CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di L’Aquila, con atto (manoscritto) depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto reclamo cd. generico avverso il diniego della Direzione dell’istituto della richiesta di essere autorizzato a ricevere tramite pacco ordinario cibi vietati con ordine di servizio della Direzione del penitenziario in ossequio all’art. 20 della circolare DAP del 2/10/2017; [OSCURATO:PERSONA] che a fronte del reclamo proposto personalmente dal detenuto, come nella specie (con atto manoscritto in data 30/08/2025) il Magistrato di sorveglianza (che ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per competenza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01); che l’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 2