Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18393/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 02/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di meriti, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 02/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di meriti, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 18393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris