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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07945/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di numerosi reati, ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di cui agli artt. 110 e 497 - bis cod. pen. (capi C, D ed L), e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deducono rispettivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9), e inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 9); Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che deduce illogicità della motivazione in riferimento alla partecipazione della ricorrente al reato di cui al capo D) dell'imputazione, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di numerosi reati, ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di cui agli artt. 110 e 497 - bis cod. pen. (capi C, D ed L), e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deducono rispettivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9), e inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 9); Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che deduce illogicità della motivazione in riferimento alla partecipazione della ricorrente al reato di cui al capo D) dell'imputazione, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 07945/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris