CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 24260/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per le frazioni detentive semestrali comprese tra il 4 maggio 2022 e il 3 maggio 2024. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, durante l'espiazione della pena controversa, in regime di affidamento in prova, commetteva numerose violazioni del programma trattamentale, tanto è vero che il beneficio penitenziario gli veniva revocato dallo stesso Tribunale, con efficacia ex tunc, con ordinanza del 17 settembre 2024. Ritenuto che la gravità delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in oggetto, pur non essendo del tutto coincidenti cronologicamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave [...]» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci