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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23748/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28863/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 7 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Rita, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] srl -intimati - avverso la sentenza n. 4783/2020 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pronunciata in data 8/10/2020, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento del Tribunale di Latina su istanza del [OSCURATO:PERSONA] srl osservando che : a) andava affermata la legittimazione a proporre istanza di fallimento del [OSCURATO:PERSONA] srl, agendo il curatore in sostituzione del soggetto fallito per il recupero di un credito facente parte della massa attiva; b) la qualità di creditore dell’istante era stata riconosciuta incidenter tantum dal Tribunale che aveva pronunciato la sentenza di fallimento; c) la debitrice si trovav a in stato di insolvenza desumibile, stante la messa in liquidazione della società, dalla differenza tra il passivo e l’attivo patrimoniale

2. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt 100 cpc e 6 l.fall., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc : sostiene che la Corte abbia errato nel riconoscere la legittimazione attiva del curatore del [OSCURATO:PERSONA] il quale potrebbe solo esercitare le azioni della massa, tassativamente previste dalla legge fallimentare, per il soddisfacimento dei creditori e non già proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento aventi finalità sanzionatoria-punitivo; il curatore oltre ad essere carente di legittimazione ad agire sarebbe, sempre a dire della ricorrente, anche privo di interesse ad agire. 1.1 Il motivo è infondato 1.2 Il ricorso per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proposto dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl è strumentale all’azione di recupero del credito nei confronti della ricorrente sorto all’esito della vittoriosa azione della massa promossa dal curatore. 1.3 Il Tribunale di Latina, secondo quanto si apprende dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel corpo del ricorso, avendo dichiarato inefficaci ex art. 64, 161, 168 e 67 2 comma l.fall una compensazione e diversi pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] srl in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ha condannato quest’ultima alla restituzione in favore del [OSCURATO:PERSONA] srl della somma di € 695.557,00 1.4 Sussiste, quindi, in capo al curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl, in qualità di creditore della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la legittimazione a proporre istanza di fallimento, sia l’interesse ad agire per il recupero del credito, facente parte della massa ricostruita, nell’ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art 6 l fall. per avere erroneamente la Corte affermato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] srl per un credito contestato e non accertato giudizialmente in via definitiva 2.1 Anche tale censura non merita accoglimento. 2.2 E' noto il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di fallimento, pur non richiedendo un definitivo accertamento del credito dedotto a sostegno della relativa istanza, né l'esecutività del relativo titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito, un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, circa la sussistenza di detto credito, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, il giudice è tenuto, quindi, a valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrarel'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr. Cass., Sez.

Un., 1521/2013, Cass nr 23494/2020, 30827/2018 e 16853/2022). 2.3 Tale accertamento può ritenersi compiutamente effettuato dalla Corte distrettuale laddove la stessa mostra di condividere, le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Latina, che ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Con il terzo motivo il ricorrente oppone violazione e falsa applicazione dell’art 5 l.fall., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 l.fall., in particolare sostiene che il ritenuto stato di insolvenza in realtà non era stato provato non essendo sufficiente per integrarlo il mancato pagamento di un solo credito contestato né assurgevano a indici sintomatici di tale situazione le ipoteche iscritte e la relazione della Guardia di Finanza ; la Corte non avrebbe , infine , tenuto conto dell’alto valore immobiliare della società pari ad €

700.000. 3 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. 3.1 E’ stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, quando una società è in liquidazione, circostanza di fatto pacificamente acquisita, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 28193/ 2020; 19414/ 2017; 25167/ 2016.

In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491/2022, 18511/2022, 10516/2022, 10509/2022).

Quindi, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all’art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.

