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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26396/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 6233/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Palermo n. 13 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via d ei Portoghesi, n. 12, presso Oggetto: art. 112 c.p.c. –violazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3842/04/20 depositata in data 21/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli a seguito di iscrizione a ruolo per IVA e IRAP 1999, oltre a interessi e sanzioni, conseguente ad avviso di accertamento che aveva rettificato il reddito d’impresa della società [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il Simbolo, consulente della società,autore materiale della violazione; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Amministrazione; - la CTR di Salerno accoglieva in parte l’impugnazione dell’Ufficio; la Corte di cassazione confermava la pronuncia della CTR; - in forza di tale ultima statuizione, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo l’iva e le sanzionidovute dal Simbolo; - il contribuente impugnava tale atto; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso quanto all’imposta, rigettandolo riguardo alle sanzioni; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia ridetta era appellata in via principale dal contribuente e in via incidentale dall’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR rigettava entrambe le impugnazioni, da un lato ritenendo motivata la cartella contestata, che comunque non era stata specificamente contestata sotto il profilo della erroneità dei calcoli ivi indicati; dall’altro ritenendo applicabile al contribuente ratione temporis il solo art. 11 del d.

Lgs. n. 472 del 1997,secondo il quale questi doveva rispondere unicamente delle sanzioni; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; resistono con controricorso congiunto sia l’Agenzia delle Entrate sia il riscossore; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza del chiesto e del pronunciato (art. 112 c.p.c.), per avere la CTR mancato di esternare le ragioni relative alla ritenuta correttezza delle modalità di calcolo delle sanzioni poste in riscossione con l’atto impugnato; - il motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di autosufficienza, non trascrivendo parte ricorrente la cartella dalla quale evincere il vizio relativo all’impossibilità di controllare la correttezza dei calcoli; - questa Corte costantemente ritiene (Cass. sez. 5, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass. sez. 5, 6 novembre 2019, n. 28570) Sez.5, Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019 ) che ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento -la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso; - seco ndariamente, il motivo è pure inammissibile in quanto, nella sua concreta articolazione, non scalfisce l’accertamento in fatto operato dalla CTR in forza del quale il contribuente non ha “specificamente contestato come erronei i calcoli effettuati, limitandosi genericamente a contestare il difetto di motivazione sul punto”; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata in quanto nulla per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e n. 5 per omessa pronuncia sui motivi di ricorso e sulle eccezioni formulate dal ricorrente e per motivazione apparente per avere la CTR mancato di esprimere le ragioni secondo le quali ha ritenuto correttamente motivata la cartella impugnata; - il motivo è infondato; - esso costituisce censura puramente motivazionale non ammessa, in presenza di motivazione che si pone al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053 del 07/04/2014); - il terzo motivo si incentra sulla nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c. per avere la CTR pronunciato ultra petitafondando la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che hanno costituito la ratio decidendi, senza peraltro pronunciarsi sulle Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] specifiche domande dell’appellante e sulle eccezioni della controparte; - il motivo è i nammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando trascritte in ricorso le questioni poste all’esame della CTR che si assumono pretermesse o poste illegittimamente alla base della decisione impugnata poiché ritiene la Corte, aderendo alla consolidata sua giurisprudenza (Cass. Sez.2, Ord. n. 28072 del 14/10/2021) che n el giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi; - inoltre, non risulta indicato il fatto storico a sseritamente non esaminato, che secondo questo Collegio di legittimità (Cass.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] ord. 18268 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) andava invece puntualmente indicato; - le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053/2014) hanno chiarito che "l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denuncia bile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza dagli atri processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)" e che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, a. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; - pertanto, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrent i, che liquida in euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6233/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Palermo n. 13 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via d ei Portoghesi, n. 12, presso Oggetto: art. 112 c.p.c. –violazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3842/04/20 depositata in data 21/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli a seguito di iscrizione a ruolo per IVA e IRAP 1999, oltre a interessi e sanzioni, conseguente ad avviso di accertamento che aveva rettificato il reddito d’impresa della società [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il Simbolo, consulente della società,autore materiale della violazione; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Amministrazione; - la CTR di Salerno accoglieva in parte l’impugnazione dell’Ufficio; la Corte di cassazione confermava la pronuncia della CTR; - in forza di tale ultima statuizione, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo l’iva e le sanzionidovute dal Simbolo; - il contribuente impugnava tale atto; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso quanto all’imposta, rigettandolo riguardo alle sanzioni; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia ridetta era appellata in via principale dal contribuente e in via incidentale dall’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR rigettava entrambe le impugnazioni, da un lato ritenendo motivata la cartella contestata, che comunque non era stata specificamente contestata sotto il profilo della erroneità dei calcoli ivi indicati; dall’altro ritenendo applicabile al contribuente ratione temporis il solo art. 11 del d. Lgs. n. 472 del 1997,secondo il quale questi doveva rispondere unicamente delle sanzioni; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; resistono con controricorso congiunto sia l’Agenzia delle Entrate sia il riscossore; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza del chiesto e del pronunciato (art. 112 c.p.c.), per avere la CTR mancato di esternare le ragioni relative alla ritenuta correttezza delle modalità di calcolo delle sanzioni poste in riscossione con l’atto impugnato; - il motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di autosufficienza, non trascrivendo parte ricorrente la cartella dalla quale evincere il vizio relativo all’impossibilità di controllare la correttezza dei calcoli; - questa Corte costantemente ritiene (Cass. sez. 5, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass. sez. 5, 6 novembre 2019, n. 28570) Sez.5, Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019 ) che ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento -la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso; - seco ndariamente, il motivo è pure inammissibile in quanto, nella sua concreta articolazione, non scalfisce l’accertamento in fatto operato dalla CTR in forza del quale il contribuente non ha “specificamente contestato come erronei i calcoli effettuati, limitandosi genericamente a contestare il difetto di motivazione sul punto”; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata in quanto nulla per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e n. 5 per omessa pronuncia sui motivi di ricorso e sulle eccezioni formulate dal ricorrente e per motivazione apparente per avere la CTR mancato di esprimere le ragioni secondo le quali ha ritenuto correttamente motivata la cartella impugnata; - il motivo è infondato; - esso costituisce censura puramente motivazionale non ammessa, in presenza di motivazione che si pone al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053 del 07/04/2014); - il terzo motivo si incentra sulla nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c. per avere la CTR pronunciato ultra petitafondando la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che hanno costituito la ratio decidendi, senza peraltro pronunciarsi sulle Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] specifiche domande dell’appellante e sulle eccezioni della controparte; - il motivo è i nammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando trascritte in ricorso le questioni poste all’esame della CTR che si assumono pretermesse o poste illegittimamente alla base della decisione impugnata poiché ritiene la Corte, aderendo alla consolidata sua giurisprudenza (Cass. Sez.2, Ord. n. 28072 del 14/10/2021) che n el giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi; - inoltre, non risulta indicato il fatto storico a sseritamente non esaminato, che secondo questo Collegio di legittimità (Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ord. 18268 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) andava invece puntualmente indicato; - le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014) hanno chiarito che "l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denuncia bile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza dagli atri processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)" e che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, a. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; - pertanto, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrent i, che liquida in euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente dell'ulteriore import