CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] TOCCI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nel ricorso e richiama le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Castrovillari ha condannato Pierfrancesco GAROFALO alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 in relazione al porto, senza giustificato motivo, di un bastone di legno. 2. Pierfrancesco GAROFALO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato appello, qualificato ricorso per cassazione dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con il quale deduce: - l'insussistenza dell'elemento oggettivo, l'errata valutazione delle risultanze probatorie e il vizio della motivazione con riguardo alla natura di arma del bastone sequestrato, perché non vi è prova che potesse essere utilizzato per l'offesa alla persona trattandosi di un bastone agricolo; sussiste il dedotto giustificato motivo concernente l'utilizzo nell'attività venatoria, come risulta confermato dal teste e dagli stessi operanti che hanno riferito della giustificazione offerta nell'immediatezza dall'imputato, a nulla rilevando il marginale errore sul colore dell'impugnatura; - la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. 2. È infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del giustificato motivo, dedotto dall'imputato nell'immediatezza del controllo, giudicando non attendibile la giustificazione offerta, che il fratello dell'imputato ha supportato con la propria deposizione dibattimentale. Il teste ha confermato la versione dell'imputato circa l'utilizzo del bastone per ragioni venatorie, come quelle che sarebbero occorse il giorno precedente al sequestro: l'imputato avrebbe portato al seguito, dimenticandolo nell'auto, un bastone di legno, del tipo di quelli utilizzati in agricoltura come parte della zappa o di altro attrezzo agricolo, dotato di un'impugnatura creata con nastro isolante, per agevolare l'attività venatoria. 2.2. Non è, in effetti, illogica la motivazione del provvedimento impugnato che, ha valutato inattendibile la giustificazione offerta dall'imputato perché i z, l'accertamento del porto dello strumento atto ad offendere è stato effettuato in tempo di notte quando l'attività venatoria è vietata. D'altra parte, il teste della difesa, che riferisce del presunto utilizzo dell'arma nelle prime ore della mattina, non ha saputo indicare correttamente il colore dell'impugnatura artigianalmente realizzata dal fratello, così venendo non illogicamente giudicato scarsamente attendibile. Si tratta, in effetti, di una discordanza non irrilevante, sia per quello che riguarda il momento dell'accertamento, sia per ciò che concerne le peculiari caratteristiche dell'arma. 2.2. Che si tratti di uno strumento atto ad offendere è, viceversa, pacifico alla luce delle non contestate caratteristiche dell'oggetto, peraltro opportunamente modificato rispetto alla funzione per la quale era stato costruito, diventando così idoneo, come ha motivatamente accertato il giudice di merito, all'offesa alla persona. 3. Risulta invece fondata la deduzione difensiva concernente la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. poiché, a fronte della richiesta riportata nelle conclusioni difensive, il giudice ha omesso di fornire una risposta, peraltro individuando la pena in misura pari al minimo edittale. 4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari perché, in diversa persona fisica, proceda a sanare il rilevato vizio motivazionale sulla richiesta ex art. 131-bis cod. pen. 4.1. Nel giudizio di rinvio sono precluse eventuali questioni sulla responsabilità. Si è infatti chiarito che «qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato» (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Castrovillari, in diversa persona fisica. Rigett