La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo. 3.2 Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr. Cass. n. 18137 del 2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020). 3.3 E’ stato, inoltre, precisato (cfr. Cass. n. 20432/2021), ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, che l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr. Cass. n. 18137 del 2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020). 3.4 A tali principi, che questo Co llegio ritiene ribadire, si è uniformata la Corte di Appello accertando che la situazione debitoria della società è di gran lunga superiore ai valori dell’attivo. 3.5 Le argomentazioni svolte dal ricorrente sono invece calibrate sulla nozione di insolvenzaintesa quale incapacità dell’imprenditore di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni. 4 In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Nulla è da statuire in ordine alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28863/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 7 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Rita, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] srl -intimati - avverso la sentenza n. 4783/2020 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pronunciata in data 8/10/2020, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento del Tribunale di Latina su istanza del [OSCURATO:PERSONA] srl osservando che : a) andava affermata la legittimazione a proporre istanza di fallimento del [OSCURATO:PERSONA] srl, agendo il curatore in sostituzione del soggetto fallito per il recupero di un credito facente parte della massa attiva; b) la qualità di creditore dell’istante era stata riconosciuta incidenter tantum dal Tribunale che aveva pronunciato la sentenza di fallimento; c) la debitrice si trovav a in stato di insolvenza desumibile, stante la messa in liquidazione della società, dalla differenza tra il passivo e l’attivo patrimoniale 2. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt 100 cpc e 6 l.fall., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc : sostiene che la Corte abbia errato nel riconoscere la legittimazione attiva del curatore del [OSCURATO:PERSONA] il quale potrebbe solo esercitare le azioni della massa, tassativamente previste dalla legge fallimentare, per il soddisfacimento dei creditori e non già proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento aventi finalità sanzionatoria-punitivo; il curatore oltre ad essere carente di legittimazione ad agire sarebbe, sempre a dire della ricorrente, anche privo di interesse ad agire. 1.1 Il motivo è infondato 1.2 Il ricorso per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proposto dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl è strumentale all’azione di recupero del credito nei confronti della ricorrente sorto all’esito della vittoriosa azione della massa promossa dal curatore. 1.3 Il Tribunale di Latina, secondo quanto si apprende dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel corpo del ricorso, avendo dichiarato inefficaci ex art. 64, 161, 168 e 67 2 comma l.fall una compensazione e diversi pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] srl in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ha condannato quest’ultima alla restituzione in favore del [OSCURATO:PERSONA] srl della somma di € 695.557,00 1.4 Sussiste, quindi, in capo al curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl, in qualità di creditore della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la legittimazione a proporre istanza di fallimento, sia l’interesse ad agire per il recupero del credito, facente parte della massa ricostruita, nell’ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art 6 l fall. per avere erroneamente la Corte affermato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] srl per un credito contestato e non accertato giudizialmente in via definitiva 2.1 Anche tale censura non merita accoglimento. 2.2 E' noto il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di fallimento, pur non richiedendo un definitivo accertamento del credito dedotto a sostegno della relativa istanza, né l'esecutività del relativo titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito, un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, circa la sussistenza di detto credito, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, il giudice è tenuto, quindi, a valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrarel'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr. Cass., Sez. Un., 1521/2013, Cass nr 23494/2020, 30827/2018 e 16853/2022). 2.3 Tale accertamento può ritenersi compiutamente effettuato dalla Corte distrettuale laddove la stessa mostra di condividere, le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Latina, che ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Con il terzo motivo il ricorrente oppone violazione e falsa applicazione dell’art 5 l.fall., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 l.fall., in particolare sostiene che il ritenuto stato di insolvenza in realtà non era stato provato non essendo sufficiente per integrarlo il mancato pagamento di un solo credito contestato né assurgevano a indici sintomatici di tale situazione le ipoteche iscritte e la relazione della Guardia di Finanza ; la Corte non avrebbe , infine , tenuto conto dell’alto valore immobiliare della società pari ad € 700.000. 3 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. 3.1 E’ stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, quando una società è in liquidazione, circostanza di fatto pacificamente acquisita, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 28193/ 2020; 19414/ 2017; 25167/ 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491/2022, 18511/2022, 10516/2022, 10509/2022). Quindi, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all’art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo. 3.2 Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr. Cass. n. 18137 del 2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020). 3.3 E’ stato, inoltre, precisato (cfr. Cass. n. 20432/2021), ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, che l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr. Cass. n. 18137 del 2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020). 3.4 A tali principi, che questo Co llegio ritiene ribadire, si è uniformata la Corte di Appello accertando che la situazione debitoria della società è di gran lunga superiore ai valori dell’attivo. 3.5 Le argomentazioni svolte dal ricorrente sono invece calibrate sulla nozione di insolvenzaintesa quale incapacità dell’imprenditore di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni. 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Nulla è da statuire in ordine alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensive. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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