CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLO DI VENEZIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l.n.137/2020 e successivo art. 8 d.l. n. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d’appello di Venezia haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Padova che il 1° ottobre 2024aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato ditruffa aggravata ai danni dello Stato. Con la pronuncia d’appello è stata revocatala subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alpagamento del risarcimento del danno a favore della parte civile, con confermanel resto.2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata formula duemotivi.2.1. Con il primo motivo si deduce illogicità ex art. 606, lett. e), cod. proc.pen., in riferimento alla legittimità del profitto ex art. 640 cod. pen.,evidenziandosi la contraddizione motivazionale della sentenza che, dopo avereaffermato la mancanza della normativa secondaria necessaria per ilriconoscimento degli incentivi economici e degli accordi sindacali volti a precisarela divisione di tali incentivi, ha ricordato la prassi seguita dagli uffici, nel senso diescludere la nomina dei dipendenti o funzionari come responsabili unici delprocedimento “proprio per evitare l'erogazione di tali incentivi”.La motivazione della sentenza è illogica anche laddove afferma chel'eventuale sussistenza della normativa secondaria, non escluderebbe il reatocontestato, alla luce del fatto che il profitto poteva essere ingiusto solamentequalora le somme percepite dall'imputata non fossero state legittime.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e mancanzanonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento al bilanciamento tracircostanze, in ragione dell'avvenuta esclusione della prevalenza delle circostanzeillogica.3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici perchéaspecifici e comunque manifestamente infondati.3.1. Il primo motivo, che deduce “violazione di legge ed in particolaredell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.” lamentando la manifesta illogicità dellamotivazione, non si confronta realmente con la motivazione di appello ove sievidenziano e si elencano le copiose e rilevantissime falsificazioni commessedalla ricorrente per ‘autoriconoscersi’ ed ‘autoliquidarsi’ le indennità ed i premi diproduttività indicati nel capo di imputazione. Si tratta di una attività difalsificazione, che costituisce il raggiro sufficiente di per sé (si afferma a pg. 8della motivazione) a giustificare la illiceità della condotta incriminata e la nonspettanza del profitto conseguito.La circostanza, dunque, che sia stata attinta dal ricorso una sola dellerationes decidendi, autonome ed autosufficienti, che sorreggevano ilprovvedimento, rende ragione della sua inammissibilità per difetto di specificità(Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448-01). Lamancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per lasua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non puòignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468-01).3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è generico e, in ogni caso,manifestamente infondato.Generico, in quanto considera il giudizio di bilanciamento illogico perchéfrutto della mera constatazione della presenza delle aggravanti, ed in particolaredell’abuso della funzione (art. 61 n. 11, cod. pen.) mentre la Corteespressamente richiama - pg. 14 - la gravità delle modalità dell’abuso (cioè lefalsificazioni di atti a firma apparente del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], menzionateappena la pagina prima). Anche in questo caso, il motivo dà una lettura selettivadella motivazione, rinunciando a confrontarsi con il nucleo fondamentale delladecisione.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, nella parte in cui deduce lamancata considerazione, da parte della Corte nel formulare il giudizio dicomparazione delle circostanze, dell’incensuratezza e della specchiata condottalavorativa anteatta della [OSCURATO:PERSONA].Infatti, costituisce ius receptum che il giudizio di comparazione tracircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del08/06/2017, Perrelli, Rv. 270450-01), come avvenuto nel caso concreto conl’efficace riferimento, inter alia, alle modalità della condotta.D’altro canto, la mancata considerazione di fattori quali l’incensuratezza e laspecchiata vita professionale anteatta della [OSCURATO:PERSONA], è irrilevante ai fini delgiudizio di comparazione, a dispetto di quanto lamentato nel motivo. Ciò perchéle circostanze attenuanti generiche erano state concesse in primo grado “inragione … del consenso … all’acquisizione di verbali di atti di indagine”, senzaalcun riferimento ulteriore ad incensuratezza e condotta lavorativa anteatta. Ildifensore, che non si era lamentato in precedenza della mancata valorizzazionedi profili comportamentali ulteriori, non può venire ora a dedurne l’omessaconsiderazione.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente