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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 17025/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17024/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] p.a. , in proprio e quale designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo costituito con [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), prof. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata [OSCURATO:EMAIL]), Prof. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo Studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio,n. 43; –ricorrente – contro Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti– Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi, e statistici –Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Commissione di gara e R.U.P. per l'affidamento della gara per cui è causa, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIS [OSCURATO:PERSONA] per Azioni - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso quest’ultimo con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32; –controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 3134 /2021, depositata il 19 aprile 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3134/2021, depositata il 19 aprile 2021 , che ha confermato il rigetto del ricorso da essa proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta nel 2019 dal Ministero per le infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per l'affidamento in concessione «delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino - Alessandria - Piacenza, A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea - Santhià, la diramazione [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi»; al ricorso hanno resistito con controricors i il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (unitamente alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza, alla Commissione di gara ed al R.U.P.) e la [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] SIS ( [OSCURATO:SOCIETA]. ) ; q uest’ultima ha anche depositato memoria; considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 18 marzo 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme digitali dai difensori della società ricorrente, muniti di apposita procura speciale; in data 19 marzo 2024 è pervenuta accettazione della rinuncia «con condanna alle spese», sottoscritta digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA].; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alle part i resistent i ─ per cui sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; va pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, che vi ha dato causa, sia nei confronti del Ministero, che non ha manifestato adesione alla rinuncia, sia nei confronti dell’altra resistente; alla accettazione per essa manifestata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti attribuirsi effetto alcuno ai fini del regolamento delle spese, non risultando detto difensore a tanto autorizzato con mandato speciale e considerato che, del resto, detta accettazione è stata comunque accompagnata da esplicita richiesta di condanna alle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida: ─ in favore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ─ in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17024/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] p.a. , in proprio e quale designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo costituito con [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), prof. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata [OSCURATO:EMAIL]), Prof. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo Studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio,n. 43; –ricorrente – contro Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti– Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi, e statistici –Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Commissione di gara e R.U.P. per l'affidamento della gara per cui è causa, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIS [OSCURATO:PERSONA] per Azioni - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso quest’ultimo con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32; –controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 3134 /2021, depositata il 19 aprile 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3134/2021, depositata il 19 aprile 2021 , che ha confermato il rigetto del ricorso da essa proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta nel 2019 dal Ministero per le infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per l'affidamento in concessione «delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino - Alessandria - Piacenza, A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea - Santhià, la diramazione [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi»; al ricorso hanno resistito con controricors i il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (unitamente alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza, alla Commissione di gara ed al R.U.P.) e la [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] SIS ( [OSCURATO:SOCIETA]. ) ; q uest’ultima ha anche depositato memoria; considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 18 marzo 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme digitali dai difensori della società ricorrente, muniti di apposita procura speciale; in data 19 marzo 2024 è pervenuta accettazione della rinuncia «con condanna alle spese», sottoscritta digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA].; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alle part i resistent i ─ per cui sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; va pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, che vi ha dato causa, sia nei confronti del Ministero, che non ha manifestato adesione alla rinuncia, sia nei confronti dell’altra resistente; alla accettazione per essa manifestata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti attribuirsi effetto alcuno ai fini del regolamento delle spese, non risultando detto difensore a tanto autorizzato con mandato speciale e considerato che, del resto, detta accettazione è stata comunque accompagnata da esplicita richiesta di condanna alle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida: ─ in favore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ─ in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, n