il concludente contenuto delle captazioni posto a base del coinvolgimento dell'Akerele - indicato come "Victor" - nello stesso gruppo, è del tutto genericamente - come si desume dal testo di entrambe le sentenze di merito - contestato dal ricorrente solo con l'istanza di revisione. Né l'allegazione del passaporto può costituire - come ha prospettato il ricorrente - un valido prodromo per una inammissibile esplorazione della alternativa probatoria - l'acquisto da parte dell'Akerele per conto terzi della scheda telefonica - mai prospettata - come si desume da entrambe le sentenze di merito - nell'ambito del processo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu